CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 luglio 2025
Cassazione n. 09609/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, EQUITALIA GIUSTIZIA-intimati-avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 34795/2024 depositatail 17/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Lette le osservazioni della Sostituta P.G., [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione dinanzi al Tri-bunale di Roma avverso una cartella di pagamento, emessa su ruolodi [OSCURATO:SOCIETA]. per conto del Ministero della Giustizia,Numero registro generale 16240/2025Numero sezionale 377/2026Corte di appello di Roma, Ufficio recupero crediti. La cartella recavaNumero di raccolta generale 9609/2026l’intimazione al pagamento di € 3.120, di cui € 120 per spDeatsa epu bpblricoaz-ione 15/04/2026cessuali ed € 3.000 per la cassa delle ammende. L’opponente dedu-ceva, tra l’altro, l’illegittimità della cartella per difetto di motivazione,la mancata allegazione dell’atto presupposto e la difformità tra ilprovvedimento indicato in cartella e quello effettivamente emessodalla Corte di appello. Si costituivano l’Agenzia delle Entrate — Ri-scossione, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA].p.a., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con decreto emesso ai sensidell’art. 171-bis c.p.c. in data 12 dicembre 2024, il giudice rilevavad’ufficio la questione circa la propria competenza e assegnava alleparti termine per il deposito di memorie integrative, differendol’udienza.All’udienza del 17 luglio 2025 il Tribunale, sciogliendo la riserva,ha dichiarato l’incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace,rilevando che si tratta di opposizione all’esecuzione di valore pari ad€ 3.120.Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento dicompetenza ai sensi degli artt. 42 e 47 c.p.c., denunciando la viola-zione degli artt. 7, 9, 25, 27 e 28 c.p.c. e deducendo che la compe-tenza spetta al tribunale in ragione della materia. L’Agenzia delleEntrate — Riscossione e la [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svoltomate. La Procura Generale ha rilevato che la cartella riguarda il pa-gamento di spese di giustizia (in particolare, appunto, somme dadevolvere alla cassa delle ammende) e che si tratta di materia la cuicognizione è devoluta in via funzionale al tribunale ordinario, richia-mando Cass. n. 10395 del 2016. La ricorrente ha depositato memo-ria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorso è stato notificato alle controparti presso l’Avvocaturagenerale dello Stato ad un indirizzo PEC errato, ma non è necessario2 di 4Numero registro generale 16240/2025Numero sezionale 377/2026ordinare la rinnovazione all’indirizzo corretto, poiché il ricorso è statoNumero di raccolta generale 9609/2026comunque notificato anche presso gli avvocati che le assisDtaota npuob blnicaezlio ne 15/04/2026giudizio di merito.2. – È infondata l’eccezione di tardività del rilievo d’ufficio dell’in-competenza per valore, formulata sulla base del nuovo testo dell’art.38 c.p.c., come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n.164/2024. Infatti, l’accesso agli atti di causa attesta ciò che si è giàanticipato nel descrivere lo svolgimento del processo: la questione èstata rilevata con il decreto previsto dall’art. 171-bis c.p.c. Nonostano a tale statuizione i precedenti salienti di questa Corte: nellafattispecie decisa da Cass. n. 3217 del 2025, in tale decreto il giudicesi era limitato a sollevare perplessità circa la propria competenza;nella fattispecie decisa da Cass. n. 34522 del 2025, il rilievo dellaquestione aveva luogo in un’udienza fissata successivamente allaprima.3. – Nel merito, il ricorso è fondato.L’ordinanza impugnata si limita a rilevare che si tratta di opposi-zione all’esecuzione di valore pari a € 3.120 ed a dichiarare l’incom-petenza per valore del tribunale in favore del giudice di pace, senzaconsiderare la natura della pretesa creditoria portata dalla cartellaopposta, né affrontare il profilo della competenza per materia. Dallacartella di pagamento risulta però, come detto, che la pretesa credi-toria concerne una somma da corrispondere alla cassa delle am-mende. Si tratta quindi di spese di giustizia, il cui recupero coattivoè disciplinato dal d.p.r. n. 115 del 2002.In relazioni a tali fattispecie, questa Corte ha affermato che «lacontroversia di opposizione all'esecuzione diretta a contestare l'esi-stenza del titolo esecutivo, che venga introdotta contro una cartellaesattoriale emessa […] su richiesta di iscrizione a ruolo pervenuta[…] da un ufficio giudiziario [….] spetta nel merito alla competenzaper materia del tribunale e non può, nemmeno ratione valoris, spet-tare mai al giudice di pace, in quanto il giudizio sul merito della3 di 4Numero registro generale 16240/2025Numero sezionale 377/2026pretesa ipoteticamente posta in esecuzione rientrerebbe nella com-Numero di raccolta generale 9609/2026petenza per materia del tribunale» (Cass. n. 10395 del 201D6at)a .p ubblicazione 15/04/2026Il principio, benché formulato in quella sede con riferimento alladiversa fattispecie dei compensi per patrocinio a spese dello Stato eall'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, riposa su una ratio tale dapoter essere estesa analogicamente anche al presente caso di spe-cie, in modo tale che, in materia di recupero di spese di giustizia, lacognizione della pretesa creditoria sottostante al titolo esecutivo èzione all’esecuzione, la quale investe l’an della pretesa e dunque in-volge la medesima materia, non può essere radicata dinanzi al giu-dice di pace. La presenza di un criterio di competenza per materia,ancorché così accreditato analogicamente in via giurisprudenziale,esclude il criterio di competenza per valore. Le conclusioni della Pro-cura Generale convergono sostanzialmente con questa imposta-zione.Viceversa, non entra in gioco la competenza residuale del tribunalein materia di imposte e tasse ai sensi dell’art. 9, comma 2, c.p.c.Infatti, le spese di giustizia sono crediti pubblicistici di natura nontributaria.4. - La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tri-bunale di Roma, dinanzi al quale rimette le parti con termine di leggeper la riassunzione. Spese al merito. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale rimette le parti con termine di legge per lariassunzione. Spese al merito.Così deciso in Roma, il 17/02/2026.Il PresidenteGIUSEPPE TEDESCO4 di 4