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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 agosto 2025

Cassazione n. 07373/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 276/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37426/2025 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Roma nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Roma, ha parzialmente annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero, in data 06/08/2025, disponendo la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] di tre PC e chiavette USB rivenuti uno nella stanza da letto del [OSCURATO:PERSONA] e altri due nella stanza da letto della figlia Francesca, sottoposti a vincolo probatorio, nell’ambito di indagini svolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per reati in materia di stupefacenti, in ragione della natura esclusivamente personale dei beni e in assenza di proporzionalità, confermando il sequestro di quanto contenuto nella cassaforte.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il quale ha dedotto, con l’unico motivo di ricorso, la violazione di legge per assenza di motivazione/motivazione apparente in relazione alla proporzionalità della misura con riferimento alla necessità di acquisizione delle comunicazioni intercorse tra indagati e famigliari ai fini della ricostruzione delle modalità e dai tempi di gestione del narcotraffico e di mantenimento degli associati, nonché per l'individuazione delle forme di reinvestimento dei capitali CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7373/2026 Roma, lì, 24/02/2026 illeciti acquisiti dell'individuazione dei luoghi di occultamento della sostanza stupefacente delle armi e dei proventi del narcotraffico della ricostruzione dei ruoli degli associati, nonché per l'individuazione delle persone coinvolte nel reato di favoreggiamento circostanze che avrebbero reso necessario un sequestro esteso ed onnicomprensivo, non potendo per le finalità evidenziate prevedersi una estrazione selettiva dei dati secondo criteri temporali soggettivi e oggettivi che avrebbe potuto comportare la dispersione di elementi di prova utili ai fini della valutazione delle credibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, e in ordine all’assenza del requisito della pertinenzialità che riguarda un legame tra la res in sé e il reato ipoteticamente configurato, non essendo rilevante sia il richiamo alla terzietà del ricorrente, sia il riferimento all'occasionalità della presenza nell'appartamento, oggetto di perquisizione, della persona nei cui confronti sono stati ritenuti esistenti gravi indizi di reato per aver costituito diretto una consorteria operante nel settore del narcotraffico. 3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento ormai consolidato, affermato che in caso di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, contenenti in memoria dati sensibili del loro possessore, l’obbligo motivazionale del relativo provvedimento può dirsi adempiuto allorché, tenuto conto del momento processuale di sua adozione, nonché delle peculiari esigenze di accertamento del reato, il pubblico ministero abbia indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni imponenti una temporanea limitazione alla disponibilità esclusiva di quei dati da parte del loro titolare.

In particolare, si è chiarito che il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025 Donadini, Rv. 288139 – 01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Lettieri, Rv. 286358 – 03; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 - 03).

È, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 - 01, fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 – 02) Il rispetto del principio di proporzionalità, la cui valutazione passa attraverso la motivazione del provvedimento, era già stato affermato da Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, e poi ribadito da Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01, che al par.

4.3. hanno posto in luce i rischi della lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della misura cautelare e del vincolo di indisponibilità su cose di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa se non sorretto da una motivazione della finalità probatoria.

E ciò in quanto il sequestro a fini probatori non può, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma.

2. Così delineate le coordinate interpretative, l’ordinanza impugnata ha, dapprima, argomentato l’esclusiva disponibilità dei beni sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], soggetto terzo estraneo al reato contestato al [OSCURATO:PERSONA], da cui l’assenza di nesso di pertinenzialità anche in ragione dell’assenza di dimostrazione della frequentazione dell’abitazione perquisita da parte del [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto meramente occasionale), e poi, dopo avere richiamato i principi sopra enunciati, ha escluso il requisito della proporzionalità del sequestro probatorio dei suddetti beni in quando nella esclusiva disponibilità del ricorrente, mantenendo invece il sequestro di telefoni cellulari rivenuti nella cassaforte con applicativo Signal e pin, ritenuti pertinenziali al reato per cui si procede e sorretto da finalità probatorie come indicato dal P.M. segnatamente per riscontrare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e per verificare l’ipotesi accusatoria circa la gestione del traffico di stupefacenti da parte di Del vecchio in Spagna.

3. Ciò posto, l’ordinanza impugnata è sorretta da adeguata motivazione, non superata dalla censura difensiva, là dove contesta la motivazione apparente in relazione alla esclusione della pertinenzialità tra la res e il reato per cui si procede, ritenendo per un verso irrilevante la terzietà del soggetto ricorrente e, per altro verso, contestando l’occasionalità della presenza del [OSCURATO:PERSONA] nell’abitazione perquisita, ritenuta sulla scorta di elementi probatori in atti (cfr. pag. 2 là dove si argomenta che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai avuto domicilio prima della latitanza in quel luogo e che dal verbale di vane ricerche risultava ultimo domicilio in Fondi) e la finalità probatoria ai fini della ricostruzione delle modalità e ai tempi di gestione del narcotraffico, di mantenimento degli associati, nonché per l'individuazione delle forme di reinvestimento dei capitali illeciti acquisiti, e la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.

4. Sotto un primo profilo la censura non coglie nel segno in quanto priva di confronto specifico con la ritenuta esclusiva disponibilità dei beni sequestrati (PC e chiavette USB) in capo al ricorrente (e alla figlia Francesca) che il tribunale ha ritenuto dimostrata in ragione delle circostanze del rinvenimento (stanza da letto), della terzietà del soggetto estraneo al reato per cui si procede, dell’occasionalità della presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso l’abitazione perquisita, da cui l’assenza di pertinenzialità tra la res e il reato, da intendersi quale legame delle singole cose sequestrate con i delitti ipotizzati a carico dell'indagato, rientrando nella nozione di "cose pertinenti al reato" non solo quelle dotate di intrinseca e specifica strumentalità rispetto al reato per cui si procede, ma anche quelle indirettamente legate ad esso, ove necessarie all'accertamento dei fatti, nonché con le conseguenziali finalità probatorie (Sez. 4, n. 47422 del 04/10/2023, Rv. 285427 – 01), risolvendosi finanche la censura nella generica contestazione della motivazione, vizio che non è deducibile con il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari reali.

Quanto alla finalità probatoria, la censura non coglie nuovamente nel segno.

La stessa è stata ritenuta sussistente per confermare il sequestro probatorio dei due telefoni rinvenuti all’interno della cassaforte e ritenuti nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], mentre con riguardo ai beni di terzi estranei si risolve nel vizio di motivazione in quanto contesta la decisione del Tribunale che l’ha congruamente esclusa nella misura in cui ha ritenuto i beni di terzi e ha ritenuto l’occasionalità della frequentazione tra costoro e l’imputato.

5. In conclusione, le censure non si confrontano con la ratio decidendi ovvero sull’assenza del vincolo di pertinenzialità dei beni rispetto al reato.

6. Il ricorso del Pubblico Ministero va dichiarato inammissibile.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 12/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 276/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37426/2025 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Roma nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Roma, ha parzialmente annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero, in data 06/08/2025, disponendo la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] di tre PC e chiavette USB rivenuti uno nella stanza da letto del [OSCURATO:PERSONA] e altri due nella stanza da letto della figlia Francesca, sottoposti a vincolo probatorio, nell’ambito di indagini svolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per reati in materia di stupefacenti, in ragione della natura esclusivamente personale dei beni e in assenza di proporzionalità, confermando il sequestro di quanto contenuto nella cassaforte. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il quale ha dedotto, con l’unico motivo di ricorso, la violazione di legge per assenza di motivazione/motivazione apparente in relazione alla proporzionalità della misura con riferimento alla necessità di acquisizione delle comunicazioni intercorse tra indagati e famigliari ai fini della ricostruzione delle modalità e dai tempi di gestione del narcotraffico e di mantenimento degli associati, nonché per l'individuazione delle forme di reinvestimento dei capitali CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7373/2026 Roma, lì, 24/02/2026 illeciti acquisiti dell'individuazione dei luoghi di occultamento della sostanza stupefacente delle armi e dei proventi del narcotraffico della ricostruzione dei ruoli degli associati, nonché per l'individuazione delle persone coinvolte nel reato di favoreggiamento circostanze che avrebbero reso necessario un sequestro esteso ed onnicomprensivo, non potendo per le finalità evidenziate prevedersi una estrazione selettiva dei dati secondo criteri temporali soggettivi e oggettivi che avrebbe potuto comportare la dispersione di elementi di prova utili ai fini della valutazione delle credibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, e in ordine all’assenza del requisito della pertinenzialità che riguarda un legame tra la res in sé e il reato ipoteticamente configurato, non essendo rilevante sia il richiamo alla terzietà del ricorrente, sia il riferimento all'occasionalità della presenza nell'appartamento, oggetto di perquisizione, della persona nei cui confronti sono stati ritenuti esistenti gravi indizi di reato per aver costituito diretto una consorteria operante nel settore del narcotraffico. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento ormai consolidato, affermato che in caso di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, contenenti in memoria dati sensibili del loro possessore, l’obbligo motivazionale del relativo provvedimento può dirsi adempiuto allorché, tenuto conto del momento processuale di sua adozione, nonché delle peculiari esigenze di accertamento del reato, il pubblico ministero abbia indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni imponenti una temporanea limitazione alla disponibilità esclusiva di quei dati da parte del loro titolare. In particolare, si è chiarito che il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025 Donadini, Rv. 288139 – 01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Lettieri, Rv. 286358 – 03; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 - 03). È, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 - 01, fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 – 02) Il rispetto del principio di proporzionalità, la cui valutazione passa attraverso la motivazione del provvedimento, era già stato affermato da Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, e poi ribadito da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01, che al par. 4.3. hanno posto in luce i rischi della lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della misura cautelare e del vincolo di indisponibilità su cose di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa se non sorretto da una motivazione della finalità probatoria. E ciò in quanto il sequestro a fini probatori non può, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma. 2. Così delineate le coordinate interpretative, l’ordinanza impugnata ha, dapprima, argomentato l’esclusiva disponibilità dei beni sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], soggetto terzo estraneo al reato contestato al [OSCURATO:PERSONA], da cui l’assenza di nesso di pertinenzialità anche in ragione dell’assenza di dimostrazione della frequentazione dell’abitazione perquisita da parte del [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto meramente occasionale), e poi, dopo avere richiamato i principi sopra enunciati, ha escluso il requisito della proporzionalità del sequestro probatorio dei suddetti beni in quando nella esclusiva disponibilità del ricorrente, mantenendo invece il sequestro di telefoni cellulari rivenuti nella cassaforte con applicativo Signal e pin, ritenuti pertinenziali al reato per cui si procede e sorretto da finalità probatorie come indicato dal P.M. segnatamente per riscontrare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e per verificare l’ipotesi accusatoria circa la gestione del traffico di stupefacenti da parte di Del vecchio in Spagna. 3. Ciò posto, l’ordinanza impugnata è sorretta da adeguata motivazione, non superata dalla censura difensiva, là dove contesta la motivazione apparente in relazione alla esclusione della pertinenzialità tra la res e il reato per cui si procede, ritenendo per un verso irrilevante la terzietà del soggetto ricorrente e, per altro verso, contestando l’occasionalità della presenza del [OSCURATO:PERSONA] nell’abitazione perquisita, ritenuta sulla scorta di elementi probatori in atti (cfr. pag. 2 là dove si argomenta che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai avuto domicilio prima della latitanza in quel luogo e che dal verbale di vane ricerche risultava ultimo domicilio in Fondi) e la finalità probatoria ai fini della ricostruzione delle modalità e ai tempi di gestione del narcotraffico, di mantenimento degli associati, nonché per l'individuazione delle forme di reinvestimento dei capitali illeciti acquisiti, e la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. 4. Sotto un primo profilo la censura non coglie nel segno in quanto priva di confronto specifico con la ritenuta esclusiva disponibilità dei beni sequestrati (PC e chiavette USB) in capo al ricorrente (e alla figlia Francesca) che il tribunale ha ritenuto dimostrata in ragione delle circostanze del rinvenimento (stanza da letto), della terzietà del soggetto estraneo al reato per cui si procede, dell’occasionalità della presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso l’abitazione perquisita, da cui l’assenza di pertinenzialità tra la res e il reato, da intendersi quale legame delle singole cose sequestrate con i delitti ipotizzati a carico dell'indagato, rientrando nella nozione di "cose pertinenti al reato" non solo quelle dotate di intrinseca e specifica strumentalità rispetto al reato per cui si procede, ma anche quelle indirettamente legate ad esso, ove necessarie all'accertamento dei fatti, nonché con le conseguenziali finalità probatorie (Sez. 4, n. 47422 del 04/10/2023, Rv. 285427 – 01), risolvendosi finanche la censura nella generica contestazione della motivazione, vizio che non è deducibile con il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari reali. Quanto alla finalità probatoria, la censura non coglie nuovamente nel segno. La stessa è stata ritenuta sussistente per confermare il sequestro probatorio dei due telefoni rinvenuti all’interno della cassaforte e ritenuti nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], mentre con riguardo ai beni di terzi estranei si risolve nel vizio di motivazione in quanto contesta la decisione del Tribunale che l’ha congruamente esclusa nella misura in cui ha ritenuto i beni di terzi e ha ritenuto l’occasionalità della frequentazione tra costoro e l’imputato. 5. In conclusione, le censure non si confrontano con la ratio decidendi ovvero sull’assenza del vincolo di pertinenzialità dei beni rispetto al reato. 6. Il ricorso del Pubblico Ministero va dichiarato inammissibile. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 12/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 07373/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris