CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13326/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 1953/2022 depositata il22/08/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere creditrice dell’impresa individualeCarrozzeria [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 1.089,00, inforza di accordo tra [OSCURATO:PERSONA] (compagnia assicurativa dellaricorrente) e la carrozzeria incaricata delle riparazioni della vettura diproprietà della stessa Lanzi, ha ottenuto dal Giudice di Pace di AlmennoNumero registro generale 5473/2023Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13326/2026Data pubblicazione 08/05/2026San Salvatore il decreto ingiuntivo n. 07/2024 per l’importo di € 1.089,00,oltre accessori.Avverso tale decreto ha proposto opposizione l’impresa individualeCarrozzeria [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bergamo, con sentenza n. 721/2019, ha accoltol’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.Nei confronti di tale sentenza ha proposto appello la Lanzi, contestandol’errata valutazione delle prove ed in particolare l’omessa valutazione dellerisultanze emergenti dall’istruttoria orale.Si è costituita in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], eccependopreliminarmente l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. econtestando comunque nel merito le allegazioni e domandedell’appellante, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.Con sentenza n. 1953/2022 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato d’ufficiol’inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 113, comma 2, e 339,comma 3, c.p.c., ritenendo che il valore della causa (inferiore ad €1.100,00) non consentisse la proposizione del gravame promosso dallaLanzi, non attenendo ad alcuno dei motivi in base ai quali potevano essereimpugnate le sentenze da decidere secondo equità.La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla Lanzi, conricorso fondato su un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Non sono state depositate memorie per l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanzadecisoria nei sessanta giorni.MOTIVI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso denunzia “nullità della sentenza ai sensidell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazionedell’art. 10 c.p.c. sui criteri di determinazione del valore della causa,dell’art. 113 c.p.c., comma 2 per cui il Giudice di Pace decide secondoNumero registro generale 5473/2023Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13326/2026Data pubblicazione 08/05/2026equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, e per violazione ofalsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3, per cui le sentenze delGiudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell’articolo 113c.p.c., secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazionedelle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali ocomunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.A sostegno dello stesso, il ricorrente ha esposto che il Tribunale diBergamo avrebbe erroneamente interpretato l’art. 113, comma 2, c.p.c.,nel momento in cui ha valutato in € 1.089,00 il valore della causa,limitandosi a prendere in considerazione la sorte capitale portata daldecreto ingiuntivo e non anche l’importo dovuto a titolo di interessi, aisensi dell’art. 10 c.p.c.2. Il ricorso è inammissibile, in quanto redatto “per assemblaggio”,mediante giustapposizione di documenti riprodotti nella loro integralità e,dunque, in violazione del principio di autosufficienza, (rilevando come ben55 delle 61 pagine complessive del ricorso siano costituite dallapedissequa riproduzione dei pregressi atti di causa).In proposito si ricorda come questa Corte abbia indicato che «Ilricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie didocumenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione delprincipio di autosufficienza, il quale postula che l’enunciazione dei motivi edelle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguisticoorganizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi eperiodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell’attosiano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo,non può essere demandato all’interprete di ricercare gli elementi rilevantiall’interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo unaconnessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte»(cfr Cass. Sez. 1, n. 33353 del 30/11/2023, Rv. 669663 – 01; nelmedesimo senso, Cass. Sez. L., n. 26837 del 25/11/2020, Rv. 659630 –Numero registro generale 5473/2023Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13326/2026Data pubblicazione 08/05/202601; Cass. Sez. 6 - 3, n. 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771 – 01, ove siribadisce che «Il ricorso per cassazione redatto per assemblaggio,non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, perestrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi»).3. Non vi sono margini per statuire sulle spese stante l’inerziaprocessuale dell’intimata, ciò che preclude anche la possibilità di emetterestatuizioni di condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 28 aprile 2026.Il Presidente