CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 41469/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 dicembre 2021, resa in esito a giudizio abbreviato, il Tribunale di Roma ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, con i doppi benefici, di euro 9600 di ammenda per il reato di cui all'art. 1, comma 1, lett. f) della legge 7 febbraio 1992, n. 150. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione, articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo sono stati lamentati il mancato pieno accertamento degli atti a disposizione e il mancato raggiungimento della prova dei fatti, non sussistendo neppure gravità, precisione e concordanza degli indizi. 2.2. Col secondo motivo si è rilevato che lo stesso Pubblico ministero aveva inutilmente richiesto l'applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., mentre l'offerta in vendita di una tartaruga era stata giustificata dalla possibilità di nutrire e mantenere le altre. Né erano emersi fatti di vendita, ovvero il conseguimento di ricavi o di lucri. 2.3. Col terzo motivo è stata censurata l'eccessività della pena, tenuto conto del rito e del riconoscimento delle attenuanti generiche. 2.4. E' stata depositata memoria a norma dell'art. 611 cod. proc. pen., in forza della quale si è insistito per l'invocata declaratoria di non punibilità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al secondo motivo di impugnazione (il primo è in ogni caso palesemente infondato, atteso che viene del tutto genericamente contestata la sussistenza del fatto, senza alcuna considerazione degli esaustivi accertamenti condotti e della piena verifica fattuale della detenzione indebita delle tartarughe da parte dell'imputato, che nel giudizio di merito nulla aveva invero contestato in proposito), il Tribunale ha non illogicamente dato conto dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cit., alla stregua del perseguimento costante e ribadito del fine di lucro nella detenzione degli animali protetti, nonché della particolare intensità del dolo (cfr. al riguardo altresì Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064, ancorché in tema di reato continuato), desumibile dalla conoscenza della tipologia delle tartarughe offerte in vendita e dall'assoluta indifferenza circa la normativa di protezione, atteggiamento concretizzatosi nella determinazione del prezzo degli esemplari e nella pratica di una sorta di "offerte convenienza". 3.1.1. Non vi è stata in sostanza alcuna necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, alla stregua della non occasionalità della condotta, ripetuta nel tempo e con ribadite intenzioni lucrative in palese spregio di legge. 3.2. Per quanto concerne il terzo motivo di censura, il trattamento sanzionatorio è stato determinato nel minimo edittale, e sono state applicate le riduzioni per il riconoscimento sia delle attenuanti generiche che dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonché per la scelta del rito (il ricorrente tra l'altro ha invocato al riguardo la sola riduzione del terzo, e non della metà come invece è stata correttamente applicata dal Tribunale). 4. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianza, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30/09/2022