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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29061/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3136/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

SICILIA n. 9135/13/2021, depositata in data 18 ottobre 2021e notificata il 30 novembre 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La contribuente impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di rimborso, ex art. 37, comma secondo e 38, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973, per il 90% (€ Sil.

Rif.

IRPEF 1990-1991-19927.044,23) delle imposte pagate dalla stessa negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata dall’essere stata, la detta contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990.

2. La C.t.p. di Catania rigettava il ricorso, sul presupposto che l’istanza di rimborso non contenesse tutti gli elementi idonei, previsti dalla normativa di riferimento ed utili al fine dell'accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, atti ad individuare i versamenti delle imposte eseguiti dal datore di lavoro della contribuente ed ogni altro elemento formale e sostanziale al fine.

3. Avverso la sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Sicilia e resisteva la parte vittoriosa con controdeduzioni.

4. Con sentenza n. 9135/13/2021, depositata in data 18 ottobre 2021, la C.t,r. adita accoglieva il gravame condannando in via definitiva l’ufficio a pagare alla contribuente quanto inizialmente versato a titolo di rimborso del 90% deitributi.

5. Contro la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La contribuente è rimasta intimata non avendo svolto attività difensiva.

La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio de l 26 settembre 2023.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» partericorrente lamenta l’error in procedendo nella parte incui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di rilevale l’eccepita tardività dell’istanza di rimborso della contribuente.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell’art. 21, comma secondo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» parte ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., omettendo di rilevare la tardività dell’istanza della contribuente, ha falsamente applicato l’art. 1, comma 665, citato, nel quale si statuisce la necessità che l’istanza venga presentata nell’arco di due anni dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248.

2. Pregiudizialmente, va rilevata l’ammissibilità del ricorso quanto alla ritualità e tempestività della notifica; invero, a fronte della data di notifica della sentenza della C.t.r. (30/11/2021) a mezzo pec, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate risulta notificato a mezzo pec in data 27/01/2022.

3. Il secondo motivo, da trattare prioritariamente sulla base dell’ordine logico giuridico delle questioni prospettate in ossequio al principio di cui all’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. ̀ fondato.

Anche recentemente (Cass. 21/07/2023, n. 21891), in ossequio ad un orientamento da considerarsi consolidato, si è ribadito che in tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (Cass. 11/12/2019, n. 32309).

3.1. Nel caso di specie, essendo pacifico che il diritto al rimborso è sorto in data posteriore a quello del pagamento dell’imposta, la disciplina applicabile è quella di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrendo, ai sensi dell’art. 1 comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, il termine biennale per la presentazione dell’istanza dalla data (primo marzo 2008) di entrata in vigore della l. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, ord. 30 dicembre 2020, n. 29913).

L’istanza di rimborso, presentata, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, in data 30 dicembre 2010, è dunque tardiva, in quanto proposta oltre il termine di decadenza del primo marzo 2010.

Conseguentemente, il ricorso della contribuente era ab origine inammissibile, essendo stata proposta l’istanza di rimborso su cui si è formato il silenzio - rifiuto oltre i l termin e di decadenza previsto dalla succitata norma.

4. Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso discende l’assorbimento del primo.

5. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con conseguente declarat oria d’inammis s ibilità dell’originario ricorso dellacontribuente.

Quanto alla disciplina delle spese, compensate, stante l’esito alterno, le spese del doppio grado di merito, quelle di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo dellacontribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito.

Condanna l’intimata alla rifusione in favore de ll’Agenzia delle Entrate delle spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3136/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 9135/13/2021, depositata in data 18 ottobre 2021e notificata il 30 novembre 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La contribuente impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di rimborso, ex art. 37, comma secondo e 38, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973, per il 90% (€ Sil. Rif. IRPEF 1990-1991-19927.044,23) delle imposte pagate dalla stessa negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata dall’essere stata, la detta contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990. 2. La C.t.p. di Catania rigettava il ricorso, sul presupposto che l’istanza di rimborso non contenesse tutti gli elementi idonei, previsti dalla normativa di riferimento ed utili al fine dell'accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, atti ad individuare i versamenti delle imposte eseguiti dal datore di lavoro della contribuente ed ogni altro elemento formale e sostanziale al fine. 3. Avverso la sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Sicilia e resisteva la parte vittoriosa con controdeduzioni. 4. Con sentenza n. 9135/13/2021, depositata in data 18 ottobre 2021, la C.t,r. adita accoglieva il gravame condannando in via definitiva l’ufficio a pagare alla contribuente quanto inizialmente versato a titolo di rimborso del 90% deitributi. 5. Contro la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La contribuente è rimasta intimata non avendo svolto attività difensiva. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio de l 26 settembre 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» partericorrente lamenta l’error in procedendo nella parte incui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di rilevale l’eccepita tardività dell’istanza di rimborso della contribuente. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell’art. 21, comma secondo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» parte ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., omettendo di rilevare la tardività dell’istanza della contribuente, ha falsamente applicato l’art. 1, comma 665, citato, nel quale si statuisce la necessità che l’istanza venga presentata nell’arco di due anni dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248. 2. Pregiudizialmente, va rilevata l’ammissibilità del ricorso quanto alla ritualità e tempestività della notifica; invero, a fronte della data di notifica della sentenza della C.t.r. (30/11/2021) a mezzo pec, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate risulta notificato a mezzo pec in data 27/01/2022. 3. Il secondo motivo, da trattare prioritariamente sulla base dell’ordine logico giuridico delle questioni prospettate in ossequio al principio di cui all’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. ̀ fondato. Anche recentemente (Cass. 21/07/2023, n. 21891), in ossequio ad un orientamento da considerarsi consolidato, si è ribadito che in tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (Cass. 11/12/2019, n. 32309). 3.1. Nel caso di specie, essendo pacifico che il diritto al rimborso è sorto in data posteriore a quello del pagamento dell’imposta, la disciplina applicabile è quella di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrendo, ai sensi dell’art. 1 comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, il termine biennale per la presentazione dell’istanza dalla data (primo marzo 2008) di entrata in vigore della l. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, ord. 30 dicembre 2020, n. 29913). L’istanza di rimborso, presentata, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, in data 30 dicembre 2010, è dunque tardiva, in quanto proposta oltre il termine di decadenza del primo marzo 2010. Conseguentemente, il ricorso della contribuente era ab origine inammissibile, essendo stata proposta l’istanza di rimborso su cui si è formato il silenzio - rifiuto oltre i l termin e di decadenza previsto dalla succitata norma. 4. Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso discende l’assorbimento del primo. 5. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con conseguente declarat oria d’inammis s ibilità dell’originario ricorso dellacontribuente. Quanto alla disciplina delle spese, compensate, stante l’esito alterno, le spese del doppio grado di merito, quelle di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo dellacontribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’intimata alla rifusione in favore de ll’Agenzia delle Entrate delle spese d
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