CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 10777/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della mancata applicazione in tutta la loro estensione delle circostanze attenuanti generiche correttamente denegata valorizzando il "contesto" in cui deve essere inserita la condotta di cui all'art. 341-bis cod. pen. alla luce dei precedenti che, ancorchè ritenuti non rilevanti ai fini della recidiva, che è stata esclusa, hanno ragionevolmente indotto la Corte di appello a farne applicazione calibrata sul complessivo negativo giudizio sulla personalità dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente