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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24644/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Perugia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e indebito utilizzo di due carte di credito; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen. per essere stato il furto consumato all'interno di un ospedale pubblico - è indeducibile, in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pag. 3 della sentenza impugnata) ed è comunque manifestamente infondato in quanto, per giurisprudenza costante di questa Corte, sussiste la circostanza aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, nel caso in cui il furto sia commesso in un ospedale, inserito nel servizio nazionale e, pertanto, stabilimento pubblico (Sez. 4, n. 17391 del 21/02/2018, Gualdi, Rv. 272648), circostanza chiaramente evidenziata nel capo d'imputazione e ampiamente ribadita dalla Corte territoriale; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQ P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente ele [OSCURATO:PERSONA] orib nislao Scarlini r [OSCURATO:PERSONA] E2 L q/206 uclizJatiO uk

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Perugia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e indebito utilizzo di due carte di credito; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen. per essere stato il furto consumato all'interno di un ospedale pubblico - è indeducibile, in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pag. 3 della sentenza impugnata) ed è comunque manifestamente infondato in quanto, per giurisprudenza costante di questa Corte, sussiste la circostanza aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, nel caso in cui il furto sia commesso in un ospedale, inserito nel servizio nazionale e, pertanto, stabilimento pubblico (Sez. 4, n. 17391 del 21/02/2018, Gualdi, Rv. 272648), circostanza chiaramente evidenziata nel capo d'imputazione e ampiamente ribadita dalla Corte territoriale; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQ P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente ele [OSCURATO:PERSONA] orib nislao Scarlini r [OSCURATO:PERSONA] E2 L q/206 uclizJatiO uk
Sentenza Cassazione n. 24644/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris