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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 31991/2026

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te d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il ricorrente ha dedotto (a) vizio di motivazione in ordine allamancata declaratoria di estinzione del reato per decorso della prescrizione,previa esclusione della recidiva reiterata infra-quinquennale; (b) vizio dimotivazione in ordine alla mancata assoluzione previo riconoscimento dello statodi necessità ex art. 54, cod. pen.; (c) vizio di motivazione in ordine altrattamento sanzionatorio, per la mancata esclusione della circostanzaaggravante di cui all’art. 61, n. 2), cod. pen., per la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche e per la mancata fissazione della pena nelminimo edittale,ritenuto che si tratta di motivi generici sia per indeterminatezza, perchéformulati senza precisazione degli elementi a sostegno delle doglianze che peraspecificità, in mancanza di confronto con la motivazione della sentenza, da cuideriva l’inammissibilità del ricorso (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);rilevato che il primo motivo è anche manifestamente infondato percontrarietà alla vigente disciplina legislativa, giacché, in considerazione deltempus commissi delicti, collocato cronologicamente fino al 3 giugno 2020, trovaapplicazione il regime dell’improcedibilità ai sensi dell’art. 344-bis, cod. proc.pen., come introdotto dalla l. 27 settembre 2021, n. 134, con la conseguenzache il termine invocato dal ricorrente - calcolato ai sensi dell’art. 344-bis, comma2 e 3, cod. proc. pen. e in base alla data della sentenza, del 26.01.2026 - vienea coincidere con il 26.4.2027;ritenuto che il secondo e il terzo motivo non sono consentiti sia perchémeramente reiterativi delle doglianze già presentate in appello sia perchémanifestamente infondati, dato che la Corte d’appello ha rispostopuntualmente ad ogni doglianza con argomentazioni prive di vizi, logicamentelineari e conformi alla giurisprudenza di questa Corte, in ordine, tantoall’esclusione dello stato di necessità, stante la natura permanentedell’occupazione (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), quanto alladeterminazione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto del fatto che ildiscostamento dal minimo edittale è fondato sulla complessiva gravità dellapermanenza, protratta nel tempo e che risulta persuasivamente giustificataanche la sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 61, n. 2) cod. pen. (siveda pag. 3 della sentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il ricorrente ha dedotto (a) vizio di motivazione in ordine allamancata declaratoria di estinzione del reato per decorso della prescrizione,previa esclusione della recidiva reiterata infra-quinquennale; (b) vizio dimotivazione in ordine alla mancata assoluzione previo riconoscimento dello statodi necessità ex art. 54, cod. pen.; (c) vizio di motivazione in ordine altrattamento sanzionatorio, per la mancata esclusione della circostanzaaggravante di cui all’art. 61, n. 2), cod. pen., per la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche e per la mancata fissazione della pena nelminimo edittale,ritenuto che si tratta di motivi generici sia per indeterminatezza, perchéformulati senza precisazione degli elementi a sostegno delle doglianze che peraspecificità, in mancanza di confronto con la motivazione della sentenza, da cuideriva l’inammissibilità del ricorso (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);rilevato che il primo motivo è anche manifestamente infondato percontrarietà alla vigente disciplina legislativa, giacché, in considerazione deltempus commissi delicti, collocato cronologicamente fino al 3 giugno 2020, trovaapplicazione il regime dell’improcedibilità ai sensi dell’art. 344-bis, cod. proc.pen., come introdotto dalla l. 27 settembre 2021, n. 134, con la conseguenzache il termine invocato dal ricorrente - calcolato ai sensi dell’art. 344-bis, comma2 e 3, cod. proc. pen. e in base alla data della sentenza, del 26.01.2026 - vienea coincidere con il 26.4.2027;ritenuto che il secondo e il terzo motivo non sono consentiti sia perchémeramente reiterativi delle doglianze già presentate in appello sia perchémanifestamente infondati, dato che la Corte d’appello ha rispostopuntualmente ad ogni doglianza con argomentazioni prive di vizi, logicamentelineari e conformi alla giurisprudenza di questa Corte, in ordine, tantoall’esclusione dello stato di necessità, stante la natura permanentedell’occupazione (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), quanto alladeterminazione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto del fatto che ildiscostamento dal minimo edittale è fondato sulla complessiva gravità dellapermanenza, protratta nel tempo e che risulta persuasivamente giustificataanche la sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 61, n. 2) cod. pen. (siveda pag. 3 della sentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
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