CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 21181/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede, è stata rideterminata la pena al medesimo irrogata per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità, è del tutto generico, limitandosi alla mera declinazione di censure che non si confrontano in alcun punto con il percorso giustificativo reso nella sentenza impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente