Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2021

Cassazione n. 45009/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetscaktfte le conclusioni del PG1 4 G,Le-CUp' uzit, Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 10 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], con la quale egli aveva chiesto che nella determinazione delle spese processuali, derivanti dalla condanna inflittagli con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina del 23 novembre 2012, parzialmente riformata quanto alla pena dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 24 novembre 2014, divenuta irrevocabile il 5 aprile 2017, fosse applicata la disciplina dettata dalla nuova formulazione dell'art. 535 cod. proc. pen.. 1.111 Giudice adito fondava la decisione sulla considerazione per cui spettava alla cancelleria stabilire la esatta quantificazione delle spese processuali, che l'istante, in quanto condannato con sentenza irrevocabile, era tenuto a versare. 1.2 Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], per chiederne l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 535 cod. proc. pen..

Secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione non ha affrontato il tema devoluto alla sua cognizione e non ha esaminato la documentazione prodotta, ma ha reso una motivazione incomprensibile anche nella grafia, senza avvedersi che a carico del ricorrente erano state poste tutte le spese del processo c.d.

"Fehida" che riguardavano anche attività istruttoria funzionale a dimostrare la fondatezza di imputazioni non addebitategli.

Si è dunque applicato il principio di solidarietà in violazione dell'art. 535 cod. proc. pen. nella sua attuale formulazione sebbene non sussista vincolo di connessione qualificata tra il reato ascrittogli e gli altri contestati a differenti imputati. 1.3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata in quanto la domanda proposta non rientra nella competenza funzionale del giudice penale dell'esecuzione.

Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va dunque accolto.

1. Il ricorrente per contrastare la decisione impugnata solleva una serie di obiezioni, incentrate sul regime di esclusione del vincolo di solidarietà tra imputati condannati nel medesimo processo penale quanto all'assolvimento dell'obbligazione del pagamento delle spese del giudizio e sull'applicabilità dell'art. 535 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge n. 69/2009 al procedimento già definito, che lo ha riguardato quale condannato.

In punto di fatto ha dedotto e dimostrato di essere destinatario della cartella di pagamento n. 094 2019 00234892 65 000 2013/002624, partita di credito n. 001119/2019 di euro 26.502,93, riguardante la totalità delle spese del processo celebrato a suo carico ed a quello di altri imputati, chiamati a rispondere di reati del tutto autonomi. 1.1 Il giudice dell'esecuzione si è limitato a riscontrare che [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato con sentenza irrevocabile e condannato a pena detentiva ed al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere e che la concreta quantificazione degli importi dovuti a tali titoli compete alla cancelleria. 1.2 Siffatta motivazione non soltanto non affronta il tema sollevato nell'istanza e si risolve nella implicita declinazione della competenza a provvedere, ma presenta motivazione apodittica e priva di una reale efficacia esplicativa, che non inquadra nella corretta cornice normativa il tema sollevato con l'incidente di esecuzione. 1.3 Invero, con la modifica dell'art. 535 cod. proc. pen., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, è stata eliminata la previsione di cui al preesistente primo comma, secondo la quale la condanna al pagamento delle spese processuali è limitata a quelle «relative ai reati cui la condanna si riferisce» e dell'intero secondo comma con la soppressione del regime di solidarietà passiva fra condannati e la conseguente introduzione del criterio di riparto per quota del relativo debito.

La posizione esecutiva di [OSCURATO:PERSONA], -condannato unitamente a numerosi altri imputati al pagamento di tutte le spese del processo nel quale era stata accertata la sua responsabilità con sentenza divenuta irrevocabile in data 5 aprile 2017- resta soggetta alla nuova disciplina, contenuta nella formulazione novellata dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen.. 1.2 Giova ricordare che nella pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, n. 491 del 29/9/2011, Pislor, rv. 251265, si è affermato che il nuovo testo dell'art. 535 cod. proc. pen., come modificato a seguito dell'intervento novellatore operato dalla L. n. 69 del 2009, non è suscettibile di applicazione retroattiva alle spese giudiziali, oggetto di statuizione di condanna emessa anteriormente alla sua entrata in vigore e ciò, non per la natura processuale della disposizione, quanto per effetto dell'impedimento frapposto dalla disposizione contenuta nell'ultimo inciso dell'art. 2, comma 4, cod. pen. (in senso conforme Sez. 1, n. 2955 del 27/11/2013, dep. 2014, Esposito, Rv. 258270; Sez. 1, n. 11604 del 15/12/2015, dep. 2016, Lucifora, Rv. 266610).

La medesima sentenza ha anche riconosciuto l'appartenenza all'ambito di cognizione del giudice dell'esecuzione penale della "questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535 c.p.p., comma 2, recata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa".

La soluzione così riassunta si pone in continuità consapevole con il tradizionale orientamento interpretativo secondo il quale al giudice dell'esecuzione penale restano devolute tutte le questioni attinenti alla esistenza o alla validità del titolo necessario per l'esercizio dell'azione di recupero, mentre per quelle riguardanti l'inclusione di singole spese negli atti predisposti dall'ufficio del campione penale, contestate come non dovute, l'interessato deve proporre opposizione all'esecuzione al giudice civile.

Tale arresto è giustificato, sia in forza del combinato disposto degli artt. 591 e 595 cod. proc. pen., sia della loro abrogazione ad opera del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale ha radicalmente riformato il procedimento per il recupero delle spese processuali ed all'art. 226 ha anche previsto, in alternativa ad un intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione, la possibilità di esperire il rimedio processuale ordinario dell'opposizione al giudice civile ai sensi dell'art. 615 e ss. cod. proc. civ. avverso cartelle esattoriali con le quali fosse richiesto il pagamento di entrate non tributarie (così sez. 1, n. 16721 del 23/03/2007, Martinelli, rv. 236436; sez. 1, n. 44079 del 11/11/2008, Galiazzo, rv. 241850; sez. 1, n. 45773 del 02/12/2008, Stara, rv. 242573; sez. 1, n. 30589 del 07/04/2011, Colleoni, rv. 250273).

Il riparto normativo dei rispettivi ambiti di cognizione tra giudice penale e giudice civile nella materia dell'esecuzione riferita alle spese processuali riflette la distinzione tra la fase della formazione del titolo esecutivo, il cui contenuto e portata sono oggetto di interpretazione da parte del giudice penale, e la fase cronologicamente distinta e successiva del calcolo del quantum da esigere nei confronti del condannato, sicché tutte le questioni che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, pongano in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta, vanno prospettate al giudice civile.

Inoltre, anche la considerazione, desumibile dalla giurisprudenza costituzionale, della natura giuridica della statuizione di condanna alle spese quale sanzione economica accessoria alla pena, accomunata a questa anche per il regime giuridico, conferma la correttezza della soluzione propugnata dal provvedimento impugnato.

Pertanto, a fronte di una situazione normativa di successione nel tempo di leggi diverse a regolamentare il regime giuridico delle spese processuali e della generica dizione del titolo esecutivo, appare ammissibile e fondata la richiesta del ricorrente di vedere precisata la portata della condanna alle spese relative all'addebito elevato a suo carico e per il quale ha definito il procedimento.

Una tale operazione, concernente l'esistenza, la validità e l'interpretazione del titolo esecutivo, prodromico all'esercizio dell'azione di recupero, rientra nell'ambito di competenza del giudice dell'esecuzione penale.

Soltanto l'attività successiva di concreta quantificazione del dovuto deve essere devoluta al giudice civile (Sez. 1, n. 31935 del 30/01/2017, Ghisloni, non massimata; Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019, Costanzo, Rv. 277866; Sez. 1, n. 2955 del 27/11/2013, dep. 2014, Esposito, Rv. 2582719). 1.4 In forza di tali considerazioni, l'ordinanza in verifica presenta un'effettiva carenza, tanto nella decisione, equivalente ad un non liquet, che nella relativa motivazione in ordine al riscontro circa l'effettiva attinenza delle spese, poste a carico di [OSCURATO:PERSONA], al reato per il quale è stato tratto a giudizio e ha definito il procedimento con sentenza irrevocabile. 1.4.1 Giova ricordare che in entrambe le discipline, sia quella vigente dopo la riforma apportata con la citata legge n. 69/2009, sia quella abrogata, non è mai stato stabilito che il condannato dovesse subire il peso del pagamento di spese inerenti a reati ai quali era estraneo.

Al contrario, si è affermato che l'obbligo solidale al pagamento delle spese processuali discende soltanto dalla condanna per concorso nel medesimo reato o per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata e non già da una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o per altre ragioni di opportunità processuale (Cass. sez. 1, n. 43696 del 21/10/2010, Almadori; sez. 1, n. 32979 del 3/06/2010, Massa rv. 248007; sez. 1, n. 12151 del 15/03/2006, Cremaschi, rv. 233877; sez. 6, n. 11462 del 12/06/1997, Albini, rv. 209697). 1.4.2 L'ordinanza impugnata ha completamento omesso di verificare se, in riferimento alla citata sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di una pluralità di altri imputati, sussistano i presupposti per ritenere l'odierno ricorrente obbligato al pagamento delle spese del processo da tale sentenza definito in via solidale con altre persone, ovvero con taluna di esse, parimenti condannate con la stessa sentenza per i medesimi reati o per reati avvinti da nesso di connessione.

Ne discende l'annullamento dell'ordinanza medesima con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina che, nel pronunciarsi sulla domanda del ricorrente, dovrà attenersi al principio di diritto da ultimo ribadito.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetscaktfte le conclusioni del PG1 4 G,Le-CUp' uzit, Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 10 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], con la quale egli aveva chiesto che nella determinazione delle spese processuali, derivanti dalla condanna inflittagli con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina del 23 novembre 2012, parzialmente riformata quanto alla pena dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 24 novembre 2014, divenuta irrevocabile il 5 aprile 2017, fosse applicata la disciplina dettata dalla nuova formulazione dell'art. 535 cod. proc. pen.. 1.111 Giudice adito fondava la decisione sulla considerazione per cui spettava alla cancelleria stabilire la esatta quantificazione delle spese processuali, che l'istante, in quanto condannato con sentenza irrevocabile, era tenuto a versare. 1.2 Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], per chiederne l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 535 cod. proc. pen.. Secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione non ha affrontato il tema devoluto alla sua cognizione e non ha esaminato la documentazione prodotta, ma ha reso una motivazione incomprensibile anche nella grafia, senza avvedersi che a carico del ricorrente erano state poste tutte le spese del processo c.d. "Fehida" che riguardavano anche attività istruttoria funzionale a dimostrare la fondatezza di imputazioni non addebitategli. Si è dunque applicato il principio di solidarietà in violazione dell'art. 535 cod. proc. pen. nella sua attuale formulazione sebbene non sussista vincolo di connessione qualificata tra il reato ascrittogli e gli altri contestati a differenti imputati. 1.3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata in quanto la domanda proposta non rientra nella competenza funzionale del giudice penale dell'esecuzione. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va dunque accolto. 1. Il ricorrente per contrastare la decisione impugnata solleva una serie di obiezioni, incentrate sul regime di esclusione del vincolo di solidarietà tra imputati condannati nel medesimo processo penale quanto all'assolvimento dell'obbligazione del pagamento delle spese del giudizio e sull'applicabilità dell'art. 535 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge n. 69/2009 al procedimento già definito, che lo ha riguardato quale condannato. In punto di fatto ha dedotto e dimostrato di essere destinatario della cartella di pagamento n. 094 2019 00234892 65 000 2013/002624, partita di credito n. 001119/2019 di euro 26.502,93, riguardante la totalità delle spese del processo celebrato a suo carico ed a quello di altri imputati, chiamati a rispondere di reati del tutto autonomi. 1.1 Il giudice dell'esecuzione si è limitato a riscontrare che [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato con sentenza irrevocabile e condannato a pena detentiva ed al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere e che la concreta quantificazione degli importi dovuti a tali titoli compete alla cancelleria. 1.2 Siffatta motivazione non soltanto non affronta il tema sollevato nell'istanza e si risolve nella implicita declinazione della competenza a provvedere, ma presenta motivazione apodittica e priva di una reale efficacia esplicativa, che non inquadra nella corretta cornice normativa il tema sollevato con l'incidente di esecuzione. 1.3 Invero, con la modifica dell'art. 535 cod. proc. pen., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, è stata eliminata la previsione di cui al preesistente primo comma, secondo la quale la condanna al pagamento delle spese processuali è limitata a quelle «relative ai reati cui la condanna si riferisce» e dell'intero secondo comma con la soppressione del regime di solidarietà passiva fra condannati e la conseguente introduzione del criterio di riparto per quota del relativo debito. La posizione esecutiva di [OSCURATO:PERSONA], -condannato unitamente a numerosi altri imputati al pagamento di tutte le spese del processo nel quale era stata accertata la sua responsabilità con sentenza divenuta irrevocabile in data 5 aprile 2017- resta soggetta alla nuova disciplina, contenuta nella formulazione novellata dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen.. 1.2 Giova ricordare che nella pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, n. 491 del 29/9/2011, Pislor, rv. 251265, si è affermato che il nuovo testo dell'art. 535 cod. proc. pen., come modificato a seguito dell'intervento novellatore operato dalla L. n. 69 del 2009, non è suscettibile di applicazione retroattiva alle spese giudiziali, oggetto di statuizione di condanna emessa anteriormente alla sua entrata in vigore e ciò, non per la natura processuale della disposizione, quanto per effetto dell'impedimento frapposto dalla disposizione contenuta nell'ultimo inciso dell'art. 2, comma 4, cod. pen. (in senso conforme Sez. 1, n. 2955 del 27/11/2013, dep. 2014, Esposito, Rv. 258270; Sez. 1, n. 11604 del 15/12/2015, dep. 2016, Lucifora, Rv. 266610). La medesima sentenza ha anche riconosciuto l'appartenenza all'ambito di cognizione del giudice dell'esecuzione penale della "questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535 c.p.p., comma 2, recata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa". La soluzione così riassunta si pone in continuità consapevole con il tradizionale orientamento interpretativo secondo il quale al giudice dell'esecuzione penale restano devolute tutte le questioni attinenti alla esistenza o alla validità del titolo necessario per l'esercizio dell'azione di recupero, mentre per quelle riguardanti l'inclusione di singole spese negli atti predisposti dall'ufficio del campione penale, contestate come non dovute, l'interessato deve proporre opposizione all'esecuzione al giudice civile. Tale arresto è giustificato, sia in forza del combinato disposto degli artt. 591 e 595 cod. proc. pen., sia della loro abrogazione ad opera del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale ha radicalmente riformato il procedimento per il recupero delle spese processuali ed all'art. 226 ha anche previsto, in alternativa ad un intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione, la possibilità di esperire il rimedio processuale ordinario dell'opposizione al giudice civile ai sensi dell'art. 615 e ss. cod. proc. civ. avverso cartelle esattoriali con le quali fosse richiesto il pagamento di entrate non tributarie (così sez. 1, n. 16721 del 23/03/2007, Martinelli, rv. 236436; sez. 1, n. 44079 del 11/11/2008, Galiazzo, rv. 241850; sez. 1, n. 45773 del 02/12/2008, Stara, rv. 242573; sez. 1, n. 30589 del 07/04/2011, Colleoni, rv. 250273). Il riparto normativo dei rispettivi ambiti di cognizione tra giudice penale e giudice civile nella materia dell'esecuzione riferita alle spese processuali riflette la distinzione tra la fase della formazione del titolo esecutivo, il cui contenuto e portata sono oggetto di interpretazione da parte del giudice penale, e la fase cronologicamente distinta e successiva del calcolo del quantum da esigere nei confronti del condannato, sicché tutte le questioni che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, pongano in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta, vanno prospettate al giudice civile. Inoltre, anche la considerazione, desumibile dalla giurisprudenza costituzionale, della natura giuridica della statuizione di condanna alle spese quale sanzione economica accessoria alla pena, accomunata a questa anche per il regime giuridico, conferma la correttezza della soluzione propugnata dal provvedimento impugnato. Pertanto, a fronte di una situazione normativa di successione nel tempo di leggi diverse a regolamentare il regime giuridico delle spese processuali e della generica dizione del titolo esecutivo, appare ammissibile e fondata la richiesta del ricorrente di vedere precisata la portata della condanna alle spese relative all'addebito elevato a suo carico e per il quale ha definito il procedimento. Una tale operazione, concernente l'esistenza, la validità e l'interpretazione del titolo esecutivo, prodromico all'esercizio dell'azione di recupero, rientra nell'ambito di competenza del giudice dell'esecuzione penale. Soltanto l'attività successiva di concreta quantificazione del dovuto deve essere devoluta al giudice civile (Sez. 1, n. 31935 del 30/01/2017, Ghisloni, non massimata; Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019, Costanzo, Rv. 277866; Sez. 1, n. 2955 del 27/11/2013, dep. 2014, Esposito, Rv. 2582719). 1.4 In forza di tali considerazioni, l'ordinanza in verifica presenta un'effettiva carenza, tanto nella decisione, equivalente ad un non liquet, che nella relativa motivazione in ordine al riscontro circa l'effettiva attinenza delle spese, poste a carico di [OSCURATO:PERSONA], al reato per il quale è stato tratto a giudizio e ha definito il procedimento con sentenza irrevocabile. 1.4.1 Giova ricordare che in entrambe le discipline, sia quella vigente dopo la riforma apportata con la citata legge n. 69/2009, sia quella abrogata, non è mai stato stabilito che il condannato dovesse subire il peso del pagamento di spese inerenti a reati ai quali era estraneo. Al contrario, si è affermato che l'obbligo solidale al pagamento delle spese processuali discende soltanto dalla condanna per concorso nel medesimo reato o per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata e non già da una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o per altre ragioni di opportunità processuale (Cass. sez. 1, n. 43696 del 21/10/2010, Almadori; sez. 1, n. 32979 del 3/06/2010, Massa rv. 248007; sez. 1, n. 12151 del 15/03/2006, Cremaschi, rv. 233877; sez. 6, n. 11462 del 12/06/1997, Albini, rv. 209697). 1.4.2 L'ordinanza impugnata ha completamento omesso di verificare se, in riferimento alla citata sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di una pluralità di altri imputati, sussistano i presupposti per ritenere l'odierno ricorrente obbligato al pagamento delle spese del processo da tale sentenza definito in via solidale con altre persone, ovvero con taluna di esse, parimenti condannate con la stessa sentenza per i medesimi reati o per reati avvinti da nesso di connessione. Ne discende l'annullamento dell'ordinanza medesima con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina che, nel pronunciarsi sulla domanda del ricorrente, dovrà attenersi al principio di diritto da ultimo ribadito. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le in
Sentenza Cassazione n. 45009/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris