CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 17809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19083/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 680/2016 depositata i l 21/02/2017,R.G.N. 75/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.19083/2017 [OSCURATO:PERSONA]: laCorte d’appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vicenza ha rigettato in parte l’opposizione a cartella esattoriale emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della pizzeria “O [OSCURATO:PERSONA] alle Sorelle” per omessacontribuzione relativa a quattro rapporti di lavoro in essere dal febbraio 2003 – gennaio 2010, contratti fittiziamente registrati come collaborazioni coordinate e continuative; ha considerato che solo a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il credito ingiunto (pari ad Euro 164.005,81, comprensivo di somme aggiuntive ed interessi di mora) era ancora esigibile tenuto conto del termine di adempimento dello stesso, atteso che l’INPS aveva notificato ad [OSCURATO:PERSONA] il verbale ispettivo di accertamento in data 5.08.2008; di contro, per i periodi anteriori al quinquennio precedente la notifica del verbale ispettivo,la prescrizione quinquennale era già maturata; la Corte territoriale, sulla base dell’istruttoria espletata, ha ritenuto raggiunta la prova in giudizio della natura subordinata del rapporto controverso, avendo, le testimonianze escusse, confermato le valutazioni degli ispettori, che davano conto del fatto che tutti i lavoratori per i quali era stato effettuato l’accertamento avevano svolto attività di natura subordinata; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; l’INPS ha depositato tempestivo controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce “Violazione/falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 335/1995 e art.1219, 1324,1392,2943 e 2697 c.c.”; contesta che il verbale di accertamento della DTL del 30.07.2008 possa produrre l’efficacia interruttiva della prescrizione, non provenendo, lo stesso, dall’ente previdenziale che sarebbe il solo soggetto deputato alla rivendicazione del credito contributivo; sostiene che, in base a tale assunto, la prescrizione avrebbe dovuto ritenersi interrotta dalla data di notifica (30.03.2009) della nota dell’INPS del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, in tal caso, considerarsi prescritti i soli contributi anteriori al 18.03.2004; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc., denuncia “Violazione/falsa applicazione art. 246 c.p.c., art. 2094 c.c. e art. 2697 c.c.”; preliminarmente, parte ricorrente sostiene che l’onere di provare la pretesa creditoria, dimostrando il vincolo di subordinazione, avrebbe dovuto essere a carico dell’INPS; contesta poi, quanto alla posizione di ciascuno dei quattro lavoratori, le conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte territoriale ha mal gestito i propri poteri istruttori, dando credito a testimonianze provenienti da testi inattendibili e giungendo ad un’errata conclusione, atteso che nulla era emerso in ordine alla natura subordinata dei rapporti controversi, segnatamente riguardo all’esistenza di un potere direttivo da parte del Milano, elemento distintivo del rapporto di lavoro dipendente; il primo motivo è inammissibile per carenza di specificità; il ricorrente non introduce, specificamente, la doglianza relativa all’eccezione di prescrizione non idoneamente interrotta, e, nell’elenco dei documenti allegati, fa mero rinvio esclusivo ai fascicoli di parte dei due gradi del giudizio di merito, senza allegare al ricorso per cassazione il verbale di accertamento della DTL del 30.07.2008, documento essenziale per l’individuazione della valenza interruttiva dell’atto ai fini della prescrizione nel senso voluto dalla difesa della parte ricorrente; recentemente, le Sezioni Unite (Sez. Un. n. 8950 del 2022), anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021,sono ritornate sull’entità delprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. quale corollario del requisito di specificità dei motivi; a tal proposito, il [OSCURATO:PERSONA] ha avvertito come il predetto principio non vada interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non possa pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ma che il suddetto onere può non ritenersi sussistente soltanto a condizione che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito; l’orientamento di legittimità prevalente è conformemente orientato nel senso di ritenere che in ogni caso, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, cod. proc. civ., anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto, poiché ciò non soddisferebbe il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, il cui contenuto è finalizzato principalmente all’idoneità delle censure a consentire la decisione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6769 del 2022); applicando tale principio di diritto al caso in esame, si rileva come parte ricorrente non soltanto abbia mancato di trascrivere e di produrre, col ricorso per cassazione, il verbale di accertamento ispettivo e la nota dell’INPS, ma abbia altresì omesso di indicaresiffatti documenti nell’elenco di quelli allegati; né il mero richiamo a tali atti all’interno della censura può ritenersi soddisfacente al fine del corretto adempimento del canone di autosufficienza del ricorso, che solo è in grado di garantirne la necessaria autonomia ai fini della decisione nel giudizio per cassazione; quanto al secondo motivo, ove si assume un malgoverno, da parte del giudice dell’appello, delle prove testimoniali escusse, la censura, genericamente prospettata, non fa altro che contrastare la lettura dei fatti sì come accertati dall’istruttoria espletata dalla Corte territoriale, proponendone una versione a sé favorevole così cercando di trasformare, inammissibilmente, il giudizio di legittimità, in un terzo grado di merito; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 6.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato