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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 26613/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ro7 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per il reato di cui agli artt. 615-quater e 640-ter cod.pen; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato, inoltre, che le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod.pen. è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( si veda pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ro7 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per il reato di cui agli artt. 615-quater e 640-ter cod.pen; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato, inoltre, che le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod.pen. è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( si veda pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il c
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