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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 05970/2025

Testo disponibile della fonte

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/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoper regolamento preventivo di giurisdizione iscritto al n. 16153/2024R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- nel giudizio pendente dinanzi al TRIBUNALE LUCCA n. 1360/2023 R.G..

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a . ha evocato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA]., società di diritto statunitense, dinanzi al Tribunale di Lucca, esponendo che, nel c orso del 2021 , la convenuta, broker nelsettore della vendita di imbarcazioni di lusso, aveva segnalato alla Overmarine una cliente - [OSCURATO:PERSONA] - interessata all’acquisto di una nave da diporto modello [OSCURATO:PERSONA] che le tratta t ive non erano andate a buon fine , tanto che la nave era stata ceduta ad altro.

Successivamente la Aron s o n aveva acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. una diversa nave, mod. [OSCURATO:PERSONA] 54 mt., per cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il pagamento di una provvigione pari al 5% del prezzo, ritenendo che l’affare fosse stato concluso grazie alla sua intermediazione.

Ha chiesto di dichiarare l’insussistenza del diritto alla provvigione o di determinarne il giusto ammontare, in misura non superiore ad € 300.000,00.

La convenuta ha contestato la domanda eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano ; ha chiesto , in subo r dine , di sospendere il giudizio, stante la pendenza in Florida di altra controversiacon lo stesso oggetto tra le stesse parti.

In pendenza di giudizio la [OSCURATO:PERSONA] LLC ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 3 della L. 218/95, 7 del Regolamento n. 1215/12, 5 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, ratificata con L. 804/1971, per aver l’attrice instaurato il giudizio dinanzi al giudice italiano in base al criteriodel forum destinatae solutionis .

S econdo la ricorrente , l’art. 3 della l. 218/1995 contiene un rinvio dinamico alla Convenzione di Bruxelles, ai regolamenti UE 44/2001, nonché all’art. 7 R eg .

UE n. 1215/2012, secondo cui “ nelle materie contrattuali involgenti rapporti di vendita di beni o prestazioni di servizi la giurisdizione va determinata in base al luogo di esecuzione della obbligazione caratterizzante il contratto di cui si discute”.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 57 della L. 218/1995, 4 del Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (cosiddetto “Roma I”), per aver la società attrice instaurato la causa senza tener conto del criterio del c.d. collegamento allo stato di residenza della parte che aveva eseguito la parte principale del contratto, oltre che in violazione della legge applicabile al contratto.

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 7, comma primo, della L. 218/95, per aver la resistente ritenuto che tra le due diverse controversie, pendenti rispettivamente in Italia e in Florida, intercorresse un rapporto di litispendenza internazionale da risolvere a favore del giudizio instaurato per primo, trascurando il diverso contenuto delle domande, l’una rivolta a negare il diritto alla provvigione e l’altra riguardante esclusivamente il suo esatto ammontare.

2. Con istanza congiunta del 9.12.2024, l e parti hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo definito la lite con accordo del 28.10.2024 depositato in atti.

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla decisionesulla giurisdizione, avendo la parti conciliato la lite, come da accordo del 28.10.2024 in atti, restando superate le questioni di inammissibilità del ricorso poste in rilievo dal Pubblico ministeronelle conclusioni scritte .

Le spese sono integralmente compensate su concorde richiesta di parte.

P.Q.M. dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoper regolamento preventivo di giurisdizione iscritto al n. 16153/2024R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- nel giudizio pendente dinanzi al TRIBUNALE LUCCA n. 1360/2023 R.G.. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a . ha evocato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA]., società di diritto statunitense, dinanzi al Tribunale di Lucca, esponendo che, nel c orso del 2021 , la convenuta, broker nelsettore della vendita di imbarcazioni di lusso, aveva segnalato alla Overmarine una cliente - [OSCURATO:PERSONA] - interessata all’acquisto di una nave da diporto modello [OSCURATO:PERSONA] che le tratta t ive non erano andate a buon fine , tanto che la nave era stata ceduta ad altro. Successivamente la Aron s o n aveva acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. una diversa nave, mod. [OSCURATO:PERSONA] 54 mt., per cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il pagamento di una provvigione pari al 5% del prezzo, ritenendo che l’affare fosse stato concluso grazie alla sua intermediazione. Ha chiesto di dichiarare l’insussistenza del diritto alla provvigione o di determinarne il giusto ammontare, in misura non superiore ad € 300.000,00. La convenuta ha contestato la domanda eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano ; ha chiesto , in subo r dine , di sospendere il giudizio, stante la pendenza in Florida di altra controversiacon lo stesso oggetto tra le stesse parti. In pendenza di giudizio la [OSCURATO:PERSONA] LLC ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 3 della L. 218/95, 7 del Regolamento n. 1215/12, 5 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, ratificata con L. 804/1971, per aver l’attrice instaurato il giudizio dinanzi al giudice italiano in base al criteriodel forum destinatae solutionis . S econdo la ricorrente , l’art. 3 della l. 218/1995 contiene un rinvio dinamico alla Convenzione di Bruxelles, ai regolamenti UE 44/2001, nonché all’art. 7 R eg . UE n. 1215/2012, secondo cui “ nelle materie contrattuali involgenti rapporti di vendita di beni o prestazioni di servizi la giurisdizione va determinata in base al luogo di esecuzione della obbligazione caratterizzante il contratto di cui si discute”. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 57 della L. 218/1995, 4 del Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (cosiddetto “Roma I”), per aver la società attrice instaurato la causa senza tener conto del criterio del c.d. collegamento allo stato di residenza della parte che aveva eseguito la parte principale del contratto, oltre che in violazione della legge applicabile al contratto. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 7, comma primo, della L. 218/95, per aver la resistente ritenuto che tra le due diverse controversie, pendenti rispettivamente in Italia e in Florida, intercorresse un rapporto di litispendenza internazionale da risolvere a favore del giudizio instaurato per primo, trascurando il diverso contenuto delle domande, l’una rivolta a negare il diritto alla provvigione e l’altra riguardante esclusivamente il suo esatto ammontare. 2. Con istanza congiunta del 9.12.2024, l e parti hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo definito la lite con accordo del 28.10.2024 depositato in atti. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla decisionesulla giurisdizione, avendo la parti conciliato la lite, come da accordo del 28.10.2024 in atti, restando superate le questioni di inammissibilità del ricorso poste in rilievo dal Pubblico ministeronelle conclusioni scritte . Le spese sono integralmente compensate su concorde richiesta di parte. P.Q.M. dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camer
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