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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 31624/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19628/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA

V. CRESCENZIO 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e di- fesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 68/2020 depositata il 27/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un appartamento al primo piano di un edificio condominiale, conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del fondo confinante.

Su quest'ul- timo – allegava l’attore - sorgeva un fabbricato adibito ad autori- messa e ripostiglio; nel 2008 la convenuta, ottenuta una conces- sione edilizia, sopraelevava tale struttura per trasformarla in una abitazione.

L’attore domandava di accertare la violazione delle di- stanze, al fine di condannare la convenuta alla demolizione e al ri- sarcimento del danno.

Il Tribunale rigettava le domande, ritenendo la costruzione con- forme a una deroga prevista dalla normativa locale per i lotti inter- clusi (il paragrafo «S»del regolamento edilizio).

La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo la domanda di ri- duzione in pristino e rigettando quella risarcitoria.

Ricorre in cassazione la convenuta con due motivi, illustrati da memoria.

Resiste l’attore con controricorso.

Questa Corte, con ordinanza interlocutoria, ha disposto l'acquisi- zione della normativa urbanistica comunale.

La ricorrente ha depo- sitato una breve memoria in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applica- zione dell'art. 9, ultimo comma d.m. 1444/1968 con la seguente argomentazione: l a Corte di appello ha errato nel ritenere illegitti- ma la deroga prevista dal paragrafo «s»delle norme tecniche di at- tuazione del piano di fabbricazione del Comune di Castelsardo.

Tale deroga sarebbe invece legittima alla luce dell'art. 9, ultimo comma d.m. 1444/1968, che ammette distanze inferiori nel caso di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate.

Su questa linea, la giurisprudenza consente deroghe agli standard statali qualora que- ste siano inserite in strumenti urbanistici funzionali a un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.

Nel caso di specie, le norme comunali perseguono proprio tali finalità di ar- monizzazione dell'assetto territoriale, in particolare per le zone B/B2, già fortemente urbanizzate.

Il motivoè infondato.

Il menzionato paragrafo « s » delle norme tecniche di attuazione del piano di fabbricazione comunale dispone: « Nelle zone inedifica- te o risultanti libere in seguito a demolizione, contenute in un tes- suto urbano già definito o consolidato, che si estendono sul fronte stradale per una profondità inferiore a mt. 24,00, nel caso di im- possibilità di costruire in aderenza qualora il rispetto delle distanze tra pareti finestrate comporti la inutilizzazione dell'area o soluzione tecnica inaccettabile, il Comune può consentire la riduzione delle distanze fino al minimo inderogabile di mt. 1,50 dai confini del lot- to.

Viene considerata soluzione tecnica inaccettabile quella che non consente l'utilizzo di almeno l’80% del potenziale volumetrico del lotto».

Pertanto, il paragrafo « s » non contempla una fattispecie cui si possa applicare la deroga ex art. 9 ultimo comma d.m. n. 1444/1968, Tale comma dispone: «sono ammesse distanze inferio- ri a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edi- fici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche».

Viceversa , il pa- ragrafo«s» prende in considerazione la situazione in cui si trova no singoli edifici, senza ancorare le proprie previsionial caso di gruppi di edifici cheformino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazio- ni convenzionate con previsioniplanovolumetriche.

Questa conclusione è confermat a dalla giurisprudenza di questa Corte: «In tema di distanze fra costruzioni nei rapporti fra privati, la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale, deve rite- nersi legittima quando faccia riferimento a una pluralità di fabbrica- ti (‘gruppi di edifici’) che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spa- zio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, e siano finalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone, poiché la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governo del territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinanti isolatamente intesi».

Così, Cass. 20188/2019, ripresa da Cass. 9804/2024 (p. 12); 13975/2025 (p. 9); 24814/2024 (p. 4 ss.).

Nel caso in esame, il paragrafo«s» riguarda appunto edifici confinanti isolatamente con- siderati.

Corretta è pertanto la decisione della Corte di appello, la quale ha osservato che la disciplina sulle distanze tra edifici è integrata dall'art. 9 del d.m. 1444/1968, che prevale sulla normativa rego- lamentare locale e impone inderogabilmente una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate.

Secondo la Corte, la deroga previ- sta dalla norma comunale, che consentiva distanze inferiori per singoli lotti interclusi, contrastava con la norma statale, la quale ammette deroghe solo nel caso di piani particolareggiati o lottizza- zioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, cioè in con- testi di pianificazione unitaria e non per singoli edifici isolatamente considerati, mentre la norma locale prescinde da ciò e consente al singolo proprietario di avvantaggiarsi delle peculiarità del proprio fondo.

Accertata quindi la violazione della distanza di 10 metri, ha condannato la convenuta all'arretramento della nuova costruzione fino al ripristino di tale distanza.

2. - Con il secondo motivo si denuncia – sotto un primo profilo - la violazione e falsa applicazione degli artt. 872, 873 e 2933 c.c., nonché degli artt. 112, 113, nonché la nullità della sentenza per omessa motivazione.

Si contesta la condanna alla demolizione tota- le della nuova opera, sostenendo che, poiché il fabbricato della ri- corrente fronteggia solo in parte quello del controricorrente, la Cor- te di appello avrebbe dovuto ordinare l'arretramento della sola por- zione di edificio in violazione delle distanze, incorrendo altrimenti in un vizio di motivazione per genericità e sproporzione della sanzio- ne.

Sotto un secondo profilo , si denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione riguardo alle modalità concrete di esecu- zione dell’obbligo di arretramento dell’edificio della convenuta fino al rispetto della distanza di 10 metri dall’edificio dell’attore.

Il secondo motivo è rigettatosotto entrambi i profili in cui si arti- cola.

Quanto al primo, se è vero che il provvedimento impugnato, nel dispositivo, condanna la convenuta alla riduzione in pristino me- diante demolizione della nuova opera oggetto della concessione edilizia, è un dato pacifico che il dispositivo dei provvedimenti giuri- sdizionali deve essere letto, interpretato e, se del caso, precisato, alla luce della relativa motivazione, che in questo caso parla esplici- tamente di arretramento.

Non sussiste pertanto alcuna indetermi- natezza o vizio motivazionale.

Quanto al secondo profilo, attiene proprio alla fase dell'esecuzio- ne e rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione, non del giudice della cognizione, la concreta determinazione delle modalità operati- ve per conformare lo stato di fatto al diritto accertato (art. 612 cpc).

3. - La Corte rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rim- borsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese genera- li, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Sussistonoi presuppost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19628/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V. CRESCENZIO 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e di- fesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 68/2020 depositata il 27/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un appartamento al primo piano di un edificio condominiale, conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del fondo confinante. Su quest'ul- timo – allegava l’attore - sorgeva un fabbricato adibito ad autori- messa e ripostiglio; nel 2008 la convenuta, ottenuta una conces- sione edilizia, sopraelevava tale struttura per trasformarla in una abitazione. L’attore domandava di accertare la violazione delle di- stanze, al fine di condannare la convenuta alla demolizione e al ri- sarcimento del danno. Il Tribunale rigettava le domande, ritenendo la costruzione con- forme a una deroga prevista dalla normativa locale per i lotti inter- clusi (il paragrafo «S»del regolamento edilizio). La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo la domanda di ri- duzione in pristino e rigettando quella risarcitoria. Ricorre in cassazione la convenuta con due motivi, illustrati da memoria. Resiste l’attore con controricorso. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria, ha disposto l'acquisi- zione della normativa urbanistica comunale. La ricorrente ha depo- sitato una breve memoria in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applica- zione dell'art. 9, ultimo comma d.m. 1444/1968 con la seguente argomentazione: l a Corte di appello ha errato nel ritenere illegitti- ma la deroga prevista dal paragrafo «s»delle norme tecniche di at- tuazione del piano di fabbricazione del Comune di Castelsardo. Tale deroga sarebbe invece legittima alla luce dell'art. 9, ultimo comma d.m. 1444/1968, che ammette distanze inferiori nel caso di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate. Su questa linea, la giurisprudenza consente deroghe agli standard statali qualora que- ste siano inserite in strumenti urbanistici funzionali a un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio. Nel caso di specie, le norme comunali perseguono proprio tali finalità di ar- monizzazione dell'assetto territoriale, in particolare per le zone B/B2, già fortemente urbanizzate. Il motivoè infondato. Il menzionato paragrafo « s » delle norme tecniche di attuazione del piano di fabbricazione comunale dispone: « Nelle zone inedifica- te o risultanti libere in seguito a demolizione, contenute in un tes- suto urbano già definito o consolidato, che si estendono sul fronte stradale per una profondità inferiore a mt. 24,00, nel caso di im- possibilità di costruire in aderenza qualora il rispetto delle distanze tra pareti finestrate comporti la inutilizzazione dell'area o soluzione tecnica inaccettabile, il Comune può consentire la riduzione delle distanze fino al minimo inderogabile di mt. 1,50 dai confini del lot- to. Viene considerata soluzione tecnica inaccettabile quella che non consente l'utilizzo di almeno l’80% del potenziale volumetrico del lotto». Pertanto, il paragrafo « s » non contempla una fattispecie cui si possa applicare la deroga ex art. 9 ultimo comma d.m. n. 1444/1968, Tale comma dispone: «sono ammesse distanze inferio- ri a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edi- fici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche». Viceversa , il pa- ragrafo«s» prende in considerazione la situazione in cui si trova no singoli edifici, senza ancorare le proprie previsionial caso di gruppi di edifici cheformino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazio- ni convenzionate con previsioniplanovolumetriche. Questa conclusione è confermat a dalla giurisprudenza di questa Corte: «In tema di distanze fra costruzioni nei rapporti fra privati, la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale, deve rite- nersi legittima quando faccia riferimento a una pluralità di fabbrica- ti (‘gruppi di edifici’) che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spa- zio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, e siano finalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone, poiché la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governo del territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinanti isolatamente intesi». Così, Cass. 20188/2019, ripresa da Cass. 9804/2024 (p. 12); 13975/2025 (p. 9); 24814/2024 (p. 4 ss.). Nel caso in esame, il paragrafo«s» riguarda appunto edifici confinanti isolatamente con- siderati. Corretta è pertanto la decisione della Corte di appello, la quale ha osservato che la disciplina sulle distanze tra edifici è integrata dall'art. 9 del d.m. 1444/1968, che prevale sulla normativa rego- lamentare locale e impone inderogabilmente una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate. Secondo la Corte, la deroga previ- sta dalla norma comunale, che consentiva distanze inferiori per singoli lotti interclusi, contrastava con la norma statale, la quale ammette deroghe solo nel caso di piani particolareggiati o lottizza- zioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, cioè in con- testi di pianificazione unitaria e non per singoli edifici isolatamente considerati, mentre la norma locale prescinde da ciò e consente al singolo proprietario di avvantaggiarsi delle peculiarità del proprio fondo. Accertata quindi la violazione della distanza di 10 metri, ha condannato la convenuta all'arretramento della nuova costruzione fino al ripristino di tale distanza. 2. - Con il secondo motivo si denuncia – sotto un primo profilo - la violazione e falsa applicazione degli artt. 872, 873 e 2933 c.c., nonché degli artt. 112, 113, nonché la nullità della sentenza per omessa motivazione. Si contesta la condanna alla demolizione tota- le della nuova opera, sostenendo che, poiché il fabbricato della ri- corrente fronteggia solo in parte quello del controricorrente, la Cor- te di appello avrebbe dovuto ordinare l'arretramento della sola por- zione di edificio in violazione delle distanze, incorrendo altrimenti in un vizio di motivazione per genericità e sproporzione della sanzio- ne. Sotto un secondo profilo , si denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione riguardo alle modalità concrete di esecu- zione dell’obbligo di arretramento dell’edificio della convenuta fino al rispetto della distanza di 10 metri dall’edificio dell’attore. Il secondo motivo è rigettatosotto entrambi i profili in cui si arti- cola. Quanto al primo, se è vero che il provvedimento impugnato, nel dispositivo, condanna la convenuta alla riduzione in pristino me- diante demolizione della nuova opera oggetto della concessione edilizia, è un dato pacifico che il dispositivo dei provvedimenti giuri- sdizionali deve essere letto, interpretato e, se del caso, precisato, alla luce della relativa motivazione, che in questo caso parla esplici- tamente di arretramento. Non sussiste pertanto alcuna indetermi- natezza o vizio motivazionale. Quanto al secondo profilo, attiene proprio alla fase dell'esecuzio- ne e rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione, non del giudice della cognizione, la concreta determinazione delle modalità operati- ve per conformare lo stato di fatto al diritto accertato (art. 612 cpc). 3. - La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rim- borsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese genera- li, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistonoi presuppost
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