CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10134/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
deiPortoghesi n. 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, chela rappresenta e difende ex lege;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il domicilio digitaledell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende,unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 807/2022, depositata il 15/6/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 807/2022 depositata il 15/6/2022, la CommissioneTributaria Regionale della Toscana, accolto l’appello principale dell’ AgenziaNumero registro generale 1938/2023Numero sezionale 8936/2025Numero di raccolta generale 10134/2026Data pubblicazione 19/04/2026delle Entrate Riscossione e parzialmente quello incidentale di FeliceNapolitano, ha annullato parzialmente l’avviso di intimazione n.13620199004486513000 oggetto di impugnazione, con riguardo allecartelle di pagamento presupposte n. 13620100003144955000 (conesclusione delle sanzioni pecuniarie), n. 13620110004840669000 (conesclusione delle sanzioni pecuniarie), n. 13620110013606832000 (conesclusione delle sanzioni pecuniarie), n. 13620120003658138000, n.13620130005439067000, n. 13620140008419906000, n.13620150002163817000, n. 13620160002724123000, n.13620160009149312000 e n. 13620180004928989000, oltre a dichiarareprescritte le pretese portate dalle cartelle n. 13620080006546971000 e n.13620130003414301000 e, limitatamente alle sole sanzioni, le cartelle n.13620100003144955000, n. 13620110004840669000 e n.13620110013606832000, limitatamente alle sole sanzioni.Contro la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate ed il [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato con successivamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va anzitutto dichiarata l’estinzione parziale del giudizio ex art. 12-bis d.l. n. 84/2025 (inserito in sede di conversione in legge n. 108/2025),in relazione alle cartelle n. 13620100003144955000, n.13620110004840669000, n. 13620110013606832000, n.13620120003658138000, n. 13620130005439067000, n.13620140008419906000, n. 13620150002163817000, n.13620160002724123000, n. 13620160009149312000, n.13620180004928989000, n. 13620130003414301000, avendo ilcontribuente documentato, ai fini dell’estinzione legale, la dichiarazionedel 16/3/2023 di adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231e ss., legge 29 dicembre 2022, n. 197, la comunicazione dell’Agenzia delleEntrate-Riscossione e la documentazione attestante il versamento dellaNumero registro generale 1938/2023Numero sezionale 8936/2025Numero di raccolta generale 10134/2026Data pubblicazione 19/04/2026prima rata (cfr. documentazione allegata al controricorso ed alla memoriadel contribuente).2. Il giudizio prosegue invece per la cartella n.13620080006546971000, esclusa dalla cd. rottamazione.3. Col primo motivo di ricorso, si censura la statuizione relativaall’ammissibilità dell’eccezione di invalidità della notifica dellacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per motivazioneapparente e violazione degli artt. 24 e 57 d.lgs. 546/1992, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4 e num. 3, cod. proc. civ.3.1. La censura è, sotto il primo profilo, infondata.3.1.1. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.13248/2020; 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez. U. 8053/2014).3.1.2. Non è, però, questo il caso di specie, avendo il giudice diappello dato conto delle ragioni per cui ha escluso l’inammissibilitàdell’eccezione di nullità della notifica della comunicazione preventiva diipoteca, non ravvisando il dedotto ampliamento del thema decidendum,tanto in primo quanto in secondo grado (cfr. pgg. 5-6 sentenzaimpugnata).3.1.3. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difettodi sufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degliNumero registro generale 1938/2023Numero sezionale 8936/2025Numero di raccolta generale 10134/2026Data pubblicazione 19/04/2026elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).3.2. La censura è fondata quanto alla prospettata violazione di legge,in relazione al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3,cod. proc. civ.3.2.1. In effetti, il contribuente, il quale aveva fondato l’opposizioneall’intimazione di pagamento sull’eccezione di prescrizione per omessanotifica degli atti presupposti, a seguito della produzione - da parte diADER - della documentazione diretta a dimostrare l’interruzione dellaprescrizione, ha sì contestato l’invalidità della notifica di taluni di questisede di memoria illustrativa ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992, depositata indata 8/10/2020, dieci giorni prima dell’udienza del 19/10/20 (cfr. pg. 18memoria illustrativa, riprodotta nel ricorso).3.2.2. Ebbene, nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzionedella domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indaginesul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione deipresupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che ilcontribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primogrado, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizidi invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo conla presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n.546 del 1992, esclusivamente in caso di "deposito di documenti nonconosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" (cfr.Cass. 18160/2025, che richiama Cass. 23856 e 2083 del 2024, 16803 del2017, 15051 del 2014).3.2.3. In questo contesto, la "memoria illustrativa" di cui all'art. 32,comma 2, della legge sul processo tributario (analogamente alla funzionesvolta dalle comparse conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c.: cfr. Cass. nn.Numero registro generale 1938/2023Numero sezionale 8936/2025Numero di raccolta generale 10134/2026Data pubblicazione 19/04/202621844 del 2010, 19894 del 2005) ha la sola funzione di illustrare,mediante lo svolgimento di argomentazioni giuridiche, i motivi diimpugnazione e le eccezioni già proposte dalle parti, e non anche diintrodurre nuovi temi di indagini in ordine ai quali non risulta ritualmenteinstaurato il contraddittorio.La differente funzione alla quale rispettivamente provvedono la"memoria integrativa" e le "memorie illustrative" è di immediatapercezione laddove si ponga mente che, mentre la "integrazione di motividi ricorso" è consentita entro i 60 giorni dalla notizia dell'avvenutodeposito dei nuovi documenti non precedentemente conosciuti (art. 24,comma 2), sicché essendo facoltizzate le parti alla produzionedocumentale "fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione"(D.L.vo n. 546 del 1992, art. 24, comma 1 e art. 32, comma 1), èprevisto, a garanzia del contraddittorio, che la parte interessata possachiedere il rinvio della udienza di trattazione, ove già fissata, per proporrenuovi motivi od eccezioni, diversamente le "memorie illustrative" possonoessere presentate fino a dieci giorni liberi prima della trattazione, inquanto presuppongono l'esaurimento dell'attività difensiva volta a definirecompiutamente il thema decidendum, dovendo in conseguenza negarsialla "memoria illustrativa" anche un'eventuale funzione surrogatoria della"memoria integrativa".3.2.4. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità dell’eccezione di invaliditàdella notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, in quantosollevata, per la prima volta, nella memoria illustrativa ex art. 32d.lgs.546/92, anziché presentando memoria integrativa ex art. 24 delmedesimo decreto, come era onere del contribuente, alla stregua dei surichiamati principi.Ricorre, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 24 d.lgs. 546/92, datol’illegittimo ampliamento del thema decidendum, in conseguenza del qualeil giudice di appello non avrebbe dovuto esaminare la contestazioneNumero registro generale 1938/2023Numero sezionale 8936/2025Numero di raccolta generale 10134/2026Data pubblicazione 19/04/2026relativa alla invalidità della notifica della comunicazione preventiva diipoteca.4. Col secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 58, 59 e 60d.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod.proc. civ., con riferimento alla decisione del giudice di appello di dichiarareinvalida la notifica della comunicazione preventiva n.1367620160000052000, effettuata col rito cd. degli irreperibili,erroneamente ritenendo che non ne ricorressero i presupposti, per nonaver il messo notificatore dato atto delle ricerche effettuate perconsegnare il plico al destinatario.4.1. La censura è assorbita, per effetto dell’accoglimento delprecedente motivo e, quindi, della ritenuta inammissibilità dell’eccezionedi invalidità della notifica della suddetta comunicazione preventiva.5. Col terzo motivo di ricorso si espone la violazione dell’art. 2943 c.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver ilgiudice di appello ritenuto prescritte le pretese fiscali di cui alle cartelle dipagamento richiamate nella comunicazione di iscrizione ipotecaria, sulpresupposto – contestato nelle precedenti censure - che la notifica diquesta comunicazione fosse invalida e, quindi, inidonea ad interrompere ildecorso del termine.5.1. Il motivo è fondato.5.2. La CTR, dopo aver ritenuto valida la notifica della cartella n.13620080006546971000 relativa al tributo IVA (cfr. pg. 4 sentenzaimpugnata), ha giudicato prescritta la relativa pretesa (cfr. pg. 14sentenza impugnata, sub par. 8.4.1.), per effetto dell’inutile decorso deltermine prescrizionale decennale dalla data di notifica dell’atto riscossivo(11/11/08) a quella di notifica dell’intimazione di pagamento impugnata(19/12/19), ciò sul presupposto che non fosse valida la notifica dellacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 28/5/2016 e che,Numero registro generale 1938/2023Numero sezionale 8936/2025Numero di raccolta generale 10134/2026Data pubblicazione 19/04/2026pertanto, l’atto non fosse idoneo ad interrompere la prescrizione delcredito tributario (cfr. pgg. 7-8 sentenza impugnata, sub par. 6.1.-6.7).5.3. Ebbene, non potendo, invece mettersi in discussione la notificadel richiamato atto interruttivo del 2016, data l’inammissibilità dellarelativa eccezione (per quanto già detto in sede di primo motivo diricorso), si impone l’accoglimento del motivo.5.4. Non essendovi questioni di fatto da analizzare, la causa puòessere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., colrigetto dell’eccezione di prescrizione e, con essa, del ricorso delcontribuente in relazione alla cartella n. 13620080006546971000.6. Le spese di tutti i gradi vanno compensate, avuto riguardo allaparziale estinzione del giudizio quale effetto dell’accesso ad istituto didefinizione agevolata rientrante nella disponibilità della contribuente. P.Q.MLa Corte, dichiara il parzialmente estinto il giudizio in relazione alle cartellen. 13620100003144955000, n. 13620110004840669000, n.13620110013606832000, n. 13620120003658138000, n.13620130005439067000, n. 13620140008419906000, n.13620150002163817000, n. 13620160002724123000, n.13620160009149312000, n. 13620180004928989000, n.13620130003414301000; accoglie, nel resto, il ricorso, cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso delcontribuente con riferimento alla cartella n. 13620080006546971000;compensa tra le parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 16 dicembre 2025.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO