CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 34731/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza datata 24/04/2026, il Tribunale di sorveglianza di Roma harevocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della detenzionedomiciliare speciale ai sensi dell’art. 47-quiquies ord. pen., già concesso dalTribunale di Sorveglianza di Campobasso con ordinanza del 12/01/2026, poisospesa a fronte della segnalazione giunta dell’Arma dei Carabinieri di XXXXXXX(13/03/2026).Ritenute originariamente sussistenti le condizioni per la concessione delbeneficio, stante la presenza di una figlia di anni dieci, portatrice di un gravehandicap, e l’impossibilità della madre di prendersi cura della prole, era stataconcessa al suddetto condannato la misura alternativa della detenzionedomiciliare speciale, previa verifica dell’insussistenza di un concreto pericolo dicommissione di ulteriori reati.Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva però ritenute venute meno lecondizioni per il mantenimento della misura alternativa alla luce di quanto riferitodalle Forze dell’Ordine di XXXXXXX, le quali, in occasione di un controllo,avevano raccolto alcune segnalazioni provenienti dai vicini del condannato,protagonista di molteplici discussioni con loro e veduto da essi aggirarsi spessoper le pertinenze dell’abitazione portando una pistola sorretta nella cintola deipantaloni.Alle proteste dei vicini che gli chiedevano conto del suo comportamento, egliavrebbe risposto di ricoprire l’ufficio di finanziere, minacciando di poter prenderela pistola con il fine di uccidere tutti. Tale circostanza aveva provocato unsentimento di ansia nel vicinato tale che nessuno aveva voluto denunciareespressamente i fatti.Gli operanti avevano svolto dei controlli sul condannato e non avevanorinvenuto nella sua disponibilità un’arma da sparo con reale capacità offensiva,ma avevano accertato che egli deteneva una pistola scacciacani, un revolvergiocattolo con pallini in plastica e un revolver giocattolo a tamburo, in apparenzadel tutto simili a quelle effettivamente funzionanti.Gli elementi nuovi conducevano il Collegio della sorveglianza ad affermareche siffatti accadimenti evidenziavano uno spiccato livello di pericolosità sociale,incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa.2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso dal difensoredi [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto due diversi motivi.2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc.pen., erronea applicazione di legge in riferimento degli artt. 47-quinquies ord.pen., 27 e 31 Cost.Secondo il ricorrente, il giudice non avrebbe preso debitamente inconsiderazione l’interesse del minore, dovendo tenersi fermo il principio di minorsacrificio necessario della libertà personale in forza del quale sarebbe statanecessaria una valutazione dei comportamenti considerati incompatibili con lamisura alternativa, alla luce delle effettive necessità del nucleo familiare.2.2 Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione.L’ordinanza si limiterebbe a richiamare le segnalazioni dei Carabinieri senzariscostruire efficacemente la dinamica degli episodi, senza valutarne la cadenza,e senza spiegare, infine, il legame tra le condotte e il giudizio sulla pericolositàsociale.Il provvedimento impugnato non avrebbe effettuato un concreto ed effettivogiudizio di bilanciamento tra l’interesse del minore, il minor sacrificio necessarioe l’esigenza di ripristinare la detenzione all’interno della casa circondariale.Infine, il Tribunale valorizzerebbe la vicinanza temporale tra la verificazionedelle condotte e la concessione del beneficio come indice di inconsapevolezza edi fallimento del percorso rieducativo, senza spiegare il perché di siffattadeduzione, ritenuta dalla difesa un mero automatismo inferenziale.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Con i due motivi tra loro strettamente connessi, il ricorso articolaargomenti controvalutati e formula censure di merito sugli apprezzamentilogicamente formulati dal Tribunale di sorveglianza con riguardo alla gravità dellecondotte accertate dagli inquirenti, che hanno riferito le dichiarazioni dei vicini ehanno sequestrato le armi giocattolo al condannato, nonché sul giudizio dibilanciamento operato dal giudice tra i rischi derivanti dalle manifestazioni dipericolosità del condannato e l’interesse della minore portatrice di handicap.Com’è noto, a seguito della dichiarazione di illegittimità pronunciata dallaCorte costituzionale con sentenza n. 52 del 2025 dell’art. 47-quinquies ord. pen.(limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che alpadre»), la detenzione domiciliare speciale può essere concessa al padredetenuto in carcere solo se ricorre l'impossibilità della madre a prendersi curadella prole, e sempre che, inoltre, non sussista un'accertata pericolosità delrichiedente il beneficio (Sez. 5, n. 34049 del 12/9/2025, G., Rv. 288704 - 01)Permane, quindi, il dovere in capo al giudice di procedere ad ogni opportunobilanciamento dell’interesse del minore a godere di una relazione diretta conalmeno uno dei genitori con l’interesse, pure di rilievo costituzionale,all’esecuzione della pena.Sotto questo profilo il provvedimento impugnato assolve all’onererichiestogli, formulando un giudizio di merito, non illogico né peregrino,sottolineando circostanze che in modo ineludibile sottolineano per un verso lapropensione del condannato a reiterare condotte illecite, connotate dall’eserciziodi forme soverchiante protervia e che producono un significativo allarme socialetra i vicini, approfittando di un beneficio concessogli nell’interesse della prole, eper altro verso la sua inadeguatezza rispetto ai compiti di cura che egli dovrebbesvolgere garantendo la necessaria attenzione e le indispensabili condizioni diserenità alla figlia portatrice di handicap; ha proferito minacce, mostrando anchedelle armi e il fatto che avesse disponibilità solo di armi giocattolo non vale adelidere la gravità della condotta, che il Tribunale di sorveglianza considerapersuasivamente indicativa di inaffidabilità rispetto alla prognosi di osservanzadelle prescrizioni e rispetto agli obblighi che derivano dalla fruizione della misuraalternativa rispetto alla figlia.Con questi dati il ricorso non si confronta e articolata assertivamentededuzioni di mero dissenso o di apodittica protesta, senza tenere conto del fattoche «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censureillogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignoratoquando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali adimporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte ledoglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigoreo di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento» (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n.186del 07/06/2000 – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quantoimposto dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.