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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09778/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha rigettato l'istanza ex art.671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ponendo l'accento sull'assenza di elementi dai quali desumere che i reati giudicati (art. 416-bis e art. 629 cod. pen. aggravato ai sensi dell' art. 7 L. n. 203 del 2001) siano espressione di un disegno unitario tenuto conto sia della distanza temporale e spaziale di commissione tra loro, sia della diversità di correi; Ritenuto, al riguardo, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitud ni programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primc reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essen2:iali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270074); Rilevato che, con specifico riferimento al rapporto tra il delitto associativo e i reati fine, questa Corte, applicando i principi fin qui enunciati, ha ritenuto ipotizzabile la continuazione tra gli stessi a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 271984); Considerato che le censure del ricorrente, oltre a sollecitare una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione, si fondano su un travisamento del principio di diritto fin qui enunciato.

Invero, la circostanza che i fatti gravitino attorno alla compagine associativa non comporta affatto che tutte le azioni compiute successivamente all'ingresso nel clan fossero legate dal nesso della continuazione poiché, per una previa ed unitaria programmazione ,sarebbe stato necessario provare che quei specifici delitti fossero stati programmati sin dal momento dell'adesione all'associazione criminosa;Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha rigettato l'istanza ex art.671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ponendo l'accento sull'assenza di elementi dai quali desumere che i reati giudicati (art. 416-bis e art. 629 cod. pen. aggravato ai sensi dell' art. 7 L. n. 203 del 2001) siano espressione di un disegno unitario tenuto conto sia della distanza temporale e spaziale di commissione tra loro, sia della diversità di correi; Ritenuto, al riguardo, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitud ni programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primc reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essen2:iali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270074); Rilevato che, con specifico riferimento al rapporto tra il delitto associativo e i reati fine, questa Corte, applicando i principi fin qui enunciati, ha ritenuto ipotizzabile la continuazione tra gli stessi a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 271984); Considerato che le censure del ricorrente, oltre a sollecitare una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione, si fondano su un travisamento del principio di diritto fin qui enunciato. Invero, la circostanza che i fatti gravitino attorno alla compagine associativa non comporta affatto che tutte le azioni compiute successivamente all'ingresso nel clan fossero legate dal nesso della continuazione poiché, per una previa ed unitaria programmazione ,sarebbe stato necessario provare che quei specifici delitti fossero stati programmati sin dal momento dell'adesione all'associazione criminosa;Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22
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