CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 36521/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 031HUMW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva è del tutto genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alla recidiva qualificata riconosciuta e tenuto conto della mancata deduzione in appello della relativa questione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025