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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19568/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: ROMANO Leonardo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], BRUZZESE Orlando, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/3/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza emessa il 23 luglio 2020 dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Pavia, con la quale i ricorrenti erano stati condannati per concorso in più delitti di estorsione e furto con strappo alle pene ritenute di giustizia.

Fatti commessi in Torrevecchia, Rozzano e [OSCURATO:PERSONA] il 14 ed il 17 settembre 2019, in più persone riunite, in danno di persona anziana, versante in condizioni di minorata difesa e da soggetti gravati dalla recidiva qualificata.

1. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati in epigrafe indicati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione le argomentazioni in appresso enunciate, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione:

1.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi di motivazione, per mera apparenza e palese incongruità, in relazione al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, apprezzabili in considerazione del corretto comportamento processuale, ispirato a collaborazione e resipiscenza del proprio operato.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce:

1.2.1. violazione della legge penale sostanziale e processuale, vizi di motivazione, nella triplice possibile declinazione normativa (art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen.), avendo la Corte illogicamente motivato il proprio convincimento in ordine al riconosciuto apporto concorsuale senza tener conto della assoluta inerzia del ricorrente rispetto alla condotta tenuta esclusivamente dal Romano;

1.2.2. violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione, nella triplice possibile declinazione normativa (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per la errata qualificazione giuridica del fatto (estorsione, aggravata dalle più persone riunite, in luogo della truffa, c.d. vessatoria, aggravata dalla circostanza di aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario, art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen.) riconosciuto nel giudizio di merito.

Erroneamente la Corte divisava estorsione e non truffa aggravata, valorizzando l'effetto costrittivo determinato dalla condotta sulla vittima, laddove il criterio distintivo tra le due fattispecie non può che far riferimento alla natura immaginaria del pericolo ed alla inidoneità della prospettazione alla coercizione, atteso anche che la realizzazione del pericolo minacciato non dipendeva dalla volontà potestativa degli agenti;

1.2.3. ancora, violazione della legge penale ed i medesimi vizi di motivazione con riferimento alla negata ricorrenza della circostanza attenuante della partecipazione concorsuale di minima importanza (art. 114 cod. pen.);

1.2.4. violazione e falsa applicazione della legge penale, per avere la Corte di merito ritenuto consumata la fattispecie estorsiva contestata al capo 4, nonostante la predisposizione della osservazione della condotta da parte delle forze dell'ordine.

1.2.5. vizi esiziali di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva qualificata, non espressiva di maggiore pericolosità o accresciuta colpevolezza, nonostante il ricorrente non fosse mai stato in precedenza riconosciuto recidivo. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso palesano manifesta infondatezza, aspecificità anche per difetto di autosufficienza, mera prospettazione di un differente apprezzamento delle prove utilizzabili assunte nel corso del giudizio di merito.

1. [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Manifestamente infondato e meramente reiterativo dell'argomento speso nel merito e rigettato dalla Corte territoriale, con congrua e puntuale motivazione, è il motivo unico proposto nell'interesse del Romano, che censura la sentenza impugnata per non aver argomentato adeguatamente il rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte ha invero inteso valorizzare l'intensità del dolo manifestato con la iterata condotta, gravemente offensiva della persona che si trovava -per età- in condizioni di minorata difesa, né il risarcimento offerto alla vittima (già apprezzato ai fini della attenuante di cui al n. 6 dell'art. 62 cod. pen.) o la strategica confessione di quanto già aliunde accertato possono, ad avviso del giudice di merito, fondare il riconoscimento delle circostanze innominate.

Del resto, una volta operato il giudizio di equivalenza tra l'attenuante riconosciuta, le aggravanti e la recidiva qualificata, nessuna concreta efficacia diminuente poteva derivare dal riconoscimento delle invocate circostanze generiche, atteso il divieto di prevalenza stabilito dall'art. 69, comma quarto, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA],

2.1. A fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado, i vizi di motivazione e le violazioni di legge denunciate, non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986, del 18/11/2016, Rv. 269217; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli dl primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).

2.2. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di doppia pronuncia di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive in tema di accertamento della responsabilità per il fatto consumato in concorso e riunione siano volte a sollecitare una diversa, quanto inammissibile, valutazione delle emergenze processuali (in particolare del comune disegno degli attori di costringere la vittima a consegnare somme di denaro e di appropriarsi dei valori portati sulla persona), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle epifanie processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità.

2.2.1. In particolare, la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che l'apprezzamento della responsabilità concorsuale per i più fatti omogenei (unificati sotto sotto il vincolo della continuazione) è stata tratta dalle conformi e costanti dichiarazioni della persona offesa, non contraddette da evidenze processuali di segno contrario, oltre che dalla confessione del fatto storico ad opera del Romano e dalla sorpresa nella flagranza del reato (episodio finale del 17 settembre 2019).

Bruzzese è stato presente in tutte le occasioni di offesa alla persona ed in particolare, argomenta la Corte di merito, ha egli stresso intimorito la vittima di estorsione con le frasi minacciose profferite al suo indirizzo.Rispetto a tali argomentazioni, tutti i motivi di ricorso manifestano assoluta aspecificità, rifiutando ogni confronto con tale logico ed inequivoco argomentare in fatto.

2.2.2. Sul primo e terzo dei motivi di ricorso non resta dunque che apprezzare la logica congruità argonnentativa della decisione che valorizza, come causalmente efficace, l'azione congiunta violenta, indifferente restando la identificazione del soggetto che materialmente usò violenza, e con quali strumenti, alla persona.

Il punto è stato affrontato da questa Corte in numerosi arresti, che valorizzano l'effetto moltiplicatore della clausola di equivalenza causale contenuta nell'art. 110 del codice penale (tra le tante: Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Rv. 255260-01).

Nel giudizio di merito è rimasto accertato che si trattò di una azione a partecipazione plurale, colorata da finalità patrimoniali comuni, evidenziate dalla richiesta (cui il ricorrente non si oppose) di consegnare il denaro ed appropriarsi dei valori posseduti sulla persona dalla anziana vittima.

Nel corso dell'azione descritta dalla persona offesa, tutti i partecipi svolsero un ruolo attivo, senza che la p.o. potesse apprezzare un recesso singolare con effetto obiettivo.

Resta quindi indifferente alla punibilità della condotta "chi abbia fatto cosa", dacché tutti agirono con violenza e minaccia alla persona, uniti dalla finalità patrimoniale comune, che muoveva l'azione. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce dunque che si ha concorso, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., ogni qualvolta l'agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell'illecito e quindi anche quando con la propria presenza collabora alla realizzazione del proposito criminoso altrui (Sez. 1, n. 1172, del 27/11/1991, Terranova, Rv. 189075; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Rv. 229200).

Si tratta infatti di riconoscere che la partecipazione attiva ad un progetto comune, per quanto improvvisato, risponde alla clausola di equivalenza causale scandita all'art. 110 del codice penale.

Si tratta di concorso "ordinario e pieno" nel delitto, giammai di minima efficacia causale (art. 114 cod. pen.), costituendo ciascun contributo, anche in funzione di mero supporto numerico, che accresce l'efficacia intimidatoria, un segmento essenziale per la realizzazione del fatto (da ultimo in fattispecie consimili, Sez. 2, n. 24111, del 22/4/2021, n.m.; Sez. 2, n. 21453, del 05/03/2019, Rv. 275817; Sez. 4, n. 49364, del 19/7/2018, Rv. 274037; Sez. 3, n. 9844, del 17/11/2015, Rv. 266461).

La Corte territoriale ha argomentato, in fatto, in ordine alla portata decisiva ed essenziale alla realizzazione del programma delittuoso del contributo offerto dal ricorrente.

Del resto, la accertata ricorrenza della aggravante di aver commesso il fatto in concorso e riunione rende ex lege inoperante la diminuente invocata (art. 114, comma secondo, cod. pen.: solo tra le più recenti oggetto di massimazione, Sez. 3, n. 17180 del 5/3/2020, Rv. 279014-01).2.2.3.

Quanto al secondo motivo, con il quale si denuncia violazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione per illogicità manifesta nella qualificazione giuridica del fatto, la Corte richiama ed amplifica sul punto la compiuta motivazione spesa dal tribunale.

Si afferma che i fatti accertati (valorizzato il concreto timore ingenerato nella vittima, idoneo a coartarne la libertà di determinazione patrimoniale, per effetto della minaccia di un male ingiusto direttamente dipendente, nel potenziale inverarsi, dalla volontà dell'agente) integrano il paradigma normativo tipizzato all'art. 629 cod. pen., senza con ciò eludere il tema (spoliazione patrimoniale determinata dalla costrizione ovvero dalla induzione in errore della vittima circa la ricorrenza di un pericolo per la sua abilitazione alla guida) proposto con i motivi di gravame spesi sul punto dalla difesa.

Il motivo di appello (errato inquadramento giuridico dei fatti nel delitto di estorsione, piuttosto che in quello di truffa aggravata dall'aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario) era dunque manifestamente infondato, in quanto nella fattispecie entrambi gli agenti hanno concordemente e direttamente operato per la costrizione, rappresentando un pericolo dipendente, con immediatezza, dalla volontà potestativa di essi agenti.

La diagnosi differenziale tra il reato di truffa c.d. vessatoria e quello di estorsione postula infatti come risolti i seguenti interrogativi: a) se il male minacciato sia reale o immaginario; b) se la prospettazione di tale male produca, in concreto, una manipolazione della volontà riconducibile alla induzione in errore, piuttosto che ad una vera e propria coazione della volontà.

Per quanto la prospettazione di un effetto negativo (quale conseguenza di un "rifiuto" patrimoniale) abbia - comunque e ragionevolmente - come conseguenza una reazione di "evitannento" del male prospettato, quel che rileva ai fini del corretto inquadramento del fatto è se tale reazione sia riconducibile ad una condotta fraudolenta, piuttosto che ad una irresistibile coartazione.

Se, cioè, la volontà della vittima risulti semplicemente manipolata o, piuttosto, irresistibilmente coartata (Sez. 2, n. 21974, del 18/4/2017, Rv. 270072).

La coazione della volontà si distingue dalla manipolazione agita attraverso l'induzione in errore, in quanto solo nel primo caso l'azione illecita si presenta irresistibile.

L'induzione in errore è, infatti, azione diversa dalla costrizione, sebbene entrambe le condotte siano idonee a deviare il fisiologico sviluppo dei processi volitivi: la condotta induttiva, anche quando si manifesta con la esposizione di pericoli inesistenti, si differenzia dalla condotta estorsiva proprio nella misura in cui la volontà risulta "diretta" e "manipolata", ma non irresistibilmente "piegata".

La idoneità della rappresentazione del male a "dirigere" piuttosto che "piegare" la volontà non può essere stabilita in astratto, ma necessita di uno scrutinio che verifichi in concreto la consistenza della azione minatoria, anche rispetto alla effettiva resistenza della vittima.

Tale indagine non può che analizzare la idoneità coercitiva della minaccia nel momento in cui la stessa viene posta in essere, nulla rilevando che ex post il male prospettato risulti irrealizzabile.

Se si individua nella concreta efficacia coercitiva della minaccia l'attributo della condotta utile per distinguere la truffa dall'estorsione perde rilevanza anche la eventuale irrealizzabilità del male prospettato, essendo l'analisi richiesta limitata alla verifica ex ante della concreta efficacia coercitiva della azione minatoria.

Individuato nel costringimento forzato della vittima l'elemento caratterizzante del reato di estorsione, l'idoneità del male minacciato ad incidere sul processo volitivo non può che essere valutato ex ante ed in modo indipendente dalla effettiva realizzabilità dell'evento dannoso prospettato (Sez. 2, n. 11453, del 17/2/2016, Rv. 267124).

La valutazione della capacità di concreta ed effettiva coazione della minaccia è, ancora una volta, un'indagine di merito che deve essere effettuata prendendo in esame le circostanze del caso concreto, ovvero sia la potenza oggettiva della minaccia che la sua soggettiva incidenza sulla specifica vittima e che se congruamente e logicamente motivata dal giudice di merito, non è ulteriormente sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. sez. 6, n. 27996, del 28/5/2014, Rv 261479).

Pertanto, nel caso di specie, la condotta costrittiva tenuta dai correi, è stata correttamente qualificata come estorsiva, trattandosi della minaccia di un male in ipotesi realizzabile, la cui verificazione era prospettata come direttamente dipendente dalla potestà degli agenti ed idonea a coartare la volontà della vittima, ponendola di fronte al bivio di sottostare al ricatto o subire le conseguenze dannose del male minacciato.

La stessa persona offesa attribuì ai mali prospettati evidente efficacia intimidatoria, tanto che, al fine di soddisfare la domanda a contenuto finanziario, si risolse a consegnare in più riprese il denaro richiesto (nei termini Sez. 2, n. 52121, del 25/11/2014, Rv. 261328; Sez. 2, n, 46084 del 21/10/2015, Rv. 265362; Sez. 2, n. 24624, del 17/7/2020, Rv. 279492; Sez. 2, n. 31433, del 3/11/2020, n.m.).

Corretta, pertanto, la qualificazione giuridica dei fatti estorsivi contestati.

2.3. Sul tema della consumazione del delitto di estorsione posto con il quarto motivo di ricorso, la Corte di merito si è perfettamente adeguata al diritto vivente, che sin dal 1999 stima, senza oscillazioni, ininfluente la presenza della polizia giudiziaria nel luogo ed al momento della consegna del provento estorsivo (Sez.

U., n. 19 del 27710/1999, Rv. 214246; seguita da Sez. 2, n. 27601, del 19/6/2009, Rv. 244671; Sez. 2, n. 1619, del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254450; Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275417, solo per citare le più recenti decisioni massimate).2.4.

Quanto ad efficacia ingravescente della recidiva e riconoscimento dei suoi presupposti di fatto (precedenti condanne e pregresso riconoscimento della recidiva), la Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado, anche in punto di riconosciuta recidiva qualificata, ha spiegato, in maniera ancora una volta sintetica, ma non per questo meno logica e coerente, che i plurimi precedenti per reati omogenei manifestano una marcata proclività al delitto, confermata dalla più recente condotta per cui è processo; così come la recidiva reiterata segue la già riconosciuta recidiva.

Tali argomentazioni non appaiono invero incrinate sotto il profilo logico da argomenti di ricorso che censurano una mera apparenza di motivazione in fatto, che non è invece dato cogliere dalla lettura della sentenza impugnata.

L'apprezzamento di tale circostanza, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria è stato infatti operato in concreto, alla stregua dei criteri espressi dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U. n. 35738 del 27.5.2010, ric.

Calibè, Rv. 247838); né è richiesta ai fini della completezza della motivazione l'adozione di formule sacramentali, laddove sia invece manifesto l'apprezzamento in fatto della frequenza nella ricaduta specifica quale sintomo di accresciuta pericolosità e maggior colpevolezza (da ultimo, Sez. 6, n. 56972, del 20/6/2018, Rv. 274782).

2.4.1. Il motivo da ultimo proposto manifesta inoltre evidente inammissibilità, per aspecificità, nella forma del difetto di autosufficienza, in quanto deduce una circostanza (mancato previo accertamento della recidiva) che contrasta con quanto espressamente argomentato in sentenza (pag. 9, terzo capoverso), senza tuttavia allegare al ricorso il certificato del casellario atto a contrastare l'affermazione contenuta in sentenza.

Al proposito questa Corte ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo violazione di legge, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv. 268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: ROMANO Leonardo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], BRUZZESE Orlando, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/3/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza emessa il 23 luglio 2020 dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Pavia, con la quale i ricorrenti erano stati condannati per concorso in più delitti di estorsione e furto con strappo alle pene ritenute di giustizia. Fatti commessi in Torrevecchia, Rozzano e [OSCURATO:PERSONA] il 14 ed il 17 settembre 2019, in più persone riunite, in danno di persona anziana, versante in condizioni di minorata difesa e da soggetti gravati dalla recidiva qualificata. 1. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati in epigrafe indicati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione le argomentazioni in appresso enunciate, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione: 1.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi di motivazione, per mera apparenza e palese incongruità, in relazione al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, apprezzabili in considerazione del corretto comportamento processuale, ispirato a collaborazione e resipiscenza del proprio operato. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1.2.1. violazione della legge penale sostanziale e processuale, vizi di motivazione, nella triplice possibile declinazione normativa (art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen.), avendo la Corte illogicamente motivato il proprio convincimento in ordine al riconosciuto apporto concorsuale senza tener conto della assoluta inerzia del ricorrente rispetto alla condotta tenuta esclusivamente dal Romano; 1.2.2. violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione, nella triplice possibile declinazione normativa (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per la errata qualificazione giuridica del fatto (estorsione, aggravata dalle più persone riunite, in luogo della truffa, c.d. vessatoria, aggravata dalla circostanza di aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario, art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen.) riconosciuto nel giudizio di merito. Erroneamente la Corte divisava estorsione e non truffa aggravata, valorizzando l'effetto costrittivo determinato dalla condotta sulla vittima, laddove il criterio distintivo tra le due fattispecie non può che far riferimento alla natura immaginaria del pericolo ed alla inidoneità della prospettazione alla coercizione, atteso anche che la realizzazione del pericolo minacciato non dipendeva dalla volontà potestativa degli agenti; 1.2.3. ancora, violazione della legge penale ed i medesimi vizi di motivazione con riferimento alla negata ricorrenza della circostanza attenuante della partecipazione concorsuale di minima importanza (art. 114 cod. pen.); 1.2.4. violazione e falsa applicazione della legge penale, per avere la Corte di merito ritenuto consumata la fattispecie estorsiva contestata al capo 4, nonostante la predisposizione della osservazione della condotta da parte delle forze dell'ordine. 1.2.5. vizi esiziali di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva qualificata, non espressiva di maggiore pericolosità o accresciuta colpevolezza, nonostante il ricorrente non fosse mai stato in precedenza riconosciuto recidivo. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso palesano manifesta infondatezza, aspecificità anche per difetto di autosufficienza, mera prospettazione di un differente apprezzamento delle prove utilizzabili assunte nel corso del giudizio di merito. 1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Manifestamente infondato e meramente reiterativo dell'argomento speso nel merito e rigettato dalla Corte territoriale, con congrua e puntuale motivazione, è il motivo unico proposto nell'interesse del Romano, che censura la sentenza impugnata per non aver argomentato adeguatamente il rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha invero inteso valorizzare l'intensità del dolo manifestato con la iterata condotta, gravemente offensiva della persona che si trovava -per età- in condizioni di minorata difesa, né il risarcimento offerto alla vittima (già apprezzato ai fini della attenuante di cui al n. 6 dell'art. 62 cod. pen.) o la strategica confessione di quanto già aliunde accertato possono, ad avviso del giudice di merito, fondare il riconoscimento delle circostanze innominate. Del resto, una volta operato il giudizio di equivalenza tra l'attenuante riconosciuta, le aggravanti e la recidiva qualificata, nessuna concreta efficacia diminuente poteva derivare dal riconoscimento delle invocate circostanze generiche, atteso il divieto di prevalenza stabilito dall'art. 69, comma quarto, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], 2.1. A fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado, i vizi di motivazione e le violazioni di legge denunciate, non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986, del 18/11/2016, Rv. 269217; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli dl primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). 2.2. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di doppia pronuncia di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive in tema di accertamento della responsabilità per il fatto consumato in concorso e riunione siano volte a sollecitare una diversa, quanto inammissibile, valutazione delle emergenze processuali (in particolare del comune disegno degli attori di costringere la vittima a consegnare somme di denaro e di appropriarsi dei valori portati sulla persona), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle epifanie processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità. 2.2.1. In particolare, la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che l'apprezzamento della responsabilità concorsuale per i più fatti omogenei (unificati sotto sotto il vincolo della continuazione) è stata tratta dalle conformi e costanti dichiarazioni della persona offesa, non contraddette da evidenze processuali di segno contrario, oltre che dalla confessione del fatto storico ad opera del Romano e dalla sorpresa nella flagranza del reato (episodio finale del 17 settembre 2019). Bruzzese è stato presente in tutte le occasioni di offesa alla persona ed in particolare, argomenta la Corte di merito, ha egli stresso intimorito la vittima di estorsione con le frasi minacciose profferite al suo indirizzo.Rispetto a tali argomentazioni, tutti i motivi di ricorso manifestano assoluta aspecificità, rifiutando ogni confronto con tale logico ed inequivoco argomentare in fatto. 2.2.2. Sul primo e terzo dei motivi di ricorso non resta dunque che apprezzare la logica congruità argonnentativa della decisione che valorizza, come causalmente efficace, l'azione congiunta violenta, indifferente restando la identificazione del soggetto che materialmente usò violenza, e con quali strumenti, alla persona. Il punto è stato affrontato da questa Corte in numerosi arresti, che valorizzano l'effetto moltiplicatore della clausola di equivalenza causale contenuta nell'art. 110 del codice penale (tra le tante: Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Rv. 255260-01). Nel giudizio di merito è rimasto accertato che si trattò di una azione a partecipazione plurale, colorata da finalità patrimoniali comuni, evidenziate dalla richiesta (cui il ricorrente non si oppose) di consegnare il denaro ed appropriarsi dei valori posseduti sulla persona dalla anziana vittima. Nel corso dell'azione descritta dalla persona offesa, tutti i partecipi svolsero un ruolo attivo, senza che la p.o. potesse apprezzare un recesso singolare con effetto obiettivo. Resta quindi indifferente alla punibilità della condotta "chi abbia fatto cosa", dacché tutti agirono con violenza e minaccia alla persona, uniti dalla finalità patrimoniale comune, che muoveva l'azione. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce dunque che si ha concorso, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., ogni qualvolta l'agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell'illecito e quindi anche quando con la propria presenza collabora alla realizzazione del proposito criminoso altrui (Sez. 1, n. 1172, del 27/11/1991, Terranova, Rv. 189075; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Rv. 229200). Si tratta infatti di riconoscere che la partecipazione attiva ad un progetto comune, per quanto improvvisato, risponde alla clausola di equivalenza causale scandita all'art. 110 del codice penale. Si tratta di concorso "ordinario e pieno" nel delitto, giammai di minima efficacia causale (art. 114 cod. pen.), costituendo ciascun contributo, anche in funzione di mero supporto numerico, che accresce l'efficacia intimidatoria, un segmento essenziale per la realizzazione del fatto (da ultimo in fattispecie consimili, Sez. 2, n. 24111, del 22/4/2021, n.m.; Sez. 2, n. 21453, del 05/03/2019, Rv. 275817; Sez. 4, n. 49364, del 19/7/2018, Rv. 274037; Sez. 3, n. 9844, del 17/11/2015, Rv. 266461). La Corte territoriale ha argomentato, in fatto, in ordine alla portata decisiva ed essenziale alla realizzazione del programma delittuoso del contributo offerto dal ricorrente. Del resto, la accertata ricorrenza della aggravante di aver commesso il fatto in concorso e riunione rende ex lege inoperante la diminuente invocata (art. 114, comma secondo, cod. pen.: solo tra le più recenti oggetto di massimazione, Sez. 3, n. 17180 del 5/3/2020, Rv. 279014-01).2.2.3. Quanto al secondo motivo, con il quale si denuncia violazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione per illogicità manifesta nella qualificazione giuridica del fatto, la Corte richiama ed amplifica sul punto la compiuta motivazione spesa dal tribunale. Si afferma che i fatti accertati (valorizzato il concreto timore ingenerato nella vittima, idoneo a coartarne la libertà di determinazione patrimoniale, per effetto della minaccia di un male ingiusto direttamente dipendente, nel potenziale inverarsi, dalla volontà dell'agente) integrano il paradigma normativo tipizzato all'art. 629 cod. pen., senza con ciò eludere il tema (spoliazione patrimoniale determinata dalla costrizione ovvero dalla induzione in errore della vittima circa la ricorrenza di un pericolo per la sua abilitazione alla guida) proposto con i motivi di gravame spesi sul punto dalla difesa. Il motivo di appello (errato inquadramento giuridico dei fatti nel delitto di estorsione, piuttosto che in quello di truffa aggravata dall'aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario) era dunque manifestamente infondato, in quanto nella fattispecie entrambi gli agenti hanno concordemente e direttamente operato per la costrizione, rappresentando un pericolo dipendente, con immediatezza, dalla volontà potestativa di essi agenti. La diagnosi differenziale tra il reato di truffa c.d. vessatoria e quello di estorsione postula infatti come risolti i seguenti interrogativi: a) se il male minacciato sia reale o immaginario; b) se la prospettazione di tale male produca, in concreto, una manipolazione della volontà riconducibile alla induzione in errore, piuttosto che ad una vera e propria coazione della volontà. Per quanto la prospettazione di un effetto negativo (quale conseguenza di un "rifiuto" patrimoniale) abbia - comunque e ragionevolmente - come conseguenza una reazione di "evitannento" del male prospettato, quel che rileva ai fini del corretto inquadramento del fatto è se tale reazione sia riconducibile ad una condotta fraudolenta, piuttosto che ad una irresistibile coartazione. Se, cioè, la volontà della vittima risulti semplicemente manipolata o, piuttosto, irresistibilmente coartata (Sez. 2, n. 21974, del 18/4/2017, Rv. 270072). La coazione della volontà si distingue dalla manipolazione agita attraverso l'induzione in errore, in quanto solo nel primo caso l'azione illecita si presenta irresistibile. L'induzione in errore è, infatti, azione diversa dalla costrizione, sebbene entrambe le condotte siano idonee a deviare il fisiologico sviluppo dei processi volitivi: la condotta induttiva, anche quando si manifesta con la esposizione di pericoli inesistenti, si differenzia dalla condotta estorsiva proprio nella misura in cui la volontà risulta "diretta" e "manipolata", ma non irresistibilmente "piegata". La idoneità della rappresentazione del male a "dirigere" piuttosto che "piegare" la volontà non può essere stabilita in astratto, ma necessita di uno scrutinio che verifichi in concreto la consistenza della azione minatoria, anche rispetto alla effettiva resistenza della vittima. Tale indagine non può che analizzare la idoneità coercitiva della minaccia nel momento in cui la stessa viene posta in essere, nulla rilevando che ex post il male prospettato risulti irrealizzabile. Se si individua nella concreta efficacia coercitiva della minaccia l'attributo della condotta utile per distinguere la truffa dall'estorsione perde rilevanza anche la eventuale irrealizzabilità del male prospettato, essendo l'analisi richiesta limitata alla verifica ex ante della concreta efficacia coercitiva della azione minatoria. Individuato nel costringimento forzato della vittima l'elemento caratterizzante del reato di estorsione, l'idoneità del male minacciato ad incidere sul processo volitivo non può che essere valutato ex ante ed in modo indipendente dalla effettiva realizzabilità dell'evento dannoso prospettato (Sez. 2, n. 11453, del 17/2/2016, Rv. 267124). La valutazione della capacità di concreta ed effettiva coazione della minaccia è, ancora una volta, un'indagine di merito che deve essere effettuata prendendo in esame le circostanze del caso concreto, ovvero sia la potenza oggettiva della minaccia che la sua soggettiva incidenza sulla specifica vittima e che se congruamente e logicamente motivata dal giudice di merito, non è ulteriormente sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. sez. 6, n. 27996, del 28/5/2014, Rv 261479). Pertanto, nel caso di specie, la condotta costrittiva tenuta dai correi, è stata correttamente qualificata come estorsiva, trattandosi della minaccia di un male in ipotesi realizzabile, la cui verificazione era prospettata come direttamente dipendente dalla potestà degli agenti ed idonea a coartare la volontà della vittima, ponendola di fronte al bivio di sottostare al ricatto o subire le conseguenze dannose del male minacciato. La stessa persona offesa attribuì ai mali prospettati evidente efficacia intimidatoria, tanto che, al fine di soddisfare la domanda a contenuto finanziario, si risolse a consegnare in più riprese il denaro richiesto (nei termini Sez. 2, n. 52121, del 25/11/2014, Rv. 261328; Sez. 2, n, 46084 del 21/10/2015, Rv. 265362; Sez. 2, n. 24624, del 17/7/2020, Rv. 279492; Sez. 2, n. 31433, del 3/11/2020, n.m.). Corretta, pertanto, la qualificazione giuridica dei fatti estorsivi contestati. 2.3. Sul tema della consumazione del delitto di estorsione posto con il quarto motivo di ricorso, la Corte di merito si è perfettamente adeguata al diritto vivente, che sin dal 1999 stima, senza oscillazioni, ininfluente la presenza della polizia giudiziaria nel luogo ed al momento della consegna del provento estorsivo (Sez. U., n. 19 del 27710/1999, Rv. 214246; seguita da Sez. 2, n. 27601, del 19/6/2009, Rv. 244671; Sez. 2, n. 1619, del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254450; Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275417, solo per citare le più recenti decisioni massimate).2.4. Quanto ad efficacia ingravescente della recidiva e riconoscimento dei suoi presupposti di fatto (precedenti condanne e pregresso riconoscimento della recidiva), la Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado, anche in punto di riconosciuta recidiva qualificata, ha spiegato, in maniera ancora una volta sintetica, ma non per questo meno logica e coerente, che i plurimi precedenti per reati omogenei manifestano una marcata proclività al delitto, confermata dalla più recente condotta per cui è processo; così come la recidiva reiterata segue la già riconosciuta recidiva. Tali argomentazioni non appaiono invero incrinate sotto il profilo logico da argomenti di ricorso che censurano una mera apparenza di motivazione in fatto, che non è invece dato cogliere dalla lettura della sentenza impugnata. L'apprezzamento di tale circostanza, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria è stato infatti operato in concreto, alla stregua dei criteri espressi dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, Rv. 247838); né è richiesta ai fini della completezza della motivazione l'adozione di formule sacramentali, laddove sia invece manifesto l'apprezzamento in fatto della frequenza nella ricaduta specifica quale sintomo di accresciuta pericolosità e maggior colpevolezza (da ultimo, Sez. 6, n. 56972, del 20/6/2018, Rv. 274782). 2.4.1. Il motivo da ultimo proposto manifesta inoltre evidente inammissibilità, per aspecificità, nella forma del difetto di autosufficienza, in quanto deduce una circostanza (mancato previo accertamento della recidiva) che contrasta con quanto espressamente argomentato in sentenza (pag. 9, terzo capoverso), senza tuttavia allegare al ricorso il certificato del casellario atto a contrastare l'affermazione contenuta in sentenza. Al proposito questa Corte ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo violazione di legge, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv. 268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del
Sentenza Cassazione n. 19568/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris