CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 15152/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9388/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bolognan. 311 del 14/2/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] − [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. contestando il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di procedere all’esecuzione forzata, sulla scorta della sentenza del Tribunale di Bologna n. 20902/2016, per tutte le somme indicate nell’atto di precetto notificatogli il 20/10/2016; asseriva l’opponente che l’atto di intimazione non corrispondeva alle statuizioni del giudice di merito; −[OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto dell’opposizione e la condanna della controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; −c on la sentenza n. 20850 del 27/9/2017 il Tribunale di Bologna accoglieva parzialmente l’opposizione; −i nvestita dell’impugnazione principale di Arnone e di quella incidentale di Cortelli, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 311 del 14/2/2023, rigettava l’appello principale e accoglieva l’ incidentale, regolando le spese di entrambi i gradi in favore dell’originario opponente; −[OSCURATO:PERSONA] impugnava la menzionata sentenza con ricorso per cassazione, basato su cinque motivi; −resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; −l e parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 c.p.c. ; −a ll’esito della camera di consiglio del l ’ 8/4 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −è superfluo illustrare i motivi dell’impugnazione, perché i l ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 (che prescrive «la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso»), 4 (che richiede «la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione») e 6 (che impone «la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi»), c.p.c.; −si osserva, infatti, che nelle poche righe dedicate nel ricorso all’espo- sizione delle vicende processuali il ricorrente omette di riportare le conte- stazioni dell’originario opponente rispetto alle pretese creditorie avanzate col precetto (atto che pure non è copiato, né trascritto, né riassunto nei suoi profili essenziali), i motivi d’appello propri e della controparte nelle parti di interesse per la decisione di legittimità e, soprattutto, l’illustrazione del con- tenuto delle sentenze di merito, principalmente di quella qui impugnata; −in altre parole, l’esposizione del fatto processuale non si riferisce a quanto accertato e valutato dai giudici di merito, ma si risolve in argomen- tazioni dello stesso ricorrente, del tutto incomprensibili perché prive di spe- cifici riferimenti alla causa de qua, e in impropri e inammissibili rinvii ad atti e documenti dei gradi precedenti (nemmeno puntualmente riportati e illu- strati come prescritto dal codice di rito) e risulta completamente preter- messa l’illustrazione delle ragioni poste a fondamento delladecisione della Corte d’appello; quest’ultima grave lacuna, da un lato, inficia la ricostru- zione del fatto processuale e, dall’altro, rende oscure e non intelligibili le censure svolte col ricorso; −va perciò dichiarata l’inammissibilità del ricorso e alla decisione con- segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, conformemente alle voci eventuali di cui alla nota spese del controricorrente e ai parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrentele spese di questo giudizio, liquidate in Euro 3.082,00 per compensi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso