CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 11640/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la sua istanza didetenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione a peneconcorrenti in corso di espiazione e, con un unico, articolato motivo, denuncia che il Giudicespecializzato avrebbe negato l’accesso ai benefici sulla scorta di una motivazione errata(perché fondata su quanto segnalato dalla locale Questura, non riscontrato nel certificato deicarichi pendenti) ed è pervenuto alla formulazione di un ingiustificato giudizio prognosticosfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati, nonostante la sua irreprensibile condottain Istituto;ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione dellemisure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistraturadi sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza delcondannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne ilreinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01);ricordato che anche nel caso dell’affidamento in prova il giudice, basandosi sullerelazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, masenza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sullasua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alleistanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato;ritenuto che è nell’alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza che,difatti, ha espressamente preso in esame le risultanze del trattamento, di segno opposto aquelle sunteggiate nel ricorso, segnalando le plurime violazioni delle prescrizioni inerenti allaprecedente misura di affidamento in prova, poi revocata, la circostanza che il luogo dipossibile esecuzione della misura alternativa è ubicato nello stesso rione in cui risiedonosoggetti pregiudicati con cui in passato egli ha commesso reati, infine l’appartenenza ad ungruppo criminale interessato a una sanguinosa faida locale e, con motivazione esente daprofili di illogicità, le ha ritenute di pregnanza tale da giustificare il diniego del provvedimentodi ammissione alle misure astrattamente concedibili;considerato che, in tale valutazione quel giudice non ha affatto ancorato il diniego allamancata prova del ravvedimento, non avendo fatto coincidere con quest’ultimo l’indice dirisocializzazione richiesto dall’art. 47 Ord. pen., né ha dato rilievo ostativo decisivo allagravità dei fatti commessi; piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questi elementil’evoluzione trattamentale del condannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, ègiunto – con valutazione discrezionale finale, insindacabile in questa sede – a un giudizioprognostico sfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso;ritenuto che si tratta di motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria, cui ilricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d’inficiarne la tenuta, sicchéil ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11640/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3297/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37391/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la sua istanza didetenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione a peneconcorrenti in corso di espiazione e, con un unico, articolato motivo, denuncia che il Giudicespecializzato avrebbe negato l’accesso ai benefici sulla scorta di una motivazione errata(perché fondata su quanto segnalato dalla locale Questura, non riscontrato nel certificato deicarichi pendenti) ed è pervenuto alla formulazione di un ingiustificato giudizio prognosticosfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati, nonostante la sua irreprensibile condottain Istituto;ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione dellemisure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistraturadi sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza delcondannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne ilreinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01);ricordato che anche nel caso dell’affidamento in prova il giudice, basandosi sullerelazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, masenza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sullasua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alleistanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato;ritenuto che è nell’alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza che,difatti, ha espressamente preso in esame le risultanze del trattamento, di segno opposto aquelle sunteggiate nel ricorso, segnalando le plurime violazioni delle prescrizioni inerenti allaprecedente misura di affidamento in prova, poi revocata, la circostanza che il luogo dipossibile esecuzione della misura alternativa è ubicato nello stesso rione in cui risiedonosoggetti pregiudicati con cui in passato egli ha commesso reati, infine l’appartenenza ad ungruppo criminale interessato a una sanguinosa faida locale e, con motivazione esente daprofili di illogicità, le ha ritenute di pregnanza tale da giustificare il diniego del provvedimentodi ammissione alle misure astrattamente concedibili;considerato che, in tale valutazione quel giudice non ha affatto ancorato il diniego allamancata prova del ravvedimento, non avendo fatto coincidere con quest’ultimo l’indice dirisocializzazione richiesto dall’art. 47 Ord. pen., né ha dato rilievo ostativo decisivo allagravità dei fatti commessi; piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questi elementil’evoluzione trattamentale del condannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, ègiunto – con valutazione discrezionale finale, insindacabile in questa sede – a un giudizioprognostico sfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso;ritenuto che si tratta di motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria, cui ilricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d’inficiarne la tenuta, sicchéil ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]