CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2022
Cassazione n. 45647/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Foggia, in data 13/12/2017, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata estorsione continuata ed aggravata, danneggiamento, detenzione e porto illecito di arma da fuoco, e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta alla base della condanna del prevenuto in ordine ai reati contestatigli, e su cui la difesa è tornata diffusamente con la memoria trasmessa in data 31.10.2022, sono formulati mediante la articolazione di censure non consentite in sede di legittimità: la stessa "intitolazione" dei motivi, infatti, che fa riferimento alla "erronea valutazione delle prove ...", evoca per l'appunto un approccio che è del tutto estraneo al catalogo dei vizi deducibili in cassazione contenuto nell'art. 606 cod. proc. pen.; i rilievi formulati in questa sede riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone); la Corte di Appello, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha preso in esame le doglianze difensive sottolineando come i rilievi articolati nell'atto di gravame fossero contraddetti dalle emergenze istruttorie e, in particolare, dalle risultanze delle intercettazioni ambientali che avevano fornito un riscontro decisivo alla ipotesi accusatoria (cfr., le espressioni richiamate a pag. 8 della sentenza impugnata su cui, peraltro, il ricorso non si sofferma); rileva dunque il collegio che il ricorso contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità e nella sottoposizione alla Corte di doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fati:i rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito operare risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità, fondata precipuamente sulle captazioni ambientali rilevate, sulle immagini estrapolate dalla telecamere di videosorveglianza di un locale adiacente, sulle intercettazioni delle conversazioni di natura confessoria dell'odierno ricorrente, nonché sulle convergenti dichiarazioni emerse dalle escussioni testimoniali; rilevato che anche il terzo motivo del ricorso è manifes:amente infondato avendo la Corte di Appello disatteso la richiesta difensiva volta al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo della assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso che, invero, nemmeno in questa sede la difesa ha avuto la possibilità di evidenziare; i giudici del gravame di marito hanno motivato in maniera non censurabile in questa sede non essendo d'altra parte inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle