CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eelg OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma, escludendo detta aggravante e riducendo la pena. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta vizi di motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza, è manifestamente infondato, perché generico e assertivo, oltre che formulato secondo schemi di censura "in fatto", non consentiti in sede di legittimità, posto che la sentenza impugnata ha ben chiarito le prove sulla base delle quali è giunta a ritenere responsabile il ricorrente del delitto contestatogli (soprattutto la testimonianza della vittima e quella del teste di polizia giudiziaria, che ha visto direttamente le conseguenze dell'aggressione subita dalla persona offesa, al momento della ricezione della sua denuncia). Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il