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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 21181/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede, è stata rideterminata la pena al medesimo irrogata per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità, è del tutto generico, limitandosi alla mera declinazione di censure che non si confrontano in alcun punto con il percorso giustificativo reso nella sentenza impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede, è stata rideterminata la pena al medesimo irrogata per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità, è del tutto generico, limitandosi alla mera declinazione di censure che non si confrontano in alcun punto con il percorso giustificativo reso nella sentenza impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21181/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris