CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15700/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 18681/2021R.G. proposto da E – [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentat a e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso ( PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 65/01/2021, depositata il 7.01.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Cosenza accoglieva parzialmente il ricorso proposto da lla E –[OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento, per imposte Oggetto: Tributi dirette e IVA, in relazione all’anno 2013, con il quale era stato rideterminato il reddito d’impresa; - con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva l ’appello proposto da ll’Agenzia delle entrate e rigettava quello incidentale proposto dalla contribuente; - la contribuent e impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] -Con il primo motivo di ricorso, la contribuent e deduce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., per violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972; -con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 2729 cod. civ., 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972; -con il terzo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972; - in via preliminare, occorre rilevare la contribuente ha successivamente depositato not a del 9.08.2024 e memoria del 4.01.2025, con le quali ha chiesto di dichiarare l’ estinzione del giudizio, essendosi avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l. n. 197 del 2022, e ha allegato la relativa domanda trasmessa all’Agenzia delle entrate, la ricevuta riguardante i l pagamento della prima rata e la comunicazione dell’Agenzia delle entrate che ha confermato la regolarità della domanda di definizione e del versamento della prima rata; - ciò premesso, l ’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif., stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”; -a seguito della presentazione da parte della contribuente dell’istanza sopra indicata e della ricevuta di pagamento della prima rata, quindi, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate; - l a declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso