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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03337/2026

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25776-2022 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 289/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/04/2022 R.G.N. 381/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di garanzia R.G.N.25776/2022 Cron.

Rep.

Ud.25/11/2025

1. La C orte di appello di Firenze ha respin to il gravame dell’INPS e confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’Istituto a corrispondere al lavoratore, dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]., società sottoposta ad amministrazione straordinaria, il pagamento dell’importo richiesto a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR).

A fondamento della decisione, dopo aver accertato il rapporto di lavoro controverso in causa, ha a rgomentato , altresì,con richiamo a un precedente di questa Corte (Cass. n. 15589 del 2017),che, ai fini dell’operatività della regola di cui all’art. 2116 c.c., non rilevava l’adempimento dell’obbligazione contributiva.

2. L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un motivo di censura, illustrato da memoria.

Resiste la parte privata con controricorso, egualmente illustrato da memoria.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 297 del 1982 con riferimento all’art. 2114 c.c.,per avere la Corte di appello ritenuto sufficiente l’accertamento del rapporto di lavoro nel giudizio fallimentare di cui l’INPS non aveva fatto parte.

3.1. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità poiché le censure, a tacer d’altro, non si confrontano specificamente con il decisum.

La Corte territoriale ha fatto un autonomo accertamento del rapporto di lavoro, ricavandolo anche - e non solo - dall’accertamento in sede fallimentare (v. terza pag ina della sentenzaimpugnata).

I giudici dimostrano di esaminare i «documenti prodotti» e ricavano dagli stessi l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società [OSCURATO:SOCIETA]. dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2012.Tale rapporto è avvalorato anche dal modello SR 52, sottoscritto dal responsabile della procedura concorsuale.

È in questa prospettiva, dunque, che i giudici d’appello hanno valutato l’accertamento contenuto nel decreto del Tribunale di Arezzo, corroborandolo con ulteriori evidenzee, dunque, nel contesto di un ragionamento più ampio e di un apprezzamento complessivo degli elementi probatori che le censure, incentrate essenzialmente sul profilo della non vincolatività del “giudicato” fallimentare, non valgono a incrinare efficacemente.

4. Con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. - è dedotta laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 2, primo e ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, in riferimento agli artt. 2114, 2115 e 2116 c. c. e all’art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La sentenza d’appello meriterebbe censura per avere riconosciuto la tutela del F ondo nonostante l’intervenuta prescrizione dei contributi,con conseguente non operatività del principio di automaticità delle prestazioni exart. 2116 c.c.

4.1. I l secondo motivo è infondato.

Come ribadito da questa Corte, in recenti pronunce aventi ad oggetto un analogo contenzioso ( C ass. nn. 23591 e 24807 del 2025) e che sviluppano i principi già espressi da Cass. n. 15589 del 2017, con riferimento alle prestazioni economiche a carico del Fondo di Garanzia, «deve escludersi che il diritto del lavoratore resti condizionato all’effettivo adempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligazione contributiva, o alla mancata prescrizione della stessa, qualora non adempiuta».

Il principio di automaticità delle prestazioni, sancito dall'art.2116 c.c. (in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati dal datore di lavoro), così come interpretato dallaCorte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trova infatti applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola di carattere generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi(Cass. n. 27427 del 2020).

Alcuna limitazione, derivante dalla prescrizione dei contributi, sussiste in relazione alla prestazione di competenza del Fondo di Garanzia (v. anche in motivazione Cass. n.25175 del 2025, punto 10.5) , in difetto di specifica indicazione normativa, diversamente dalle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, in relazione alle quali vige, invece, il principio di «parziale automaticità» (così Cass. n. 15589 cit.).

Per queste ultime, infatti, l'art. 27, comma 2, del R.D.L. n. 636 del 1939 (come modificato da ultimo dalD.L. n. 267 del 1972, convertito in legge, con modificazioni, dallaL. n. 485 del 1972) stabilisce che il relativo requisito di contribuzione «si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, purché essi risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale».

Nel rinviare, per il resto, alle ampie argomentazioni dei precedenti citati, anche ai sensi dell’art. 118 disp.att. c.p.c., va ribadito che una limitazione delle prestazioni del Fondo di Garanzia entro il limite della prescrizione dei contributi «vanificherebbe la tutela contro l’insolvenza proprio nelle situazioni che in maniera più pressante reclamano l’intervento solidaristico prescritto dalla nostra Carta fondamentale e dal diritto dell’Unione europea»(in motivazione, Cass. n. 24807 del 2025, punto 2.7.delle Ragioni della decisione).

5. Per quanto innanzi, il ricorso va nel suo complesso rigettato, con le spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.0 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25776-2022 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 289/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/04/2022 R.G.N. 381/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di garanzia R.G.N.25776/2022 Cron. Rep. Ud.25/11/2025 1. La C orte di appello di Firenze ha respin to il gravame dell’INPS e confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’Istituto a corrispondere al lavoratore, dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]., società sottoposta ad amministrazione straordinaria, il pagamento dell’importo richiesto a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR). A fondamento della decisione, dopo aver accertato il rapporto di lavoro controverso in causa, ha a rgomentato , altresì,con richiamo a un precedente di questa Corte (Cass. n. 15589 del 2017),che, ai fini dell’operatività della regola di cui all’art. 2116 c.c., non rilevava l’adempimento dell’obbligazione contributiva. 2. L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un motivo di censura, illustrato da memoria. Resiste la parte privata con controricorso, egualmente illustrato da memoria. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 297 del 1982 con riferimento all’art. 2114 c.c.,per avere la Corte di appello ritenuto sufficiente l’accertamento del rapporto di lavoro nel giudizio fallimentare di cui l’INPS non aveva fatto parte. 3.1. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità poiché le censure, a tacer d’altro, non si confrontano specificamente con il decisum. La Corte territoriale ha fatto un autonomo accertamento del rapporto di lavoro, ricavandolo anche - e non solo - dall’accertamento in sede fallimentare (v. terza pag ina della sentenzaimpugnata). I giudici dimostrano di esaminare i «documenti prodotti» e ricavano dagli stessi l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società [OSCURATO:SOCIETA]. dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2012.Tale rapporto è avvalorato anche dal modello SR 52, sottoscritto dal responsabile della procedura concorsuale. È in questa prospettiva, dunque, che i giudici d’appello hanno valutato l’accertamento contenuto nel decreto del Tribunale di Arezzo, corroborandolo con ulteriori evidenzee, dunque, nel contesto di un ragionamento più ampio e di un apprezzamento complessivo degli elementi probatori che le censure, incentrate essenzialmente sul profilo della non vincolatività del “giudicato” fallimentare, non valgono a incrinare efficacemente. 4. Con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. - è dedotta laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 2, primo e ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, in riferimento agli artt. 2114, 2115 e 2116 c. c. e all’art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La sentenza d’appello meriterebbe censura per avere riconosciuto la tutela del F ondo nonostante l’intervenuta prescrizione dei contributi,con conseguente non operatività del principio di automaticità delle prestazioni exart. 2116 c.c. 4.1. I l secondo motivo è infondato. Come ribadito da questa Corte, in recenti pronunce aventi ad oggetto un analogo contenzioso ( C ass. nn. 23591 e 24807 del 2025) e che sviluppano i principi già espressi da Cass. n. 15589 del 2017, con riferimento alle prestazioni economiche a carico del Fondo di Garanzia, «deve escludersi che il diritto del lavoratore resti condizionato all’effettivo adempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligazione contributiva, o alla mancata prescrizione della stessa, qualora non adempiuta». Il principio di automaticità delle prestazioni, sancito dall'art.2116 c.c. (in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati dal datore di lavoro), così come interpretato dallaCorte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trova infatti applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola di carattere generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi(Cass. n. 27427 del 2020). Alcuna limitazione, derivante dalla prescrizione dei contributi, sussiste in relazione alla prestazione di competenza del Fondo di Garanzia (v. anche in motivazione Cass. n.25175 del 2025, punto 10.5) , in difetto di specifica indicazione normativa, diversamente dalle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, in relazione alle quali vige, invece, il principio di «parziale automaticità» (così Cass. n. 15589 cit.). Per queste ultime, infatti, l'art. 27, comma 2, del R.D.L. n. 636 del 1939 (come modificato da ultimo dalD.L. n. 267 del 1972, convertito in legge, con modificazioni, dallaL. n. 485 del 1972) stabilisce che il relativo requisito di contribuzione «si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, purché essi risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale». Nel rinviare, per il resto, alle ampie argomentazioni dei precedenti citati, anche ai sensi dell’art. 118 disp.att. c.p.c., va ribadito che una limitazione delle prestazioni del Fondo di Garanzia entro il limite della prescrizione dei contributi «vanificherebbe la tutela contro l’insolvenza proprio nelle situazioni che in maniera più pressante reclamano l’intervento solidaristico prescritto dalla nostra Carta fondamentale e dal diritto dell’Unione europea»(in motivazione, Cass. n. 24807 del 2025, punto 2.7.delle Ragioni della decisione). 5. Per quanto innanzi, il ricorso va nel suo complesso rigettato, con le spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.0 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a nor