CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15776/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso proposti nell'interesse del ricorrente, con i quali si deduce il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di tentata estorsione e la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di reato di cui all'art. 393 cod. pen., denunciando il travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non sono deducibili in questa sede perché risultano meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in particolare, che la censura relativa al vizio di travisamento della prova non è consentita dalla legge in sede di legittimità, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (cfr. Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01); che, inoltre, tale doglianza tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, ove si rileva come le dichiarazioni della persona offesa, non costituitasi parte civile, risultassero logiche, coerenti ed attendibili, oltre che prive di qualsivoglia rancore o intento calunniatorio nei confronti dell'imputato, con il quale vi era stato un chiarimento in seguito ai fatti); che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato, inoltre, che parimenti infondata deve ritenersi l'ulteriore censura proposta in calce al primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva;I. che a tale riguardo si deve rilevare come i giudici di appello abbiano congruamente esplicitato le ragioni del diniego della sostituzione richiesta (si veda pagina 7 della sentenza impugnata), facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01); ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M30 APR2026 Funz.: