CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10011/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8940/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e c. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Milano, corso di [OSCURATO:PERSONA], 89/B . í al 2 2` C3 ' 1 ( e i ;3- et? "- ( c) "- (-2 contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, n. 4673/14, depositata il 18 settembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; cf [OSCURATO:PERSONA]: - la Edilbloch di [OSCURATO:PERSONA] e c. s.n.c. e i suoi soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale Lombardia, sez. dist. di Brescia, depositata il 18 settembre 2014, che si è pronunciata sull'appello dai medesimi proposti avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto i loro ricorsi per l'annullamento degli avvisi di accertamento con cui erano stati determinati gli imponibili ai fini dell'i.v.a. e dell'i.r.a.p. per gli anni dal 2004 al 2006 ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate; - con tale pronuncia la Commissione regionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nei confronti dei soci, per aver questi definito la lite ai sensi dell'art. 39, dodicesimo comma, d.l. 2011, n. 98, e respinto il gravame della società, escludendo che l'Agenzia fosse decaduta dalla potestà impositiva e, nel merito, ritenendo che, stante l'omessa presentazione delle dichiarazioni e le carenze documentali rilevate, corretto era la ricostruzione degli imponibili operata negli atti impositivi; - il ricorso è affidato a sette motivi; !',7, 5, - resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; [OSCURATO:PERSONA]: - occorre preliminarmente rilevare che, a seguito della definizione del giudizio da parte dei soci, relativamente alle imposte dirette accertate nei confronti della società e, per trasparenza, anche nei loro confronti, deve ritenersi che il presente giudizio prosegue relativamente all'accertamento della legittimità degli atti impositivi limitatamente alle riprese che interessano le altre imposte accertate (i.v.a. e i.r.a.p.); - ciò posto, con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., per omessa pronuncia sull'eccezione vertente sulla contrarietà della sentenza di primo grado alle risultanze del processo verbale di constatazione; - evidenziano, in proposito, che con tale eccezione, riproposta in appello, aveva allegato che erroneamente la sentenza di primo grado aveva affermato che le fatture di cui si chiedeva il riconoscimento del diritto alla detrazione non erano state registrate; - il motivo è infondato; - la Commissione regionale ha accertato che, secondo le risultanze del processo verbale di constatazione, i registri obbligatori previsti dagli artt. 23 e 25, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non erano stati istituiti e la contribuente aveva omesso di registrare le fatture e di provvedere alla liquidazione periodica dell'imposta, oltre che di presentare la relativa dichiarazione; - in tal modo, ha disatteso, sia pure implicitamente, l'eccezione riproposta dalla contribuente, mediante una motivazione logicamente incompatibile con l'assunto di quest'ultima; - con il secondo motivo i contribuenti deducono la violazione dell'art.2697 c.c. per aver la Commissione regionale negato il diritto alla detrazione dell'i.v.a. esposta in alcune fatture, benché queste ultime fossero state regolarmente registrate; - con il terzo motivo si dolgono della violazione o falsa applicazione degli artt. 19, 23, 25 e 28, d.P.R. n. 6:33 del 1972, per aver il giudice di appello negato il diritto alla detrazione dell'i.v.a., benché risultante dalle liquidazioni periodiche; - con il quarto motivo censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 23, 24 e 25, d.P.R. n. 633 del 1972, e 2697 c.c., per aver ritenuto che la contribuente avesse commesso una violazione di ordine sostanziale, preclusiva del diritto alla detrazione dell'i.v.a., benché avesse regolarmente annotato l'i.v.a. assolta sugli acquisti nelle liquidazioni periodiche effettuate; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;- ai sensi dell'art. 55, d.P.R. n. 633 del 1972, l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale rende legittimo l'accertamento induttivo da parte dell'Ufficio e preclude che l'imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell'omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche, essendo irrilevante che il pagamento di tali imposte sia evincibile da altra documentazione, inclusa la contabilità d'impresa (cfr. Cass. 18 ottobre 2021, n. 28559; Cass., ord. 20 gennaio 2016, n. 1020); - orbene, la Commissione regionale, nel ritenere che la mancata registrazione delle fatture di acquisto e la mancata indicazione dell'i.v.a. di rivalsa assolta nelle liquidazioni periodiche, non consentisse di poterne tener conto nell'accertamento dell'imposta dovuta, ha fatto corretta applicazione del richiamato principio di diritto; - con il quinto motivo i ricorrenti lamentano l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, individuato nella mancata deduzione dal reddito imponibile dell'i.v.a. assolta sulle operazioni passive; - il motivo è inammissibile, in quanto l'invocato paradigma normativo riguarda un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., ord., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., ord., 18 ottobre 2018, n. 26305); - con il sesto motivo i contribuenti critic:ano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 53 e 97 Cost., per aver la sentenza impugnata corretta la ricostruzione degli imponibili contenuta negli atti impositivi, benché priva della ricostruzione dei costi sostenuti; - il motivo è inammissibile;- la Commissione regionale ha ritenuto legittimi gli atti impositivi, anche nella parte relativa alla determinazione degli imponibili, rilevando che, in presenza di una determinazione induttiva del reddito per mancata presentazione delle relative dichiarazioni e in una situazione di mancanza di scritture contabili e altra documentazione rilevante, correttamente l'Ufficio aveva individuato tali imponibili in misura pari al 10% dei ricavi ricostruiti, avuto riguardo alla redditività media delle aziende del settore interessato operanti nel medesimo ambito territoriale; - in tal modo, ha, sia pure indirettamente, attribuito rilevanza ai costi sostenuti dalla contribuente, forfettariamente calcolati, sottraendoli ai ricavi ricostruiti per giungere agli imponibili contestati; - può, dunque, osservarsi che la censura di parte ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo della sentenza, la quale, diversamente da quanto allegato dalla parte medesima, ha riconosciuto i costi sostenuti; - orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del siillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); - con l'ultimo motivo i ricorrenti deducono l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, individuato nel diniego della detrazione dell'i.v.a. in presenza di un accertamento analitico e non induttivo dei redditi; - il motivo è inammissibile, sia perché con tale doglianza viene prospettato l'omesso esame non di un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, ma di una deduzione difensiva, sia perché muove dall'erroneo assunto che, nel caso in esame, si sia in presenza di un accertamento analitico, mentre, vedendosi in un caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'accertamento operato dall'Ufficio va qualificato, come, d'altra parte, chiaramente evidenziato dalla sentenza impugnata, quale accertamento induttivo; - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'ad. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in R