CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 17762/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania 6/7/2022, indicata in epigrafe, con la quale, dichiarata la prescrizione del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è stata riformata in punto pena quella di condanna del Tribunale cittadino per il restante reato di furto aggravato di energia elettrica, con la recidiva reiterata e specifica (in Riposto, il 18/10/2013); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al merito, giustificato con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie con riferimento alla fruizione dell'energia con abbattimento dei relativi costi in favore dell'immobile dell'imputato, oltre che coerenti con i principi di matrice giurisprudenziale (sez. 5, n. 24592 del 30/4/2021, Bellafiore, Rv. 281440-01, in cui si è precisato che risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi; sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438-01), consapevolezza che, nella specie, la Corte territoriale ha tratto proprio dall'elevato (74,6%) abbattimento dei consumi, rispetto a quelli effettivi; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ivo oFPCY:rr \-\-1\ IN C