CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24314/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALVITTI2026 TIZIANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2786 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUCAPIZZIGONI;- controricorrenti -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -Numero registro generale 2465/2024avverso la sentenza n. 250/2023 della CORTE D'APPELLO dNiu mero sezionale 2786/2026Numero di raccolta generale 24314/2026BRESCIA, depositata il 17/07/2023 R.G.N. 91/2023;Data pubblicazione 31/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PioveraMarcello adivano il tribunale di Bergamo per la condanna dellasocietà [OSCURATO:PERSONA], di cui erano stati dipendenti, alpagamento di una somma a titolo di elemento perequativoprevisto dall'articolo 46, lett. B), comma 3, del CCNL per ilpersonale dipendente da Società e consorzi concessionari diautostrade e trafori, come modificato dall’Accordo di rinnovo del4 agosto 2011, applicato al rapporto di lavoro.Il tribunale di Bergamo, con sentenza n. 30/2023, accoglievaintegralmente la domanda.La società proponeva ricorso in appello ribadendo che nonfosse dovuto l’elemento perequativo, essendo corrisposto untrattamento economico collettivo ulteriore rispetto a quantospettante per CCNL, costituito dal premio di produttività.Secondo la ricostruzione della società la finalità perseguitadall’art. 46, lett. B), comma 3 del CCNL, applicabile rationetemporis, era quella di garantire a tutti i dipendenti untrattamento aggiuntivo rispetto a quello base previsto dal CCNL,sempre che il datore di lavoro non provvedesse ad erogare, sottoaltra forma, un trattamento aggiuntivo, così come nella specie.La Corte d'appello di Brescia, con sentenza n. 250/2023,respingeva l'appello e ribadiva la doverosità dell’erogazioneNumero registro generale 2465/2024Numero sezionale 2786/2026dell’elemento perequativo e la sua autonomia rispetto alN upmreerom di iraoc colta generale 24314/2026Data pubblicazione 31/07/2026di produttività.1.1. La società ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza affidato a due motivi. Hanno resistito CecchettoManolo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], concontroricorso mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Parte ricorrente ha depositato le memorie.2. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo la società deduce, ai sensi dell’art. 360,n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 46, lett.B, comma 3, del CCNL per il personale dipendente da societàe consorzi concessionari di autostrade e trafori comemodificato dall’«Accordo di rinnovo» del 4 agosto 2011,nonché della “Disposizione transitoria” contenuta nell’art. 42,del CCNL del 21 dicembre 1990, in relazione agli artt. 1362 ess. c.c.1.1. Secondo l'assunto della società la Corte di appello, eprima ancora il Tribunale di primo grado, avrebberoerroneamente interpreto l'articolo 46 lettera B) comma 3 delCCNL applicato.Il dato letterale della disposizione subordina l’erogazionedell'elemento perequativo, richiesto dai lavoratori ericonosciuto nei precedenti gradi di giudizio, alla sussistenzadi due elementi che devono necessariamente coesistere: lapresenza della contrattazione aziendale funzionale alladeterminazione del premio di produttività, dopo la novella delNumero registro generale 2465/2024Numero sezionale 2786/20261990 e, al contempo, la mancata fruizione di altri tratNtuammeroe dni rtaic colta generale 24314/2026Data pubblicazione 31/07/2026economici oltre a quanto spettante per il contratto collettivonazionale. Tale seconda condizione, secondo la società, nonsussiste nella specie avendo gli ex dipendenti percepitosomme ben più elevate dell’elemento perequativo, oltre itrattamenti contenuti nel CCNL.2. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la nullitàdella sentenza, ex art. 360, n. 4, c.p.c., per omessa pronunciain ordine al motivo di appello relativo alla rilevanza della“Disposizione transitoria” contenuta nell’art. 42, del CCNL del[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai fini della interpretazione dell’art. 46, lett. B,comma 3, del predetto CCNL, come modificato dall’«Accordodi rinnovo» del 4 agosto 2011.2.1. Secondo la ricostruzione di parte, sancendo l’irrilevanzadella disposizione transitoria, la Corte di appello avrebbeomesso di pronunciarsi in ordine al secondo motivo di appello,laddove la società aveva censurato la sentenza di primo gradoche aveva ritenuto derivante da accordi nazionali iltrattamento collettivo elargito autonomamente dalla società.3. I motivi, per i profili di connessione logico-giuridica,possono essere esaminati congiuntamente e sono incentratisull’interpretazione dell’art. 46, lett. b), co. 3 del CCNL 2011e sul momento in cui (quando) l’elemento perequativo possaessere corrisposto.3.1. In via preliminare, occorre ricordare che la denuncia diviolazione o falsa applicazione dei contratti o accordi collettividi lavoro, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., è parificatasul piano processuale a quella delle norme di diritto, ciòcomporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loroclausole in base alle norme codicistiche di ermeneuticanegoziale come criterio interpretativo diretto e non comeNumero registro generale 2465/2024Numero sezionale 2786/2026canone esterno di commisurazione dell'esattezza Neum edroe dil lraac colta generale 24314/2026Data pubblicazione 31/07/2026congruità della motivazione, senza più necessità, a pena diinammissibilità della doglianza, di una specifica indicazionedelle norme asseritamente violate e dei principi in essecontenuti, né del discostamento da parte del giudice di meritodai canoni legali assunti come violati o di una loroapplicazione sulla base di argomentazioni illogiche odinsufficienti (v. Cass. n. 6335/2014; Cass. n. 3521/2024,Cass. n. 1217/2025).3.2. Inoltre, è stato affermato, sempre in sede di legittimità,che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il sensoletterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattualeche costituiscono i canoni fondamentali sui quali si devebasare il procedimento ermeneutico, non sono ordinatisecondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmenteapprezzati dal giudice nella ricostruzione del significatodell’atto negoziale (Cass. n. 2996/2023; Cass. n.30141/2022).3.3. In riferimento al CCNL applicato al rapporto per cui ècausa, l’art. 46, lett. B) comma 3, nella versione successivaall’ Accordo di rinnovo del 4 agosto 2011, per quanto quirileva statuisce che “Ai fini della effettività della diffusionedella contrattazione collettiva di secondo livello, a favore deilavoratori dipendenti dalle aziende nelle quali non vieneesercitata la contrattazione di secondo livello e che nonpercepiscono altri trattamenti economici collettivi oltre aquanto spettante per il contratto collettivo nazionale, qualoranon si addivenisse ad un accordo entro i termini previsti dallaprocedura di cui al comma 2 del presente punto, saràcorrisposto a titolo di elemento perequativo una erogazioneNumero registro generale 2465/2024Numero sezionale 2786/2026pari al 3% del minimo tabellare e contingenza a decorNruemreero ddi aralc colta generale 24314/2026Data pubblicazione 31/07/202601/01/2012”.3.4. Il dato letterale della disposizione subordina l’erogazionedell'elemento perequativo richiesto dai lavoratori, ericonosciuto nei precedenti gradi di giudizio, alla sussistenzadi due elementi: la presenza della contrattazione aziendalefunzionale alla determinazione del premio di produttività,dopo la novella del 1990 (nella specie insussistente) e, alcontempo, la mancata fruizione di altri trattamenti economicioltre a quanto spettante per il contratto collettivo nazionale.È pacifico tra le parti che, per effetto del rinnovo degli anni’90, la determinazione e le modalità di erogazione del premiodi produttività sia stato demandato in via esclusiva allacontrattazione di secondo livello; parimenti pacifica è lacircostanza che nel caso di specie non sia mai giunto unaccordo di secondo livello.3.5. Parte ricorrente non indica espressamente, nell’attointroduttivo, gli errori compiuti dalla Corte di appello,limitandosi a contestare la genuinità dell’interpretazione edella valutazione effettuata.3.6. Parte controricorrente, invece, evidenzia come a frontedell’apparente errore denunciato ( come asseritamente“condizionare l’erogazione dell’elemento perequativoall’assenza di un contratto di secondo livello” la soluzioneofferta sia confermativa della sentenza di prime cure secondocui l’importo premiale pagato sia di derivazione nazionale(cfr. pag. 7 della sentenza di appello) e, quindi, riconducibileal CCNL; pertanto alcuna preclusione era da ravvisarsinell’erogazione dell’elemento perequativo e, al contempo,alcuna omissione in relazione alla pronuncia era stataNumero registro generale 2465/2024Numero sezionale 2786/2026commessa perché, secondo la ricostruzione oNupmeerroa dti ara,c colta generale 24314/2026Data pubblicazione 31/07/2026l’assenza di un accordo di secondo livello avrebbe legittimatol’erogazione dell’elemento perequativo.3.7. Del resto, a fronte della argomentazione a sostegno dellacarenza di prova della corresponsione indistinta a tutti ilavoratori del premio di produttività, contenuta in sede dicontroricorso, alcunché è stato eccepito dal ricorrente conpreclusione, in questa sede circa la valutazione della naturadi “trattamento collettivo” del premio a carattere ulteriore.4. Del resto per giurisprudenza costante la denuncia del viziomotivazionale dev'essere effettuata mediante la precisaindicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicitàconsistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di unsignificato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazionedei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioèconnotati da un'assoluta incompatibilità razionale degliargomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dalragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risultadalla sentenza (in termini, Cass. n. 15367/2024).Infatti, per risalente insegnamento, sia la denuncia dellaviolazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia di vizimotivazionali esigono una specifica indicazione - ossia laprecisazione del modo attraverso il quale si è realizzatal’anzidetta violazione e delle ragioni della insanabilecontraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - nonpotendo le censure risolversi, in contrasto conl'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizionedi una interpretazione diversa da quella criticata (tra leinnumerevoli: Cass. n. 18375/2006; Cass. n. 12468/2004;Cass. n. 22979/2004, Cass. n. 7740/2003; Cass. n.12366/2002; Cass. n. 11053/2000).Numero registro generale 2465/20245. Nella specie parte ricorrente, pur invocando la violazionNeu mero sezionale 2786/2026Numero di raccolta generale 24314/2026dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 ss. c.c., non indicaData pubblicazione 31/07/2026quali gli eventuali errori compiuti, e non offre gli elementidistintivi di siffatta erroneità, utili alla valutazione richiesta.In definitiva, le doglianze in scrutinio si risolvonosostanzialmente in una critica dell'esito dell'interpretazionecui è pervenuta la Corte di Appello; si tratta, perciò, di unacensura di merito, che non può trovare ingresso nel giudiziodi legittimità (così Cass., Sez. Un., n. 9839/2021).6. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.7. La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segue ilcriterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.8.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U.n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain € 200,00 per esborsi ed € 5500,00 per compensiprofessionali, oltre rimborso forfettario delle spese generalinella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, conAi sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 04 giugno 2026.Numero registro generale 2465/2024Numero sezionale 2786/2026La PreNusmidereo ndi traec colta generale 24314/2026Data pubblicazione 31/07/2026Margherita [OSCURATO:PERSONA]