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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 47117/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA quale sostituto processuale per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Lecce in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 18 gennaio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in relazione al reatolestorsione continuata, aggravata ai sensi degli artt. 416bis.1 e 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., commesso in concorso con il padre [OSCURATO:PERSONA], ai danni di diversi commercianti ai quali avrebbe imposto la stipula di contratti assicurativi o di fornitura di energia elettrica e gas.

2. Il Tribunale ha preliminarmente respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza applicativa della misura sollevata per difetto del requisito dell'«autonoma valutazione» di cui agli artt. 292, comma 2, lett. c) e 309, comma 9, cod. proc. pen.

Sebbene abbia dato atto della redazione dell'ordinanza impugnata mediante la riproduzione parziale della richiesta della misura formulata dal Pubblico ministero, il Collegio ha evidenziato la presenza, nel provvedimento, di autonome valutazioni del giudicante in riferimento a ciascun capo di imputazione (nella parte conclusiva di ogni paragrafo), alle esigenze cautelari, al rigetto delle misure richieste in relazione ad alcuni capi di imputazione, alla graduazione delle stesse rispetto alla originaria richiesta avente ad oggetto la custodia in carcere per tutti gli indagati.

2.1. In punto di gravità indiziaria, il Tribunale ha richiamato quanto esposto nel provvedimento applicativo del quale ha riprodotto il contenuto riferito alla posizione dell'indagato trattata unitamente a quella del padre [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo b) contenente la contestazione del reato di estorsione, così detta, ambientale.

Gli elementi sui quali il primo giudice e quello dell'impugnazione cautelare hanno condiviso la valutazione in punto di gravità indiziaria sono costituiti, in primo luogo, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (interrogatori del 21 novembre 2018 e del 12 aprile 2019) che ha riferito delle estorsioni finalizzate alla conclusione dei contratti di fornitura di energia tramite la mera presenza di [OSCURATO:PERSONA] (capo dell'omonimo sodalizio mafioso della [OSCURATO:PERSONA]), al momento della proposta della stipula.

Il collaboratore ha anche dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] si occupava della conclusione dei contratti Enel della società [OSCURATO:PERSONA] intestata alla sorella.

I riscontri a tali dichiarazioni sono stati individuati in un cospicuo materiale c,C V intercettivo dal quale i giudici di merito hanno ritenuto di desumere l'effettivo (hi svolgimento, da parte dell'indagato e del padre, di intimidazioni funzionali al procacciamento di clienti dell'agenzia intestata a [OSCURATO:PERSONA] (sorella dell'indagato).

Per fare ciò i due indagati accompagnavano gli agenti incaricati della promozione dei contratti assicurativi e di fornitura energetica facendo valere la fama di esponenti di un sodalizio malavitoso in grado di controllare il territorio.

In alcune conversazioni [OSCURATO:PERSONA] aveva evocato l'esistenza di un vero e proprio gruppo mafioso del quale era a capo, minacciando indirettamente la società fornitrice a causa dei ritardi nei pagamenti delle provvigioni alla figlia (intercettazione n. 1236 del 14 agosto 2019, RIT 1047/19).

In altre, sempre lo stesso coindagato, aveva mostrato di essere a conoscenza dell'apertura di nuovi esercizi commerciali da parte dei potenziali clienti e raccomandato all'interlocutore di rivolgersi, per ogni necessità futura, alla figlia, dimostrando, così, un ampio controllo del territorio (intercettazione n. 1235 del 14 agosto 2019, RIT 1047/19).

Un gruppo di intercettazioni ha avuto riguardo a conversazioni intercorse tra gli indagati e [OSCURATO:PERSONA], agente della compagnia Axa che, ai fini della promozione e stipula di contratti assicurativi o per la risoluzione di problematiche inerenti a contratti già stipulati, si faceva accompagnare, talvolta, dagli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, con riguardo alla posizione del ricorrente, delle intercettazioni nn. 13442 del 14 novembre 2019, 14675 del 29 novembre 2019, RIT 1046/19, 533 del 15 gennaio 2020, RIT 1853/19.

Da altre captazioni tra gli indagati è stato desunto l'interesse dei [OSCURATO:PERSONA] per l'attività di stipula di polizze condotta da [OSCURATO:PERSONA] e la capacità di intimidazione che era in grado di esprimere [OSCURATO:PERSONA].

Questi, in una occasione, aveva promesso la propria capacità persuasiva per il pagamento diretto nelle mani dell'agente [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'assicurato (intercettazione n. 19653 del 17 gennaio 2020, RIT 1046/19 e conversazione del 24 febbraio 2020 riportata a pag. 16 dell'ordinanza impugnata).

2.2. Il Tribunale ha motivato sulla configurabilità, in diritto, della condotta ipotizzata nel provvisorio capo di imputazione e sulla sussistenza delle aggravanti contestate in ragione dell'avvenuta condanna passata in giudicato di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., giusta sentenza della Corte di appello di Lecce del 9 luglio 2008.

Si tratta di soggetto che, nel territorio di residenza, veniva percepito quale esponente di vertice della criminalità organizzata e, per ciò solo, in grado di evocare la capacità intimidatrice del gruppo di appartenenza.2.3.

In ordine alle deduzioni difensive sulla gravità indiziaria, il Tribunale ha evidenziato che la produzione dei verbali relativi all'escussione, in sede di indagini difensive, delle asserite vittime delle condotte estorsive di cui al capo di imputazione (vittime che hanno negato qualsiasi costrizione) non sarebbe idonea ad escludere i gravi indizi in ragione del fatto che i soggetti indicati nominativamente nell'editto imputativo erano solo alcune delle persone offese.

La configurabilità di un ruolo attivo dell'indagato è emerso, secondo i giudici di merito, da plurime conversazioni dalle quali risulta che egli ha svolto compiti omogenei a quelli del padre essendo interscambiabile con quest'ultimo, tanto da poterlo sostituire quando il genitore non era disponibile ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] (in tal senso le intercettazioni nn. 10 del 3 gennaio 2020 e 208 del 7 gennaio 2020, RIT 1853/19).

Il Tribunale ha arricchito il quadro indiziario mediante l'indicazione dell'attività investigativa sopravvenuta e consistente nell'acquisizione delle sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e persona offesa del reato di cui al capo q) per il quale il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'istanza cautelare per difetto dei gravi indizi.

Nel verbale del 23 febbraio 2022 il dichiarante ha descritto un'attività estorsiva posta in essere nei suoi confronti da tale [OSCURATO:PERSONA] e l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] che aveva sollecitato, in una occasione, il pagamento della somma di denaro dovuta per quel titolo illecito.

Tale elemento istruttorio sopravvenuto è stato giudicato riscontro individualizzante rispetto alla figura delinquenziale di [OSCURATO:PERSONA], per come tratteggiata dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

2.4. In relazione alle esigenze cautelari, il Tribunale ha confermato la necessità di contenere il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e, pur dando atto della configurabilità della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, in ragione delle aggravanti contestate, ai sensi degli artt. 273, comma 3 e 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., ha ritenuto, a causa del ruolo secondario dell'indagato, idonea a preservare quelle esigenze la misura degli arresti domiciliari.

Non è stata ritenuta idonea una misura di minore gravità in ragione della vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] al vertice del sodalizio mafioso (il padre e lo zio) che farebbe ritenere altamente probabile il pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per le quali si procede.

3. Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di impugnazione.3.1.

Con il primo ha dedotto violazione di legge sotto il profilo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 292, comma 2 e 309, comma 9, cod. proc. pen. per non avere il Giudice per le indagini preliminari autonomamente valutato gli elementi indiziari.

A tale proposito ha ritenuto non condivisibile la pronuncia del Tribunale del riesame rispetto al corrispondente motivo di impugnazione proposto nella fase di merito.

A supporto del motivo ha evidenziato la presenza, nella motivazione dell'ordinanza cautelare, di alcuni passaggi denotanti il vizio denunciato, oltre alla scarsa consistenza delle autonome argomentazioni formulate dal giudice di prima istanza, così come l'irrilevanza, ai fini della delibazione del vizio dedotto, secondo la giurisprudenza di legittimità riportata in ricorso, dell'avvenuto rigetto di una parte della mozione cautelare originaria.

La decisione del Tribunale è stata contestata perché generica, sul punto, e comunque contenente la valorizzazione di elementi estranei rispetto alla specifica posizione dell'indagato per afferirla gravità indiziaria nei suoi confronti.

In particolare, a tale proposito, ha indicato la parte dell'ordinanza del Tribunale relativa al capo q) rispetto al quale il Giudice per le indagini preliminari ha escluso la gravità indiziaria con statuizione non impugnata con appello dal Pubblico ministero e, ciò nonostante, rivalutato, dal Collegio, in chiave di riscontro nei confronti dell'indagato (estraneo a tale contestazione, così come a qualsiasi ipotesi di reato associativo).

3.2. Con il secondo motivo ha eccepito la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 309, comma 9, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'art. 273, comma 1 -bis, cod. proc. pen., per non avere il Giudice per le indagini preliminari applicato alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (imputato di reato connesso), i criteri di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

Con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore, non è stata fornita alcuna motivazione in punto di credibilità intrinseca.

Inoltre, i riscontri alla chiamata avrebbero dovuto essere ricercati con riferimento al nucleo della dichiarazione accusatoria nei confronti dell'indagato, non già con riguardo a profili generici, per di più relativi ad altre posizioni dell'indagine.

Più nel dettaglio, il ricorrente ha evidenziato come i presunti riscontri costituiti dalle conversazioni captate si collochino in epoca successiva (fine 2019, inizio 2020) alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] che risalgono alla fine del 2018 - inizio 2019.

Peraltro, i riscontri avrebbero dovuto avere ad oggetto solo le attività delittuose specificamente indicate nel capo di imputazione e non le condotte del padre dell'indagato.

Dal contenuto delle captazioni è rimasto pressoché ignoto il ruolo effettivo dell'indagato nella fase di formazione del consenso contrattuale.

Il dato della mera presenza avrebbe dovuto essere considerato alla luce del fatto che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto estraneo al contesto associativo mafioso.

In sostanza, si è fatto ricorso a mere congetture per individuare i riscontri che, secondo quanto indicato in ricorso, non potrebbero rinvenirsi neppure nelle argomentazioni riferite al capo q) che riguarda una vicenda delimitata alla quale l'indagato è del tutto estraneo e per la quale il Tribunale ha rievocato quanto detto da [OSCURATO:PERSONA] in merito ad un singolo incontro con il padre del ricorrente.

3.3. Con il terzo motivo è stata eccepita l'omessa valutazione della documentazione difensiva presentata con l'istanza di riesame.

Sul punto è stata evidenziata la deduzione difensiva fondata sulla circostanza che i contratti di fornitura ai quali si fa riferimento nell'imputazione sono stati conclusi dai clienti (che hanno escluso qualsiasi costrizione) perché più vantaggiosi.

La motivazione resa dal Tribunale, fondata sul riferimento conterito nel capo di imputazione a «vari commercianti», è stata ritenuta censurabile in quanto, sostanzialmente, tale da porre nel vuoto il diritto di difesa irrimediabilmente pregiudicato dalla generica indicazione riportata.

In pratica, il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi concretamente con le argomentazioni difensive, compresa la documentazione attestante la maggiore vantaggiosità delle condizioni contrattuali offerte dall'indagato rispetto ad altre agenzie assicurative.

3.4. Con il quarto motivo è stata eccepita la violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 cod. proc. pen. per omessa motivazione in punto di esigenze cautelari.

Il Tribunale non avrebbe motivato sui profili sollevati con la memoria in sede di riesame relativamente al tempo trascorso tra i fatti e l'emissione dell'ordinanza e sulla illogicità del profilo relativo alla pericolosità desunta solo dal rapporto di parentela tra indagato e [OSCURATO:PERSONA].

Nessun elemento è stato illustrato ai fini della valutazione della condivisione dell'indagato (estraneo a contestazioni associative) rispetto al percorso delinquenziale del gruppo mafioso [OSCURATO:PERSONA], ammesso che esso esista.

4. La difesa dell'indagato ha formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020.[OSCURATO:PERSONA] DIRITrO

1. Il ricorso è complessivamente fondato.

2. Il primo motivo è generico.

Deve essere, ancora una volta, ribadito che «in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760).

Il ricorrente non pare essersi confrontato adeguatamente con la complessiva motivazione adottata dal Tribunale nel rigettare il motivo di riesame relativo alla mancanza del requisito dell'"autonoma valutazione".

I giudici di merito hanno messo in evidenza come debba essere compiuto un esame complessivo del provvedimento cautelare e non sia del tutto preclusiva della rispondenza dello stesso alla prescrizione codicistica di cui all'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. l'eventuale utilizzazione della tecnica del, così detto, copia - incolla, laddove lo stesso si accompagni a considerazioni personali del giudicante.

Nel caso di specie, secondo quanto esposto nel provvedimento impugnato, considerazioni di tal genere sono state compiute in relazione ai gravi indizi, alle esigenze cautelari, alle singole richiese cautelari (in parte rigettate) ed anche al tipo di misure applicate.

Rispetto a tale punto della motivazione del Tribunale del riesame, il ricorrente si è limitato a censurare la valorizzazione del solo rigetto di una parte delle richieste del Pubblico ministero assumendone la non decisività ai fini del requisito in esame.

Si tratta di una censura parziale che non tiene conto della motivazione dell'ordinanza del Tribunale nel suo complesso.

Né appare dotato di decisività il riferimento a qualche refuso grafico contenuto nell'ordinanza applicativa della misura.

In sostanza, la difesa, si è soffermata su un aspetto che non pare del tutto inconciliabile con il requisito del quale si è lamentata la carenza in quanto «in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari» (fra le molte, Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428).

La tecnica di redazione, tuttavia, non assume significato dirimente ai fini del vizio eccepito dovendosi, piuttosto, esaminare l'eventuale esistenza di criticità della motivazione «in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica ha impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 2019, cit.).

Pertanto, si rivela indispensabile, nella formulazione della censura, l'indicazione delle ragioni per le quali l'omissione valutativa denunciata si presenti dotata di rilevanza causale rispetto alla decisione, dovendosi ritenere generica (e, quindi, inammissibile) la mea enunciazione dell'adozione di uno schema motivazionale (asseritamente) non consentito in quanto mancante di una adeguata elaborazione critica.

In particolare, va condivisa l'affermazione secondo cui «per la rilevazione di una nullità afferente alla formazione della decisione giudiziale è (...) richiesta la prospettazione dell'incidenza su quel risultato decisorio di una mancanza di elaborazione critica, nel senso che occorre denunciare, con sufficiente specificità, in quale parte e per quale aspetto l'omessa autonoma valutazione abbia determinato una conclusione decisoria che altrimenti non sarebbe stata» (Sez. 1, n. 46447 del 2019, cit.).

3. E' fondato il secondo motivo riferito alla mancata applicazione al dichiarante [OSCURATO:PERSONA] dei criteri valutativi di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. poc. pen. richiamato dall'art. 273, comma 1 bis, cod. proc. pen.

Non è stata adeguatamente compiuta la verifica dell'attendibilità intrinseca del collaboratore con riferimento a profili quali la genesi ed i motivi della scelta di rendere dichiarazioni accusatorie, il ruolo rivestito nel contesto associativo di appartenenza e, quindi, le ragioni della conoscenza di quanto dichiarato.

Tali passaggi fanno pare del percorso indispensabile per verificare, anche nella fase cautelare, il profilo dell'attendibilità soggettiva del collaboratore rispetto alla quale non è sufficiente il mero riferimento alla natura dettagliata del racconto o alla sua «chiarezza e precisione».

Tale verifica, sulla quale si appunta la prima parte della censura, costituisce un percorso necessario ai fini dell'attendibilità intrinseca del dichiarante.A tale proposito, si richiama quanto affermato da questa Corte anche di recente, nel senso che «in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci anche solo parzialmente o tendenzialmente "individualizzanti", in quanto la verifica dell'attendibilità di tali dichiarazioni pertiene ad una fase segnata dalla fluidità dell'incolpazione, in cui non è richiesta certezza della colpevolezza ed è invece sufficiente al riguardo un consistente grado di probabilità» (Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv. 279515).

E' imposta, pertanto, una preliminare verifica in ordine alla credibilità intrinseca del dichiarante che, pur non dovendo seguire una scansione cronologica distinta rispetto all'esame sui riscontri, fa parte dello scrutinio complessivo che deve essere compiuto in ordine alla idoneità degli elementi a carico dell'indagato ad integrare la gravità indiziaria.

La censura in esame è fondata anche nella parte in cui contiene una puntuale critica del percorso motivazionale seguito al Tribunale in punto di riscontri.

Nell'indicare gli elementi di conferma delle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito non si sono adeguatamente confrontati con alcune circostanze fattuali significative, quali la posteriorità delle intercettazioni che costituirebbero conferma del narrato del collaboratore rispetto al momento in cui questi ha reso le proprie dichiarazioni, l'assenza di conferme circa il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in traffici di droga o imposizione di slot machines presso esercizi pubblici, al contrario di quanto sostenuto dal collaboratore, l'effettivo coinvolgimento dell'indagato nella formazione del consenso contrattuale delle diverse persone offese delle estorsioni.

A dette carenze si somma, inoltre, la mancata illustrazione degli effettivi rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di eventuali interessenze del secondo nell'attività del primo e, quindi, dell'utilità ricavata, in concreto, dall'indagato rispetto al procacciamento di clienti in favore dell'agente.

Non costituisce elemento del tutto trascurabile, in tale ottica, la mancanza di precedenti per reati associativi in capo a [OSCURATO:PERSONA], così come la sua sostanziale estraneità, secondo la piattaforma indiziaria sin qui emersa, all'episodio di cui al capo q) dell'imputazione che lo stesso Tribunale ha ritenuto, da un lato, confermativo della «caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 22), dall'altro suscettibile di essere valorizzato in chiave accusatoria nei confronti del ricorrente, tenuto conto degli elementi istruttori sopravvenuti all'esecuzione dell'ordinanza cautelare.

Pur non essendo necessario che il riscontro sia dotato di un'autonoma efficacia dimostrativa, risolvendosi, in tal caso, in una vera e propria prova della penale responsabilità, è pur sempre necessario che lo stesso abbia efficacia individualizzante, dovendosi intendere per tale la capacità dimostrativa e la persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario.

L'elemento di riscontro deve costituire un collegamento tra l'indagato ed il fatto, sia pure, in fase cautelare, secondo la regola di giudizio, non già di «certezza», ma di «ragionevolezza» o «alta probabilità di colpevolezza».

Nel caso di specie, il Tribunale non si è attenuto al segnalato principio non essendosi confrontato adeguatamente con le segnalate caratteristiche dei riscontri valorizzati.

4. E' fondato anche il terzo motivo che denuncia una sostanziale mancanza di motivazione in ordine alle circostanze emerse nel corso delle indagini difensive consistite nell'acquisizioni delle dichiarazioni di due delle tre persone offese indicate nel capo di imputazione.

Sul punto, è evidente il vizio che risiede nella considerazione svolta dai giudici di merito secondo cui gli imprenditori ai quali si fa riferimento nell'imputazione «non sono gli unici cui si riferisce il capo di imputazione, il quale li annovera solo in via esemplificativa».

L'accusa riguarda, infatti, condotte in danno di «vari commercianti tra cui» quelli sentiti dalla difesa o sui quali sono state svolte specifiche deduzioni difensive (come il terzo commerciante indicato, ossia il «titolare della Grafitex»).

E' evidente il deficit motivazionale laddove il Tribunale, anziché soffermarsi sul «merito» della produzione difensiva ne ha, sostanzialmente, trascurato il contenuto attraverso un riferimento che potrebbe, in pratica, precludere qualsiasi possibilità di difesa, siccome volta a contrastare l'imputazione di avere commesso il delitto di estorsione in danno di commercianti non identificati e le cui dichiarazioni non potrebbero mai essere acquisite quale prova a discarico.

L'onere del Tribunale, quindi, era quello di soffermarsi sul contenuto delle dichiarazioni prodotte, verificarne la pertinenza e la rilevanza rispetto all'imputazione e argomentare in punto di idoneità delle stesse a smentire la tesi accusatoria.

Analogamente avrebbe dovuto fare il Tribunale in relazione alle argomentazioni svolte con riferimento alla tersa persona offesa identificata, il titolare della Grafitex che, al contrario degli altri due, non è stato escusso in sede di indagini difensive.

Tuttavia, rispetto a tale vicenda, con memoria difensiva, era stata eccepita l'inconferenza del quadro indiziario rispetto alla contestazione.

Sul punto il Tribunale ha omesso qualsiasi considerazione che dovrà, necessariamente, essere formulata nel giudizio di rinvio.

5. Alla luce di quanto sin qui esposto deve ritenersi assorbito il quarto motivo di ricorso sulle esigenze cautelari.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA quale sostituto processuale per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Lecce in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 18 gennaio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in relazione al reatolestorsione continuata, aggravata ai sensi degli artt. 416bis.1 e 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., commesso in concorso con il padre [OSCURATO:PERSONA], ai danni di diversi commercianti ai quali avrebbe imposto la stipula di contratti assicurativi o di fornitura di energia elettrica e gas. 2. Il Tribunale ha preliminarmente respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza applicativa della misura sollevata per difetto del requisito dell'«autonoma valutazione» di cui agli artt. 292, comma 2, lett. c) e 309, comma 9, cod. proc. pen. Sebbene abbia dato atto della redazione dell'ordinanza impugnata mediante la riproduzione parziale della richiesta della misura formulata dal Pubblico ministero, il Collegio ha evidenziato la presenza, nel provvedimento, di autonome valutazioni del giudicante in riferimento a ciascun capo di imputazione (nella parte conclusiva di ogni paragrafo), alle esigenze cautelari, al rigetto delle misure richieste in relazione ad alcuni capi di imputazione, alla graduazione delle stesse rispetto alla originaria richiesta avente ad oggetto la custodia in carcere per tutti gli indagati. 2.1. In punto di gravità indiziaria, il Tribunale ha richiamato quanto esposto nel provvedimento applicativo del quale ha riprodotto il contenuto riferito alla posizione dell'indagato trattata unitamente a quella del padre [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo b) contenente la contestazione del reato di estorsione, così detta, ambientale. Gli elementi sui quali il primo giudice e quello dell'impugnazione cautelare hanno condiviso la valutazione in punto di gravità indiziaria sono costituiti, in primo luogo, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (interrogatori del 21 novembre 2018 e del 12 aprile 2019) che ha riferito delle estorsioni finalizzate alla conclusione dei contratti di fornitura di energia tramite la mera presenza di [OSCURATO:PERSONA] (capo dell'omonimo sodalizio mafioso della [OSCURATO:PERSONA]), al momento della proposta della stipula. Il collaboratore ha anche dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] si occupava della conclusione dei contratti Enel della società [OSCURATO:PERSONA] intestata alla sorella. I riscontri a tali dichiarazioni sono stati individuati in un cospicuo materiale c,C V intercettivo dal quale i giudici di merito hanno ritenuto di desumere l'effettivo (hi svolgimento, da parte dell'indagato e del padre, di intimidazioni funzionali al procacciamento di clienti dell'agenzia intestata a [OSCURATO:PERSONA] (sorella dell'indagato). Per fare ciò i due indagati accompagnavano gli agenti incaricati della promozione dei contratti assicurativi e di fornitura energetica facendo valere la fama di esponenti di un sodalizio malavitoso in grado di controllare il territorio. In alcune conversazioni [OSCURATO:PERSONA] aveva evocato l'esistenza di un vero e proprio gruppo mafioso del quale era a capo, minacciando indirettamente la società fornitrice a causa dei ritardi nei pagamenti delle provvigioni alla figlia (intercettazione n. 1236 del 14 agosto 2019, RIT 1047/19). In altre, sempre lo stesso coindagato, aveva mostrato di essere a conoscenza dell'apertura di nuovi esercizi commerciali da parte dei potenziali clienti e raccomandato all'interlocutore di rivolgersi, per ogni necessità futura, alla figlia, dimostrando, così, un ampio controllo del territorio (intercettazione n. 1235 del 14 agosto 2019, RIT 1047/19). Un gruppo di intercettazioni ha avuto riguardo a conversazioni intercorse tra gli indagati e [OSCURATO:PERSONA], agente della compagnia Axa che, ai fini della promozione e stipula di contratti assicurativi o per la risoluzione di problematiche inerenti a contratti già stipulati, si faceva accompagnare, talvolta, dagli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, con riguardo alla posizione del ricorrente, delle intercettazioni nn. 13442 del 14 novembre 2019, 14675 del 29 novembre 2019, RIT 1046/19, 533 del 15 gennaio 2020, RIT 1853/19. Da altre captazioni tra gli indagati è stato desunto l'interesse dei [OSCURATO:PERSONA] per l'attività di stipula di polizze condotta da [OSCURATO:PERSONA] e la capacità di intimidazione che era in grado di esprimere [OSCURATO:PERSONA]. Questi, in una occasione, aveva promesso la propria capacità persuasiva per il pagamento diretto nelle mani dell'agente [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'assicurato (intercettazione n. 19653 del 17 gennaio 2020, RIT 1046/19 e conversazione del 24 febbraio 2020 riportata a pag. 16 dell'ordinanza impugnata). 2.2. Il Tribunale ha motivato sulla configurabilità, in diritto, della condotta ipotizzata nel provvisorio capo di imputazione e sulla sussistenza delle aggravanti contestate in ragione dell'avvenuta condanna passata in giudicato di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., giusta sentenza della Corte di appello di Lecce del 9 luglio 2008. Si tratta di soggetto che, nel territorio di residenza, veniva percepito quale esponente di vertice della criminalità organizzata e, per ciò solo, in grado di evocare la capacità intimidatrice del gruppo di appartenenza.2.3. In ordine alle deduzioni difensive sulla gravità indiziaria, il Tribunale ha evidenziato che la produzione dei verbali relativi all'escussione, in sede di indagini difensive, delle asserite vittime delle condotte estorsive di cui al capo di imputazione (vittime che hanno negato qualsiasi costrizione) non sarebbe idonea ad escludere i gravi indizi in ragione del fatto che i soggetti indicati nominativamente nell'editto imputativo erano solo alcune delle persone offese. La configurabilità di un ruolo attivo dell'indagato è emerso, secondo i giudici di merito, da plurime conversazioni dalle quali risulta che egli ha svolto compiti omogenei a quelli del padre essendo interscambiabile con quest'ultimo, tanto da poterlo sostituire quando il genitore non era disponibile ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] (in tal senso le intercettazioni nn. 10 del 3 gennaio 2020 e 208 del 7 gennaio 2020, RIT 1853/19). Il Tribunale ha arricchito il quadro indiziario mediante l'indicazione dell'attività investigativa sopravvenuta e consistente nell'acquisizione delle sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e persona offesa del reato di cui al capo q) per il quale il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'istanza cautelare per difetto dei gravi indizi. Nel verbale del 23 febbraio 2022 il dichiarante ha descritto un'attività estorsiva posta in essere nei suoi confronti da tale [OSCURATO:PERSONA] e l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] che aveva sollecitato, in una occasione, il pagamento della somma di denaro dovuta per quel titolo illecito. Tale elemento istruttorio sopravvenuto è stato giudicato riscontro individualizzante rispetto alla figura delinquenziale di [OSCURATO:PERSONA], per come tratteggiata dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. In relazione alle esigenze cautelari, il Tribunale ha confermato la necessità di contenere il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e, pur dando atto della configurabilità della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, in ragione delle aggravanti contestate, ai sensi degli artt. 273, comma 3 e 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., ha ritenuto, a causa del ruolo secondario dell'indagato, idonea a preservare quelle esigenze la misura degli arresti domiciliari. Non è stata ritenuta idonea una misura di minore gravità in ragione della vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] al vertice del sodalizio mafioso (il padre e lo zio) che farebbe ritenere altamente probabile il pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per le quali si procede. 3. Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di impugnazione.3.1. Con il primo ha dedotto violazione di legge sotto il profilo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 292, comma 2 e 309, comma 9, cod. proc. pen. per non avere il Giudice per le indagini preliminari autonomamente valutato gli elementi indiziari. A tale proposito ha ritenuto non condivisibile la pronuncia del Tribunale del riesame rispetto al corrispondente motivo di impugnazione proposto nella fase di merito. A supporto del motivo ha evidenziato la presenza, nella motivazione dell'ordinanza cautelare, di alcuni passaggi denotanti il vizio denunciato, oltre alla scarsa consistenza delle autonome argomentazioni formulate dal giudice di prima istanza, così come l'irrilevanza, ai fini della delibazione del vizio dedotto, secondo la giurisprudenza di legittimità riportata in ricorso, dell'avvenuto rigetto di una parte della mozione cautelare originaria. La decisione del Tribunale è stata contestata perché generica, sul punto, e comunque contenente la valorizzazione di elementi estranei rispetto alla specifica posizione dell'indagato per afferirla gravità indiziaria nei suoi confronti. In particolare, a tale proposito, ha indicato la parte dell'ordinanza del Tribunale relativa al capo q) rispetto al quale il Giudice per le indagini preliminari ha escluso la gravità indiziaria con statuizione non impugnata con appello dal Pubblico ministero e, ciò nonostante, rivalutato, dal Collegio, in chiave di riscontro nei confronti dell'indagato (estraneo a tale contestazione, così come a qualsiasi ipotesi di reato associativo). 3.2. Con il secondo motivo ha eccepito la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 309, comma 9, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'art. 273, comma 1 -bis, cod. proc. pen., per non avere il Giudice per le indagini preliminari applicato alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (imputato di reato connesso), i criteri di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore, non è stata fornita alcuna motivazione in punto di credibilità intrinseca. Inoltre, i riscontri alla chiamata avrebbero dovuto essere ricercati con riferimento al nucleo della dichiarazione accusatoria nei confronti dell'indagato, non già con riguardo a profili generici, per di più relativi ad altre posizioni dell'indagine. Più nel dettaglio, il ricorrente ha evidenziato come i presunti riscontri costituiti dalle conversazioni captate si collochino in epoca successiva (fine 2019, inizio 2020) alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] che risalgono alla fine del 2018 - inizio 2019. Peraltro, i riscontri avrebbero dovuto avere ad oggetto solo le attività delittuose specificamente indicate nel capo di imputazione e non le condotte del padre dell'indagato. Dal contenuto delle captazioni è rimasto pressoché ignoto il ruolo effettivo dell'indagato nella fase di formazione del consenso contrattuale. Il dato della mera presenza avrebbe dovuto essere considerato alla luce del fatto che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto estraneo al contesto associativo mafioso. In sostanza, si è fatto ricorso a mere congetture per individuare i riscontri che, secondo quanto indicato in ricorso, non potrebbero rinvenirsi neppure nelle argomentazioni riferite al capo q) che riguarda una vicenda delimitata alla quale l'indagato è del tutto estraneo e per la quale il Tribunale ha rievocato quanto detto da [OSCURATO:PERSONA] in merito ad un singolo incontro con il padre del ricorrente. 3.3. Con il terzo motivo è stata eccepita l'omessa valutazione della documentazione difensiva presentata con l'istanza di riesame. Sul punto è stata evidenziata la deduzione difensiva fondata sulla circostanza che i contratti di fornitura ai quali si fa riferimento nell'imputazione sono stati conclusi dai clienti (che hanno escluso qualsiasi costrizione) perché più vantaggiosi. La motivazione resa dal Tribunale, fondata sul riferimento conterito nel capo di imputazione a «vari commercianti», è stata ritenuta censurabile in quanto, sostanzialmente, tale da porre nel vuoto il diritto di difesa irrimediabilmente pregiudicato dalla generica indicazione riportata. In pratica, il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi concretamente con le argomentazioni difensive, compresa la documentazione attestante la maggiore vantaggiosità delle condizioni contrattuali offerte dall'indagato rispetto ad altre agenzie assicurative. 3.4. Con il quarto motivo è stata eccepita la violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 cod. proc. pen. per omessa motivazione in punto di esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbe motivato sui profili sollevati con la memoria in sede di riesame relativamente al tempo trascorso tra i fatti e l'emissione dell'ordinanza e sulla illogicità del profilo relativo alla pericolosità desunta solo dal rapporto di parentela tra indagato e [OSCURATO:PERSONA]. Nessun elemento è stato illustrato ai fini della valutazione della condivisione dell'indagato (estraneo a contestazioni associative) rispetto al percorso delinquenziale del gruppo mafioso [OSCURATO:PERSONA], ammesso che esso esista. 4. La difesa dell'indagato ha formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020.[OSCURATO:PERSONA] DIRITrO 1. Il ricorso è complessivamente fondato. 2. Il primo motivo è generico. Deve essere, ancora una volta, ribadito che «in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). Il ricorrente non pare essersi confrontato adeguatamente con la complessiva motivazione adottata dal Tribunale nel rigettare il motivo di riesame relativo alla mancanza del requisito dell'"autonoma valutazione". I giudici di merito hanno messo in evidenza come debba essere compiuto un esame complessivo del provvedimento cautelare e non sia del tutto preclusiva della rispondenza dello stesso alla prescrizione codicistica di cui all'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. l'eventuale utilizzazione della tecnica del, così detto, copia - incolla, laddove lo stesso si accompagni a considerazioni personali del giudicante. Nel caso di specie, secondo quanto esposto nel provvedimento impugnato, considerazioni di tal genere sono state compiute in relazione ai gravi indizi, alle esigenze cautelari, alle singole richiese cautelari (in parte rigettate) ed anche al tipo di misure applicate. Rispetto a tale punto della motivazione del Tribunale del riesame, il ricorrente si è limitato a censurare la valorizzazione del solo rigetto di una parte delle richieste del Pubblico ministero assumendone la non decisività ai fini del requisito in esame. Si tratta di una censura parziale che non tiene conto della motivazione dell'ordinanza del Tribunale nel suo complesso. Né appare dotato di decisività il riferimento a qualche refuso grafico contenuto nell'ordinanza applicativa della misura. In sostanza, la difesa, si è soffermata su un aspetto che non pare del tutto inconciliabile con il requisito del quale si è lamentata la carenza in quanto «in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari» (fra le molte, Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428). La tecnica di redazione, tuttavia, non assume significato dirimente ai fini del vizio eccepito dovendosi, piuttosto, esaminare l'eventuale esistenza di criticità della motivazione «in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica ha impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 2019, cit.). Pertanto, si rivela indispensabile, nella formulazione della censura, l'indicazione delle ragioni per le quali l'omissione valutativa denunciata si presenti dotata di rilevanza causale rispetto alla decisione, dovendosi ritenere generica (e, quindi, inammissibile) la mea enunciazione dell'adozione di uno schema motivazionale (asseritamente) non consentito in quanto mancante di una adeguata elaborazione critica. In particolare, va condivisa l'affermazione secondo cui «per la rilevazione di una nullità afferente alla formazione della decisione giudiziale è (...) richiesta la prospettazione dell'incidenza su quel risultato decisorio di una mancanza di elaborazione critica, nel senso che occorre denunciare, con sufficiente specificità, in quale parte e per quale aspetto l'omessa autonoma valutazione abbia determinato una conclusione decisoria che altrimenti non sarebbe stata» (Sez. 1, n. 46447 del 2019, cit.). 3. E' fondato il secondo motivo riferito alla mancata applicazione al dichiarante [OSCURATO:PERSONA] dei criteri valutativi di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. poc. pen. richiamato dall'art. 273, comma 1 bis, cod. proc. pen. Non è stata adeguatamente compiuta la verifica dell'attendibilità intrinseca del collaboratore con riferimento a profili quali la genesi ed i motivi della scelta di rendere dichiarazioni accusatorie, il ruolo rivestito nel contesto associativo di appartenenza e, quindi, le ragioni della conoscenza di quanto dichiarato. Tali passaggi fanno pare del percorso indispensabile per verificare, anche nella fase cautelare, il profilo dell'attendibilità soggettiva del collaboratore rispetto alla quale non è sufficiente il mero riferimento alla natura dettagliata del racconto o alla sua «chiarezza e precisione». Tale verifica, sulla quale si appunta la prima parte della censura, costituisce un percorso necessario ai fini dell'attendibilità intrinseca del dichiarante.A tale proposito, si richiama quanto affermato da questa Corte anche di recente, nel senso che «in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci anche solo parzialmente o tendenzialmente "individualizzanti", in quanto la verifica dell'attendibilità di tali dichiarazioni pertiene ad una fase segnata dalla fluidità dell'incolpazione, in cui non è richiesta certezza della colpevolezza ed è invece sufficiente al riguardo un consistente grado di probabilità» (Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv. 279515). E' imposta, pertanto, una preliminare verifica in ordine alla credibilità intrinseca del dichiarante che, pur non dovendo seguire una scansione cronologica distinta rispetto all'esame sui riscontri, fa parte dello scrutinio complessivo che deve essere compiuto in ordine alla idoneità degli elementi a carico dell'indagato ad integrare la gravità indiziaria. La censura in esame è fondata anche nella parte in cui contiene una puntuale critica del percorso motivazionale seguito al Tribunale in punto di riscontri. Nell'indicare gli elementi di conferma delle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito non si sono adeguatamente confrontati con alcune circostanze fattuali significative, quali la posteriorità delle intercettazioni che costituirebbero conferma del narrato del collaboratore rispetto al momento in cui questi ha reso le proprie dichiarazioni, l'assenza di conferme circa il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in traffici di droga o imposizione di slot machines presso esercizi pubblici, al contrario di quanto sostenuto dal collaboratore, l'effettivo coinvolgimento dell'indagato nella formazione del consenso contrattuale delle diverse persone offese delle estorsioni. A dette carenze si somma, inoltre, la mancata illustrazione degli effettivi rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di eventuali interessenze del secondo nell'attività del primo e, quindi, dell'utilità ricavata, in concreto, dall'indagato rispetto al procacciamento di clienti in favore dell'agente. Non costituisce elemento del tutto trascurabile, in tale ottica, la mancanza di precedenti per reati associativi in capo a [OSCURATO:PERSONA], così come la sua sostanziale estraneità, secondo la piattaforma indiziaria sin qui emersa, all'episodio di cui al capo q) dell'imputazione che lo stesso Tribunale ha ritenuto, da un lato, confermativo della «caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 22), dall'altro suscettibile di essere valorizzato in chiave accusatoria nei confronti del ricorrente, tenuto conto degli elementi istruttori sopravvenuti all'esecuzione dell'ordinanza cautelare. Pur non essendo necessario che il riscontro sia dotato di un'autonoma efficacia dimostrativa, risolvendosi, in tal caso, in una vera e propria prova della penale responsabilità, è pur sempre necessario che lo stesso abbia efficacia individualizzante, dovendosi intendere per tale la capacità dimostrativa e la persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario. L'elemento di riscontro deve costituire un collegamento tra l'indagato ed il fatto, sia pure, in fase cautelare, secondo la regola di giudizio, non già di «certezza», ma di «ragionevolezza» o «alta probabilità di colpevolezza». Nel caso di specie, il Tribunale non si è attenuto al segnalato principio non essendosi confrontato adeguatamente con le segnalate caratteristiche dei riscontri valorizzati. 4. E' fondato anche il terzo motivo che denuncia una sostanziale mancanza di motivazione in ordine alle circostanze emerse nel corso delle indagini difensive consistite nell'acquisizioni delle dichiarazioni di due delle tre persone offese indicate nel capo di imputazione. Sul punto, è evidente il vizio che risiede nella considerazione svolta dai giudici di merito secondo cui gli imprenditori ai quali si fa riferimento nell'imputazione «non sono gli unici cui si riferisce il capo di imputazione, il quale li annovera solo in via esemplificativa». L'accusa riguarda, infatti, condotte in danno di «vari commercianti tra cui» quelli sentiti dalla difesa o sui quali sono state svolte specifiche deduzioni difensive (come il terzo commerciante indicato, ossia il «titolare della Grafitex»). E' evidente il deficit motivazionale laddove il Tribunale, anziché soffermarsi sul «merito» della produzione difensiva ne ha, sostanzialmente, trascurato il contenuto attraverso un riferimento che potrebbe, in pratica, precludere qualsiasi possibilità di difesa, siccome volta a contrastare l'imputazione di avere commesso il delitto di estorsione in danno di commercianti non identificati e le cui dichiarazioni non potrebbero mai essere acquisite quale prova a discarico. L'onere del Tribunale, quindi, era quello di soffermarsi sul contenuto delle dichiarazioni prodotte, verificarne la pertinenza e la rilevanza rispetto all'imputazione e argomentare in punto di idoneità delle stesse a smentire la tesi accusatoria. Analogamente avrebbe dovuto fare il Tribunale in relazione alle argomentazioni svolte con riferimento alla tersa persona offesa identificata, il titolare della Grafitex che, al contrario degli altri due, non è stato escusso in sede di indagini difensive. Tuttavia, rispetto a tale vicenda, con memoria difensiva, era stata eccepita l'inconferenza del quadro indiziario rispetto alla contestazione. Sul punto il Tribunale ha omesso qualsiasi considerazione che dovrà, necessariamente, essere formulata nel giudizio di rinvio. 5. Alla luce di quanto sin qui esposto deve ritenersi assorbito il quarto motivo di ricorso sulle esigenze cautelari.
Sentenza Cassazione n. 47117/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris