CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02599/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] - soggetto in espiazione della pena di anni tre di reclusione, inflittagli per il reato di bancarotta fraudolenta, posto in essere il 21/06/2017 - la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo unicamente il vizio di violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b), in relazione agli artt. 111 Cost., 178 e 179 cod. proc. pen., per mancato avviso al difensore stesso - restato assente alla prima udienza a causa di un legittimo impedimento - della data fissata per la celebrazione della successiva udienza. 3. Il ricorso è inammissibile, dovendosi ricordare che l'interesse ad impugnare - previsto in linea generale dall'art. 568 comma 4 cod. proc. pen. - non coincide con la mera pretesa, di natura solo teorica e formale, alla asserita esattezza giuridica della decisione, laddove manchino riflessi in punto di utilità concreta per il proponente; ciò in quanto l'impugnazione deve essere sempre finalizzata al conseguimento di un risultato favorevole, che sia anche indirettamente utile all'impugnante (Sez. 7, n. 21809 del 18/12/2014, dep. 2015, Letorri, Rv. 263538 - 01; così anche Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172 - 01, a mente della quale: «L'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante»). Nel caso di specie, invece, il ricorrente non chiarisce quale sia - a fronte di un provvedimento di natura favorevole - il concreto interesse a dedurre l'omesso avviso riguardante la data del rinvio. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08 g