CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11883/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
– p . i . v.a. 00440330785 - in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tacito, n. 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] M i ri gli a ni che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliatain Roma, alla via Sabotino, n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 893/2018della Corte d’Appello di Catanzaro, udita la relazione nella camera di consiglio del 21febbraio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., concessionaria del servizi o di trasporto pubblico locale nella Regione [OSCURATO:PERSONA], citava a comparire dinanzi al Tribunale di Catanzaro laRegione [OSCURATO:PERSONA]. Premetteva che in virtù della legislazione regionale la Regione era tenuta a determinare e ad erogare per ciascuna azienda esercente servizi pubblici di trasporto locale contributi basati sul disavanzo aziendale computato alla stregua dei costi effettivi (cfr. ricorso, pag. 2). Indi esponeva che unicamente nel corso del 2008 la Regione aveva provveduto a determinare con riferimento agli anni 1987 – 1996 il disavanzo aziendale di essa attrice nella misura di lire 753.612.000, pari ad euro 389.208,12,ed aveva provveduto con [OSCURATO:PERSONA] n. 108 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad erogarle il 93% dell’anzidetto importo, ossia euro 361.953,60 (cfr. ricorso, pagg. 3 –4). Esponeva in particolare che la commissione tecnica all’uopo incaricata non aveva ritenuto meritevole di accoglimento la rettifica di talune voci come da richiesta da essa attrice formulata (cfr. ricorso, pag. 4). Chiedevacondannare l’ente convenuto al pagamento dell e seguenti somme. Ovvero al pagamento della differenza tra i contributi dovuti sulla base del criterio del costo effettivo per il periodo dal 1987 a l 1996 ed i contributi riconosciuti ed erogati dalla Regione [OSCURATO:PERSONA].Ovveroal pagamento degli interessi e della rivalutazione sull’importo di euro 361.953,60 con decorrenza dal 1997 o, quanto meno, dal 2003 e fino al 2008. Ovveroal pagamento della somma di euro 419.650,10 per i contributi dovuti sulla base del criterio del costo effettivo per il periodo dal 1997 al 1999 o , in subordine, della minor somma di euro 54.818,28 , come determinata dalla commissione tecnica con deliberazione n. 113/2009, oltre interessi e rivalutazione(cfr. ricorso, pag. 5 ) . 2.Resisteva la Regione C alabria . 3.Con sentenza n. 62/2016 il tribunale rigettava la domanda . 4.La “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. proponeva appello. Si costituivala Regione [OSCURATO:PERSONA]. Instava per il rigetto dell’avverso gravame. 5.Con sentenza n. 89 3 dei 1 6 . 4 / 9. 5 .20 1 8 la Corte d’Appello di Catanzaro rigettavail gravame e compensava le spese del grado. Evidenziava la corte, in ordine al primo ed al terzo motivo d’appello,che la prova che il tribunale aveva – in maniera condivisibile - ritenuto mancante afferiva al rilievo per cui il contributo,ancorato al criterio del disavanzo effettivo, era da correlaread un duplice parametro, ossia, da un l ato, al quantum delle risorse regionali all’uopo stanziate e, dall’altro, alla ripartizione delle medesime risorse tra tutte le aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale in proporzione ai rispettivi disavanzi (cfr. sentenza d’appello, pag. 7). Evidenziava dunque che l’assolvimento del surriferito ambivalente onere probatorio prescindeva dalla quantificazione dello specifico disavanzo della società attrice(cfr. sentenza d’appello, pag. 9).Evidenziava poi, in ordine alla domanda di pagamento, limitatamente agli anni 1997, 1998 e 1999, della minor somma indicata dalla commissione tecnica, che “il procedimento amministrativo non si è all’evidenza ancora esaurito spettando solo alla Giunta regionale disporre l’erogazione del contributo”(così sentenza d’appello, pag. 9). Evidenziava ancora che, in dipendenza della complessità del procedimento sotteso alla determinazione del contributo, procedimento per nulla destinato a risolversi in una mera operazione aritmetica, correttamente il tribunale aveva disconosciuto gli interessi ex art. 1282 cod. civ. in difetto dell’estremo della liquidità(cfr. sentenza d’appello, pag. 9 ) . Evidenziava in pari tempo che erano da disconoscere gli interessi di mora in assenza di un colpevole ritardo della Regione nel pagamento del debito; che invero gli interventi in materia del Giudice di legittimità davano conto delle difficoltà in sede di applicazione della normativa di riferimento (cfr. sentenza d’appello, pagg. 9 -10). 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese. 7.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, 6° co., legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 12/1997,dell’art. 7 bis legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 14/2000, dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. ovvero la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Premette che la normativa regionale prevede espressamente la copertura degli effettivi disavanzi di esercizio purché nei limitidelle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale (cfr. ricorso, pag. 11). Indi deduce che, nella specie, i limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale non sonostati superati e tutte le altre aziende concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale hannoottenuto un contributo pari ai loro effettivi disavanzi(cfr. ricorso, pagg. 11 - 12 ) . Deduce dunque chela Regione [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto senz’altro attendere all’esatta determinazione ed all’integrale ripianamento del suo effettivo complessivo disavanzo, viceversaquantificato in misura inferiore a quella vera ereale (cfr. ricorso, pa g g. 1 2 - 1 3 ) . Deduce che del resto unicamente all’esito dell’esatta determinazione del suo effettivo complessivo disavanzo sarebbe stato possibile il riscontro del superamento dei limiti delle risorse finanziarie di cui al bilancio regionale (cfr. ricorso, pag. 12). 9.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 115, 1° co., e 167 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. Deduce che la Regione [OSCURATO:PERSONA] non ha né contestato la sufficienza delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale ai fini del ripianamento dei suoi effettiv i disavanz i limitatamente agli anni di cui all’iniziale domanda (cfr. ricorso, pag. 14) né contestato l’insussistenza di vincoli derivanti dal riparto delle risorse finanziarieai fini dell’integrale ripianamento degli effettivi disavanzi delle altre aziende concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale(cfr. ricorso, pag. 14). Deduce quindi che in difetto di contestazione le surriferite circostanze non abbisognavano di specifica dimostrazione (cfr. ricorso, pag. 16). Deduce anzi che gli atti danno prova della formale ammissione da parte della Regione della sussistenza di disponibilità finanziarie sufficienti ai fini del ripianamento del suo effettivo complessivo disavanzo e dell’intervenuto integrale ripianamento del disavanzo effettivo di tutte le altre aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale (cfr. ricorso, pag. 15). 10.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio. Deduce che la Corte di Catanzaro non ha tenuto conto che la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto ad erogarle un contributo che, sebbene inferiore al contributo dovutole, èpari al disavanzo al cui accertamento la stessa Regione ha ritenuto di far luogo(cfr. ricorso, pag. 17). Deduce che la corte d’appellonon ha tenuto conto che la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto ad erogare alle altre aziende di trasporto un contributo pari ai loro effettivi disavanzi(cfr. ricorso, pag. 17). Deduce quindi che in tal guisa la Regioneha dato atto della disponibilità di risorse finanziarie sufficienti ai fini del ripianamento del maggior effettivo suo complessivo disavanzo (cfr. ricorso, pag. 17). 11.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, 6° co., legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 12/1997 edell’art. 7 bis legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 14/2000.Deduce che la Corte di Catanzaro, allorchéle ha denegato la minor somma di euro 54.818,28 - domandata in via subordinata - riconosciutale dalla commissione tecnica a titolo di contributo ai fini del ripianamento deidisavanzi limitatamente agli anni 1997, 1998 e 1999, non ha tenuto conto che la normativa regionale pre figura un vero e proprio diritto soggettivo al ripianamento degli effettivi disavanzi. 12.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio. Deduce che, contrariamente all’assunto della Corte di Catanzaro, il credito azionato è senz’altro produttivodi interessi. Deduce, per un verso, che il credito era senza dubbio liquido, siccome determinabile nel suo ammontare mercé una mera operazione aritmetica da compiersi sulla scorta dei risultati dei bilanci aziendali (cfr. ricorso, pag. 21); per altro verso, che gravemente colpevole è stato l’ultradecennaleritardo in cui èincorsa la Regione (cfr. ricorso, pag. 21 ) . Deduce inoltre che la corte d’appello non ha tenuto conto della circostanza decisiva per cuitutte le altre aziende di trasporto hanno percepito il contributo negli anni compresi tra il 2000 ed il 2003(cfr. ricorso, pag. 21). Deduce poi che ha provveduto a costituire in mora la Regione con atto di diffida ed invito ad adempiere notificato il 3.8.2004(cfr. ricorso, pag. 22). 13. Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso sono evidentementeconnessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; in ogni caso i medesimi motivi sono meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.14. Va debitamente premess o il disposto dell’art. 5, 6° co., della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 12 del 1997 (richiamato pur dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]: cfr. controricorso, pag. 4): “al fine di contribuire al risanamento dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale - nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale e nel rispetto della vigentenormativa statale - per la copertura dei disavanzi di esercizio effettivi, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1996, accertati e riclassificati secondo la vigente normativa, da erogarsi previa verifica da parte della Commissione tecnicacostituita con deliberazione della Giunta regionale n. 4471 del 23/7/1996 e sulla base di apposito piano di riparto da approvarsi da parte del Consiglio regionale”. Va debitamente premesso, altresì, il disposto – per quel che qui rileva - dell’art. 7 bis, 1° co., della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 12 del 1997 (richiamato pur dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]: cfr. controricorso, pag. 4): “inanalogia a quanto stabilito per il periodo 1987-1996 dall’Art. 5, comma 6, della legge 17.10.1997, n. 12, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle aziende di trasporto pubblico locale, nei limiti delle disponibilità di bilancio e di quanto previsto dall’art. 12 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 472, contributi per la copertura dei disavanzi effettivi non ripianati relativi all’anno 1997”. 15.Va debitamente premesso, ulteriormente, che l e sezioni unite di q uesta Corte hannonella materia de qua agitur puntualizzato quanto segue. Ovvero che, in tema di contributi a concessionari di pubblico servizio di trasporto operanti nella Regione [OSCURATO:PERSONA], il criterio del “disavanzo effettivo”, introdotto dall’art. 5, 6° co., della legge regionale17 ottobre 1997, n. 12, ha natura innovativa rispetto al criterio del “disavanzo standardizzato” previsto dall’art. 5 della legge regionale24 marzo 1982, n. 7 (abrogata a far data dal 1 gennaio 2000, dall’art. 7-bis, 6° co., della legge reg. 28 agosto 2000, n. 14, e come modificato dall’art. 5 della legge regionale 11 luglio 1983, n. 22), che ha immediatamente sostituito con effetto “ex tunc”, chiaro essendo l’intento del legislatore regionale di regolare i rapporti pregressi ancora in contestazione ancorando il ragguaglio dei contributi da erogare per gli esercizi dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1996 a dati effettivi, con la conseguenza che, riguardo alla richiesta del saldo dei contributi relativi alle predette annualità, il saldo stesso per ciascun esercizio, al netto degli acconti percepiti, può ritenersi maturato solo all’esito del confronto tra disavanzo di esercizio effettivo accertato e quota spettante alla società richiedente sulla base della ripartizione tra i beneficiari delle risorse esistenti alla stregua delle disponibilità finanziarie autorizzate(cfr. Cass.sez. un. 1.6.2010, n. 13338 (Rv. 613262 - 01) ; Cass. sez. un. 8.11.2010, n. 22621 (Rv. 614815-01)). 16.Evidentemente, alla stregua della normativa regionale applicabile nella specie ed alla luce dell’esplicazione che ne hanno fornito le sezioni unite, l’erogazione dei contributi ancorati al criterio del “disavanzo effettivo” limitatamente al periodo 1.1.1987 – 31.12.1996 e, di seguito, limitatamente agli anni 1997, 1998 e 1999, soggiace ad unaduplice condizione. In primo luogo, a l limit e atto a scaturire d a lle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale. In secondo luogo, a l limit e atto a scaturire dalla necessità di ripartire le disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale in misura proporzionale tra tutte le aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale. 17.In questo quadro (attesa , appunto, la necessità – cfr. Cass. sez. un. n. 13338/2010- del confronto tra disavanzo di esercizio effettivo accertato e quota spettante alla società richiedente sulla base della ripartizione tra i beneficiari delle risorse esistenti alla stregua delle disponibilità finanziarie autorizzate)si reputa quanto segue. Da un canto, è onere dell’impresa concessionari a de l servizi o di trasporto pubblico locale, nella specie della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., l a produzione in giudizio del bilanci o – corredat o dalle prescritte relazioni - relativ o a ciascun esercizio di riferimento,regolarmente approvato e depositat o in conformità alla disciplina applicabile ratione temporis, ai fini del riscontro, per ciascun esercizio, delproprio effettiv o disavanz o . D’altro canto, è onere della Regione allegare e dimostrare i l quantum delle risorse finanziarie autorizzate dal bilancio regionale e d il quantum delle medesime risorse a ciascuna de lle aziende concessionari e de l servizi o di trasporto pubblico locale proporzionalmente erogate sulla scorta del piano di riparto approvatodal Consiglio regionale. Di conseguenza,va imprescindibilmente rimarcato che l’indisponibilità delle risorse finanziarie correlata all’esaurimento delle risorse autorizzate e proporzionalmente erogate integra– nel quadro de lle previsioni dell’art. 2697 cod. civ. -un fatto impeditivo della pretesa azionata dall’azienda concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, fatto impeditivo ricadente, perciò, nell’onere diallegazione e dimostrazione dell’ente regionale.E tanto, invero,pur al di là del principio cosiddetto di “vicinanza della prova” (cfr. Cass. (ord.) 22.4.2022, n. 12910, secondo cui il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all’art. 2697 cod.civ. (che impone all’attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all’attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova). 18.Alla luce degli enunciati assunti si reputa, inoltre, quanto segue. Per un verso, non può esser condiviso il rilievo dei giudici di merito secondo cui l’onere probatorio da assolversi dalla “[OSCURATO:PERSONA]” e dalla “[OSCURATO:PERSONA]” non assolto attiene (“deve essere parametrato (…)”: così sentenza d’appello, pag. 6)alla disponibilità delle risorse finanziarie regionali pur all’esito della proporzionale ripartizione disposta dal Consiglio regionale (simmetricamente, va disatteso l’analogo rilievo circa il perimetro dei fatti costitutivi da provarsi dall’attrice, qui ricorrente, di cui a pag. 7 del controricorso). Per altro verso, non può che recepirsi il rilievo della ricorrente per cui la Corte di Catanzaro – riscontrat o , ben vero, e l’assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla “[OSCURATO:PERSONA]”, quale dapprima delineato (allegazione dei bilanci (…) ) , e l’ assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla Regione [OSCURATO:PERSONA], quale del pari dapprima delineato - non avrebbe potuto “sottarsi all’invocato e sollecitato accertamento (…) del disavanzo di esercizio effettivo dell’azienda ricorrente” (così ricorso, pag. 12), onde poi confrontarlo con la quota spettante alla stessasocietà ricorrente sulla base della ripartizione tra le aziende beneficiarie delle risorse finanziarie autorizzate. 19. Evidentemente, l’erronea distribuzione dell’onere probatorio – in relazioneal riscontro della disponibilità, in esito al riparto proporzionale, d elle risorse finanziarie autorizzate –in cui la corte di merito è incorsa , ha rivestito valenza assorbente sia in ordine fatto di cui si è addotto , con il terzo motivo , l’omesso esame sia in ordine alle circostanzedi cui si è addotta, con il secondo motivo,la mancata specifica contestazione (“la mancanza degli elementi indicati dal primo Giudice non può essere superata in alcun modo (…). E tale affermazione vale indipendentemente dalla quantificazione del disavanzo di parte attrice”: così sentenza d’appello, pag. 9). 20.Il quarto motivo di ricorso pari menti è meritevol e di accoglimento. 21.Le sezioni unite di questa Corte, nelle medesim e occasion i in precedenza riferite, hanno altresì puntualizzato quanto segue. Ovvero che, in tema di giurisdizione nelle controversie relative a contributi a concessionari di pubblico servizio di trasporto operanti nella Regione [OSCURATO:PERSONA] (sia nella disciplina di cui all’art. 5 della legge reg. 24 marzo 1982, n. 7,sia in quella di cui all’art. 5, comma 6, della legge reg. 17 ottobre 1997, n. 12, fondata sul criterio del “disavanzo effettivo”, cioè sullo scrutinio dei costi e ricavi effettivi per ciascun beneficiario), gli atti con cui la Regione provvede alla determinazione del contributo non comportano alcuna valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco e non sono connotati da discrezionalità amministrativa, essendo meramente ricognitivi dei presupposti della erogazione, con la conseguenza che la pretesa fatta valere in giudizio dalla parte che assume di essere creditrice va qualificata come diritto soggettivo all’applicazione di criteri tecnici legali e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario(cfr. Cass. sez. un. 1.6.2010, n. 13338 (Rv. 61326 1 - 01) ; Cass. sez. un. 8.11.2010, n. 22621 (Rv. 614814-01)). 22.Su tale scorta si accredita la censura veicolata dal quarto mezzo. Ossia il rilievo per cui si configura un vero e proprio diritto soggettivo al ripianamento degli effettivi disavanzi, “quanto meno nei minori limiti determinati dalla Regione stessa attraverso la nominata Commissione tecnica” (cosìricorso, pag. 20). 23.Il buon fondamento del primo, del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso assorbe la disamina del quinto mezzo. Non può non porsi in risalto, tuttavia, che in ordine almancato riconoscimento da parte del primo giudice della rivalutazione monetaria la Corte di Catanzaro ha dato atto, espressamente, che l’appellante non aveva svolto nessuna specifica censura(cfr. sentenza d’appello, pag. 10). E, ben vero,siffatta affermazione della corte di merito non è stata censurata puntualmente con il ricorso per cassazione,in particolare con il quinto mezzo. Cosicché,al riguardo, va registrata la formazione de l “giudicato interno”. 24. I n accoglimento, nei termini in precedenza esposti, del primo, del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorsola sentenza n. 893/2018 della Corte d’Appello di Catanzarova cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 25.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA], nei termini di cui in motivazione, il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo del ricorso –assorbito il quinto motivo - cassa, in relazione e nei termini dell’accoglimento dei medesimi motivi, l a sentenza n. 893/2018 della Corte d’Appello di Catanzaro e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della reg