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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27026/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ANTONIOche chiede l'accoglinnento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 2 marzo 2021 la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare di Palermo del 21 gennaio 2019.

L'imputazione riguardava tre ipotesi di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e della sua impresa EMA s.r.I., avvenute tra il 2015 ed il 2016.

In primo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto da due dei tre capi di imputazione ascrittigli (capi a e b) mentre in relazione al terzo (capo c), previa riqualificazione del fatto da estorsione a 'ragion fattasi', il Giudice dichiarava di non doversi procedere. [OSCURATO:PERSONA] era invece stato condannato alla pena di legge per uno dei due episodi in cui risultava coimputato con il [OSCURATO:PERSONA] (capo a) mentre per l'ulteriore tentata estorsione (capo c) era intervenuta, come nei confronti del coimputato, sentenza di non doversi procedere.

La Corte d'Appello, su ricorso del Procuratore Generale, ritornava alla qualificazione originaria per il capo c, affermando la responsabilità degli imputati, riteneva Massinnino responsabile anche per il capo b e rideterminava la pena per entrambi gli imputati, con applicazione della continuazione. 1.2 Avverso la sentenza d'appello proponevano distinti ricorsi per cassazione le difese degli imputati con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. 2.1 Con un primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamentava, in relazione al reato del capo b) la errata applicazione dell'art.629 cod. pen. in riferimento all'art.606 cod. proc. pen..

Si evidenziava il travisamento del significato delle conversazioni intercettate, da nessuna delle quali emergeva la minaccia o la pressione, nemmeno 'ambientale', giacché alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di assumere un lavoratore era seguito il diniego da parte di [OSCURATO:PERSONA], senza ulteriore reazione o rivalsa successiva.

Il pregresso rapporto di conoscenza tra i due interlocutori unitamente alla espressa esclusione di intendimenti diversi dalla collocazione lavorativa del conoscente da parte del [OSCURATO:PERSONA] costituivano circostanze concordanti tali da escludere qualsivoglia coartazione della persona offesa. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si lamentava in relazione al reato del capo c) la errata applicazione dell'art.629 cod. pen. in riferimento all'art.606 cod. proc. pen..

In primo luogo, nella narrazione del fatto mai emerge il nome o un collegamento implicito o esplicito ad [OSCURATO:PERSONA], che non viene menzionato dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] o da [OSCURATO:PERSONA], coimputato con il [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, ad escludere l'ingiustizia del profitto perseguito e conseguentemente la sussistenza del reato di estorsione milita la constata legittimità della pretesa patrimoniale avanzata dal creditore [OSCURATO:PERSONA] a mezzo di [OSCURATO:PERSONA].

Insussistente è poi qualsivoglia coazione psichica o compressione della libera determinazione della vittima [OSCURATO:PERSONA] la quale ha risposto con tono risoluto all'interlocutore.

Infine, nemmeno può configurarsi un danno di natura patrimoniale ai danni del [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di pagamento di un debito esistente. 2.3 Il terzo motivo si incentra sulla errata applicazione dell'art.56 cod. pen. giacché invece del tentativo andava riconosciuta la desistenza volontaria, essendo intercorsi otto mesi tra i fatti e l'arresto del [OSCURATO:PERSONA], periodo nel corso del quale l'imputato non ha ripetuto le condotte estorsive, a dimostrazione della desistenza. 2.4 Con il quarto motivo si contesta la sussistenza della concorsualità, non essendovi alcuna prova di un accordo o di un mandato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al crimine loro concorsualnnente ascritto. 2.5 Nel quinto ed ultimo motivo si contesta la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. e la insussistenza della aggravante dell'art.7 d.

I.vo 152/91.

La motivazione sul punto è apparente se non omessa poiché il riferimento a due sentenze di condanna non è sufficiente a dimostrare la sussistenza della aggravante. 3.1 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione adducendo i seguenti motivi.

Con il primo motivo si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione (art.606, comma 1, lett. b ed e) cod. proc. pen. in relazione all'ipotesi di tentata estorsione del capo a).

Infatti, i riferimenti adottati in sentenza per dimostrare un collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione allo specifico episodio (in particolare le telefonate intercorse tra i due nella seconda metà del mese di giugno 2015) nulla provano, alla luce del contenuto lecito e della assenza di riferimenti al [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo occorre la prova rigorosa che la violenza usata fosse effettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo.

Vi è poi un errore metodologico nella sentenza poiché la Corte d'appello, muovendo dalla valutazione negativa della personalità del ricorrente e dei suoi precedenti penali, ha desunto la responsabilità per il fatto ascritto al capo a) dai contatti telefonici tra i due correi nonostante in essi non venga mai menzionata nemmeno a livello progettuale la azione criminosa in contestazione.

Con il secondo motivo si contesta la qualificazione di estorsione accordata all'episodio descritto al capo c) di imputazione e si invoca il 'ritorno' a quella di 'ragion fattasi' ovvero esercizio arbitrario delle proprie ragioni che il giudice di primo grado aveva correttamente individuato alla luce del fatto che in definitiva, il pagamento che era stato richiesto al [OSCURATO:PERSONA] concerneva null'altro che una obbligazione effettivamente sussistente, liquida e pertanto esigibile dal titolare attivo della stessa, seppure loro tramite.

Con il terzo motivo si lamenta l'erroneità della applicazione della aggravante del metodo mafioso in relazione al capo c di imputazione, basata unicamente sulla nomea dell'imputato e sul notorio della presenza della criminalità organizzata nel contesto territoriale ove i fatti si sono verificati.

Con il quarto motivo si censura l'omessa motivazione in riferimento alla sussistenza della recidiva, consistita nella mera elencazione dei precedenti giudiziari del ricorrente, senza analisi effettiva e conseguente giustificazione dell'aumento del trattamento sanzionatorio conseguente. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata per le ragioni che si vanno ad esporre nella progressione determinata dai successivi capi di imputazione.

2. Il primo capo di imputazione, come noto, descrive un fatto di natura concorsuale ascritto oramai al solo [OSCURATO:PERSONA] alla luce del fatto, ribadito anche nella sentenza oggi impugnata, che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] da tale capo di imputazione è stato assolto in primo grado e per tale assoluzione non vi è stato alcun ricorso da parte del pubblico ministero competente.

Ciò premesso, il motivo formulato avverso tale capo della sentenza di condanna è manifestamente infondato.

Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] va per questa parte dichiarato inammissibile.

Con il primo motivo di ricorso infatti si chiede null'altro che una rivalutazione nel merito del materiale probatorio, operazione non consentita di fronte a questa Corte.

Anche se dedotta con riferimento alla erronea applicazione della legge penale (come nel caso di specie, con riferimento ad una pluralità di articoli del codice penale e delle norme penali speciali) oltre che del vizio di motivazione (peraltro, non specificamente indicato), la finalità dell'intero motivo è incentrato sulla asserita erroneità del giudizio di fatto.

In definitiva il ricorrente ripropone la propria versione, dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito in entrambi i gradi di giudizio.

Ma siamo in presenza di un duplice conforme apprezzamento di merito, sorretto sia in primo che in secondo grado da motivazioni particolarmente approfondite.

Come ripetutamente avvertito, non è compito della Corte di legittimità scegliere la ricostruzione dei fatti più plausibile.

L'equilibrio del sistema giurisdizionale ordinario italiano si caratterizza infatti, come ha efficacemente osservato acuta dottrina, radicata in specifica ed autorevole esperienza giudiziaria, nel senso che "a tale Istituzione è affidato il privilegio di dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, ma tale privilegio trova, nell'ordinamento, il proprio contrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato al giudice del merito; onde la soluzione legale e giusta della controversia deve essere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti".

Per questo le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sul materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606.3 c.p.p.).

E debbono essere considerate censure di merito, come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a 'vizi' diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua 'manifesta illogicità', dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che 'attaccano' la 'persuasività', "inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di 'puntualità', la stessa 'illogicità quando non 'manifesta', così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.

Tutto ciò è 'fatto', riservato al giudice del merito.

Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606.1 lett.

E), ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Corte che la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi).

In particolare, la motivazione della Corte d'appello non può essere definita 'omissiva' o 'apodittica e congetturale' (pg.3), perché dà conto puntuale delle censure e deduzioni difensive, le esamina analiticamente e le disattende con specifiche argomentazioni, previ richiami puntuali a risultanze probatorie non palesemente incongrue rispetto agli assunti che i Giudici di merito ne hanno tratto.

E' pertanto vano pretendere in questa sede una nuova valutazione del contenuto delle intercettazioni o, per altro verso, delle dichiarazioni rese dalle persone offese, così come richiedere una rinnovata considerazione della idoneità 'costrittiva' (pg.4) della condotta ascritta all'imputato.

Lo stesso ricorso per cassazione, è opportuno sottolineare, al di là della apodittica affermazione di apoditticità della motivazione (a fronte di una sentenza particolarmente dettagliata e redatta su 80 cartelle) non indica il vizio motivazionale enucleandolo dalla triade indicata nella lettera e) dell'art.606 cod. proc. pen., a testimonianza di una lagnanza carente dal punto di vista concettuale ed in definitiva confusa, per lo meno in relazione ai profili di legittimità che non riesce ad individuare.

3. Dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al primo capo di imputazione, per le ragioni sopradette, la sentenza della Corte d'Appello va annullata nel resto.

Incominciando dall'episodio descritto nel secondo capo di imputazione, oggetto dell'overturning da parte della Corte palermitana, si deve rilevare la insoddisfacente analisi compiuta in secondo grado del materiale probatorio che era stato giudicato insufficiente dal giudice per l'udienza preliminare di Palermo per pervenire ad una sentenza di condanna.

In linea di principio le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, come noto che la riforma in appello della pronuncia assolutoria di primo grado, nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio, suscettibile di scardinare il pronunciamento liberatorio, impone al giudice del gravame il rispetto della regula iuris del ricorso ad una motivazione c.d. rafforzata.

In verità, si è pure precisato, essa è necessaria tutte le volte in cui il giudice ritenga di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna.

Tale principio è ormai consolidato ed è parte integrante dell'ordinamento giuridico vivente; esso non opera invece nel caso di conferma della sentenza di primo grado perché in tale ipotesi la motivazione della decisione di appello si salda con quella precedente fino a formare un unico complesso argomentativo.

Quando il giudice deve fornire una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ratio decidendi di una sentenza di primo grado ed arrivare a spiegare altrettanto razionalmente perché ritiene di ribaltarla, deve indicare le ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado.

Ciò è infatti presupposto concettuale ineludibile dell'applicazione della regola BARD (beyond any reasonable doubt) atteso che l'art. 533 cod. proc. pen. è ormai diventato la regola fondamentale di giudizio (Sez.

U., n.14800 del 21 dicembre 2017, Troise, Rv.272480).

Ci si deve allora chiedere cosa debba intendersi per motivazione rinforzata.

Essa va individuata nell'apparato motivazionale dotato di "forza persuasiva superiore", pertanto idonea a conferire al decísum la maggiore solidità possibile.

Viene presupposta e si richiede innanzitutto una cautela decisionale, cioè un'attenzione valutativa ed una prudenza deliberativa per così dire maggiorate nella disamina di un certo istituto di diritto sostanziale o processuale ovvero di un determinato aspetto della vicenda sottoposta all'attenzione del giudice.

La Corte d'Appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.

Infatti, benché la trattazione svolta dal ricorrente nello specifico motivo di ricorso corra sul filo dell'inammissibilità, evidenziando circostanze di fatto per contrapporsi alla ricostruzione della sentenza impugnata, fa ugualmente emergere una carenza di fondo del provvedimento impugnato sotto il profilo motivazionale. [OSCURATO:PERSONA] per l'Udienza Preliminare aveva assolto l'imputato, per questa parte dell'imputazione, premettendo che "dall'ascolto integrale della conversazione intercorsa ... si percepisce abbastanza agevolmente che ... [OSCURATO:PERSONA] ... consapevole della nomea che lo accompagnava, ... si preoccupava innanzitutto di evitare che la propria richiesta venisse equivocata dal proprio interlocutore".

L'ascolto della registrazione era necessaria proprio perché era "necessario un attento vaglio circa l'effettiva presenza di un contenuto minatorio legato alla richiesta stessa che, come già detto sopra, può essere anche velato o larvato" (pg.14).

All'esito dell'ascolto e di una attenta analisi il giudice era pervenuto alla conclusione assolutoria a dimostrazione di quanto egli stesso aveva ancora considerato nella premessa, vale a dire che "non ogni richiesta proveniente da un soggetto mafioso può per ciò solo connotarsi di rilevanza penale e configurarsi come estorsione".

Lo scrupolo giudiziale nel caso concreto è stato massimo: avendo colto che l'essenza della valutazione derivava dal tono e dal contesto ("c'est le ton qui fait la musique" è un vecchio adagio d'oltralpe) il giudice dell'udienza preliminare ha esercitato il massimo scrupolo, liberandosi dalla neutralità della trascrizione (in cui è il lettore ad aggiungere il tono che i propri convincimenti -o i proprio pregiudizi- gli suggeriscono) per attingere all'unica fonte fedele, la registrazione.

Non pare che altrettanto sia stato fatto a livello di Corte d'appello dove la rilettura del dialogo pare frutto di una mera rilettura, appunto del testo della conversazione.

Ciò si desume chiaramente dal modo in cui il tessuto della conversazione viene riportato nelle due sentenza e dalla ricchezza di riferimenti alle impressioni sonore (cioè al tono) che si trova nella sentenza del primo giudice, a differenza della seconda, dove sono del tutto assenti.

Addirittura, si giunge in un passaggio della decisione d'appello (pg.61) a svalorizzare l'elemento della 'mortificazione' (evidentemente desunta dalla audizione diretta), considerato dal primo giudice quale significativa chiave euristica per convalidare la tesi assolutoria, contrapponendovi la considerazione, meramente ipotetica, che la mortificazione fosse incompatibile con lo spessore criminale del [OSCURATO:PERSONA].

Ma la mortificazione il primo giudice l'aveva percepita! Analogamente, la motivazione della Corte d'appello nulla dice su una ulteriore circostanza, enfatizzata dal primo giudice in quanto dimostrativa dell'interesse 'genuino' del [OSCURATO:PERSONA] di raccomandare un conoscente, senza che questo implicasse una 'pressione' di stile mafioso.

Ci si riferisce al fatto che l'imputato, ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA] una spiegazione sulle ragioni per cui l'Indelicato non poteva essere riassunto in azienda (il lavoratore era poco perito e poco affidabile), "dopo alcune insistenze -mai però pressanti e minacciose" (il GUP evidentemente le aveva percepite come tali perché aveva ascoltato la registrazione) si fosse 'scusato' alla luce delle spiegazioni fornitegli.

Rispetto a tale quadro di riferimento la Corte d'appello ha riformato la sentenza di assoluzione ritenendo, quanto al capo b) che la base probatoria sulla quale era intervenuta l'assoluzione consentisse il ribaltamento della sentenza di primo grado senza approfondire i punti critici e la metodologia adottata dal primo giudice.

Infine, la motivazione della Corte è silente anche sull'ultimo appunto della decisione del GUP, il fatto (assai significativo) che quando escusso il [OSCURATO:PERSONA] non avesse fatto riferimento a minacce, menzionate per contro con riferimento ad altro episodio.

Si ritiene pertanto che si tratti di una motivazione (quella d'appello) incentrata su una rilettura aprioristica del dato letterale, sull'assunto di una più ampia conoscenza delle dinamiche criminali in cui inserire il contenuto della conversazione.

In questo, manifesta l'insufficienza di una motivazione sincopata poiché essa avrebbe dovuto quanto meno spiegare: 1) che la nuova interpretazione era frutto della audizione, da parte del collegio, della registrazione ovvero spiegare perché tale audizione fosse superflua; 2) che 'mortificazione' ed altri stati emotivi o atteggiamenti coloranti percepiti e descritti dal giudice (la preoccupazione che la nomea dell'imputato desse alla richiesta un significato diverso da quello da lui stesso voluto, vale a dire neutro; l'assenza di toni minacciosi o intimidatori; l'assenza di pressioni; la cordialità della conversazione; addirittura la 'serenità' della richiesta; l'accettazione degli argomenti della controparte; la assenza di recriminazione o rinvio ad azioni future) non fossero stati correttamente intesi e trasposti nella motivazione; 3) perché l'atteggiamento comprensivo se non apologetico manifestato dal [OSCURATO:PERSONA] a fronte delle spiegazioni del [OSCURATO:PERSONA] non fosse genuino o non dovesse essere considerato ai fini della valutazione complessiva; 4) l'irrilevanza della considerazione finale del giudice sulla mancata segnalazione di minacce da parte del [OSCURATO:PERSONA] alle forze dell'ordine.

Si tratta di profili che obbligavano una motivazione rafforzata nel senso indicato, cui la Corte non ha provveduto.

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza quanto al capo in esame con rinvio della sentenza.

4. Venendo infine al terzo capo di imputazione, descritto come estorsione a seguito della riqualificazione operata dalla Corte d'appello, che ha fatto rivivere l'accusa originaria, l'annullamento va disposto senza rinvio.

La Corte infatti osserva che la corretta qualificazione del fatto è quella delineata nella sentenza del primo giudice, cui è necessario ritornare.

Infatti, al netto di una ricostruzione dei fatti che in entrambe le sentenze propende per la responsabilità degli imputati e che non consente di valorizzare elementi decisivi di distinguishing, sufficienti a fare pendere la qualificazione giuridica in un senso piuttosto che nell'altro, occorre sottolineare che la puntualizzazione dei tratti salienti della giurisprudenza in materia formulata dal giudice di primo grado è quella corretta, in quanto riflessa negli ultimi sviluppo di giurisprudenza.

Ci si riferisce qui alla sentenza Filardo (Sez.

U, sent. n. 29541 del 16 luglio 2020 Rv. 280027), intervenuta a chiarire diversi aspetti controversi nella definizione del contorno delle due figure di reato qui in discussione, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia e l'estorsione.

Ai fini che qui interessano, si è quindi definitivamente sancito che: 1) la differenziazione va ricercata sul piano psicologico piuttosto che su quello della materialità 2) Il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.

Si ritiene che nel caso concreto l'applicazione dei predetti parametri induca alla ricostruzione propugnata in primo grado o quanto meno, non consenta di configurare quella affermata in secondo.

In relazione al primo profilo, nella pronuncia delle Sezioni Unite si afferma infatti che "i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia".

Nel caso concreto, è indiscusso che Gambino vantasse un credito di diverse decine di migliaia di euro nei confronti della società EMA s.r.I., amministrata dal [OSCURATO:PERSONA].

Si trattava di un credito che trovava origine nella effettuazione di lavori elettrici, stradali ed edili, come si legge nella prima sentenza (pg.24).

Si legge pure che la circostanza era ammessa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nella denuncia, anche se per un importo significativamente inferiore.

Il richiedente (Gambino, nel caso concreto per mezzo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) era genuinamente convinto di avere un diritto in tal senso.

Si trattava di una pretesa per nulla arbitraria o campata in aria.

In relazione al secondo profilo, la sentenza Filardo ha finalmente chiarito che "due sono i punti di partenza... 1) il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio non esclusivo; 2) il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia o violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico.

Di conseguenza, se, ai fini della distinzione tra i reati de quibus, alla partecipazione al reato di terzi concorrenti non creditori (abbiano, o meno, posto in essere la condotta tipica) non è possibile attribuire rilievo decisivo, risulta, al contrario, determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio.

Ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione; in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni".

Questa seconda opzione pare essersi materializzata nel caso concreto giacché non vi è traccia di un ritorno personale diretto dei due imputati nella partita.

Sicuramente si può sostenere che attraverso l'assistenza fornita al Gambino il [OSCURATO:PERSONA] vedeva accresciuta la propria credibilità personale.

Certamente si può ritenere che ad un 'favore' avrebbe fatto seguito la 'fidelizzazione' del beneficiario.

E tuttavia di questi aspetti non vi è alcuna evidenza negli atti del processo, pur a fronte di una analisi approfondita del materiale probatorio.

Né, in vero, si può acriticamente enfatizzare come interesse proprio il perseguimento (immateriale) dell'accrescimento (altrettanto immateriale ed in più non misurabile) di un preteso 'prestigio criminale'.

Alla luce delle predette considerazioni, il fatto va riqualificato nell'ipotesi di cui all'art.393 aggravato dall'art.7 d. 152/1991 con conseguente annullamento anche per tale profilo della sentenza impugnata che riflette un orientamento giurisprudenziale oramai non solo minoritario ma definitivamente superato dalla 'nuova' giurisprudenza.

E' corretta sul punto la conclusione finale della sentenza pronunciata dal Giudice per l'Udienza Preliminare di Palermo: l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo sub c) perché, riqualificato il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 393 cp aggravato dall'art 7 d.l. n. 152/1991, l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela; annulla la sentenza impugnata nei conf

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ANTONIOche chiede l'accoglinnento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 2 marzo 2021 la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare di Palermo del 21 gennaio 2019. L'imputazione riguardava tre ipotesi di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e della sua impresa EMA s.r.I., avvenute tra il 2015 ed il 2016. In primo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto da due dei tre capi di imputazione ascrittigli (capi a e b) mentre in relazione al terzo (capo c), previa riqualificazione del fatto da estorsione a 'ragion fattasi', il Giudice dichiarava di non doversi procedere. [OSCURATO:PERSONA] era invece stato condannato alla pena di legge per uno dei due episodi in cui risultava coimputato con il [OSCURATO:PERSONA] (capo a) mentre per l'ulteriore tentata estorsione (capo c) era intervenuta, come nei confronti del coimputato, sentenza di non doversi procedere. La Corte d'Appello, su ricorso del Procuratore Generale, ritornava alla qualificazione originaria per il capo c, affermando la responsabilità degli imputati, riteneva Massinnino responsabile anche per il capo b e rideterminava la pena per entrambi gli imputati, con applicazione della continuazione. 1.2 Avverso la sentenza d'appello proponevano distinti ricorsi per cassazione le difese degli imputati con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. 2.1 Con un primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamentava, in relazione al reato del capo b) la errata applicazione dell'art.629 cod. pen. in riferimento all'art.606 cod. proc. pen.. Si evidenziava il travisamento del significato delle conversazioni intercettate, da nessuna delle quali emergeva la minaccia o la pressione, nemmeno 'ambientale', giacché alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di assumere un lavoratore era seguito il diniego da parte di [OSCURATO:PERSONA], senza ulteriore reazione o rivalsa successiva. Il pregresso rapporto di conoscenza tra i due interlocutori unitamente alla espressa esclusione di intendimenti diversi dalla collocazione lavorativa del conoscente da parte del [OSCURATO:PERSONA] costituivano circostanze concordanti tali da escludere qualsivoglia coartazione della persona offesa. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si lamentava in relazione al reato del capo c) la errata applicazione dell'art.629 cod. pen. in riferimento all'art.606 cod. proc. pen.. In primo luogo, nella narrazione del fatto mai emerge il nome o un collegamento implicito o esplicito ad [OSCURATO:PERSONA], che non viene menzionato dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] o da [OSCURATO:PERSONA], coimputato con il [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, ad escludere l'ingiustizia del profitto perseguito e conseguentemente la sussistenza del reato di estorsione milita la constata legittimità della pretesa patrimoniale avanzata dal creditore [OSCURATO:PERSONA] a mezzo di [OSCURATO:PERSONA]. Insussistente è poi qualsivoglia coazione psichica o compressione della libera determinazione della vittima [OSCURATO:PERSONA] la quale ha risposto con tono risoluto all'interlocutore. Infine, nemmeno può configurarsi un danno di natura patrimoniale ai danni del [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di pagamento di un debito esistente. 2.3 Il terzo motivo si incentra sulla errata applicazione dell'art.56 cod. pen. giacché invece del tentativo andava riconosciuta la desistenza volontaria, essendo intercorsi otto mesi tra i fatti e l'arresto del [OSCURATO:PERSONA], periodo nel corso del quale l'imputato non ha ripetuto le condotte estorsive, a dimostrazione della desistenza. 2.4 Con il quarto motivo si contesta la sussistenza della concorsualità, non essendovi alcuna prova di un accordo o di un mandato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al crimine loro concorsualnnente ascritto. 2.5 Nel quinto ed ultimo motivo si contesta la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. e la insussistenza della aggravante dell'art.7 d. I.vo 152/91. La motivazione sul punto è apparente se non omessa poiché il riferimento a due sentenze di condanna non è sufficiente a dimostrare la sussistenza della aggravante. 3.1 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione adducendo i seguenti motivi. Con il primo motivo si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione (art.606, comma 1, lett. b ed e) cod. proc. pen. in relazione all'ipotesi di tentata estorsione del capo a). Infatti, i riferimenti adottati in sentenza per dimostrare un collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione allo specifico episodio (in particolare le telefonate intercorse tra i due nella seconda metà del mese di giugno 2015) nulla provano, alla luce del contenuto lecito e della assenza di riferimenti al [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo occorre la prova rigorosa che la violenza usata fosse effettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo. Vi è poi un errore metodologico nella sentenza poiché la Corte d'appello, muovendo dalla valutazione negativa della personalità del ricorrente e dei suoi precedenti penali, ha desunto la responsabilità per il fatto ascritto al capo a) dai contatti telefonici tra i due correi nonostante in essi non venga mai menzionata nemmeno a livello progettuale la azione criminosa in contestazione. Con il secondo motivo si contesta la qualificazione di estorsione accordata all'episodio descritto al capo c) di imputazione e si invoca il 'ritorno' a quella di 'ragion fattasi' ovvero esercizio arbitrario delle proprie ragioni che il giudice di primo grado aveva correttamente individuato alla luce del fatto che in definitiva, il pagamento che era stato richiesto al [OSCURATO:PERSONA] concerneva null'altro che una obbligazione effettivamente sussistente, liquida e pertanto esigibile dal titolare attivo della stessa, seppure loro tramite. Con il terzo motivo si lamenta l'erroneità della applicazione della aggravante del metodo mafioso in relazione al capo c di imputazione, basata unicamente sulla nomea dell'imputato e sul notorio della presenza della criminalità organizzata nel contesto territoriale ove i fatti si sono verificati. Con il quarto motivo si censura l'omessa motivazione in riferimento alla sussistenza della recidiva, consistita nella mera elencazione dei precedenti giudiziari del ricorrente, senza analisi effettiva e conseguente giustificazione dell'aumento del trattamento sanzionatorio conseguente. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata per le ragioni che si vanno ad esporre nella progressione determinata dai successivi capi di imputazione. 2. Il primo capo di imputazione, come noto, descrive un fatto di natura concorsuale ascritto oramai al solo [OSCURATO:PERSONA] alla luce del fatto, ribadito anche nella sentenza oggi impugnata, che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] da tale capo di imputazione è stato assolto in primo grado e per tale assoluzione non vi è stato alcun ricorso da parte del pubblico ministero competente. Ciò premesso, il motivo formulato avverso tale capo della sentenza di condanna è manifestamente infondato. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] va per questa parte dichiarato inammissibile. Con il primo motivo di ricorso infatti si chiede null'altro che una rivalutazione nel merito del materiale probatorio, operazione non consentita di fronte a questa Corte. Anche se dedotta con riferimento alla erronea applicazione della legge penale (come nel caso di specie, con riferimento ad una pluralità di articoli del codice penale e delle norme penali speciali) oltre che del vizio di motivazione (peraltro, non specificamente indicato), la finalità dell'intero motivo è incentrato sulla asserita erroneità del giudizio di fatto. In definitiva il ricorrente ripropone la propria versione, dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito in entrambi i gradi di giudizio. Ma siamo in presenza di un duplice conforme apprezzamento di merito, sorretto sia in primo che in secondo grado da motivazioni particolarmente approfondite. Come ripetutamente avvertito, non è compito della Corte di legittimità scegliere la ricostruzione dei fatti più plausibile. L'equilibrio del sistema giurisdizionale ordinario italiano si caratterizza infatti, come ha efficacemente osservato acuta dottrina, radicata in specifica ed autorevole esperienza giudiziaria, nel senso che "a tale Istituzione è affidato il privilegio di dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, ma tale privilegio trova, nell'ordinamento, il proprio contrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato al giudice del merito; onde la soluzione legale e giusta della controversia deve essere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti". Per questo le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sul materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606.3 c.p.p.). E debbono essere considerate censure di merito, come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a 'vizi' diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua 'manifesta illogicità', dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che 'attaccano' la 'persuasività', "inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di 'puntualità', la stessa 'illogicità quando non 'manifesta', così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Tutto ciò è 'fatto', riservato al giudice del merito. Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606.1 lett. E), ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Corte che la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi). In particolare, la motivazione della Corte d'appello non può essere definita 'omissiva' o 'apodittica e congetturale' (pg.3), perché dà conto puntuale delle censure e deduzioni difensive, le esamina analiticamente e le disattende con specifiche argomentazioni, previ richiami puntuali a risultanze probatorie non palesemente incongrue rispetto agli assunti che i Giudici di merito ne hanno tratto. E' pertanto vano pretendere in questa sede una nuova valutazione del contenuto delle intercettazioni o, per altro verso, delle dichiarazioni rese dalle persone offese, così come richiedere una rinnovata considerazione della idoneità 'costrittiva' (pg.4) della condotta ascritta all'imputato. Lo stesso ricorso per cassazione, è opportuno sottolineare, al di là della apodittica affermazione di apoditticità della motivazione (a fronte di una sentenza particolarmente dettagliata e redatta su 80 cartelle) non indica il vizio motivazionale enucleandolo dalla triade indicata nella lettera e) dell'art.606 cod. proc. pen., a testimonianza di una lagnanza carente dal punto di vista concettuale ed in definitiva confusa, per lo meno in relazione ai profili di legittimità che non riesce ad individuare. 3. Dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al primo capo di imputazione, per le ragioni sopradette, la sentenza della Corte d'Appello va annullata nel resto. Incominciando dall'episodio descritto nel secondo capo di imputazione, oggetto dell'overturning da parte della Corte palermitana, si deve rilevare la insoddisfacente analisi compiuta in secondo grado del materiale probatorio che era stato giudicato insufficiente dal giudice per l'udienza preliminare di Palermo per pervenire ad una sentenza di condanna. In linea di principio le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, come noto che la riforma in appello della pronuncia assolutoria di primo grado, nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio, suscettibile di scardinare il pronunciamento liberatorio, impone al giudice del gravame il rispetto della regula iuris del ricorso ad una motivazione c.d. rafforzata. In verità, si è pure precisato, essa è necessaria tutte le volte in cui il giudice ritenga di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna. Tale principio è ormai consolidato ed è parte integrante dell'ordinamento giuridico vivente; esso non opera invece nel caso di conferma della sentenza di primo grado perché in tale ipotesi la motivazione della decisione di appello si salda con quella precedente fino a formare un unico complesso argomentativo. Quando il giudice deve fornire una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ratio decidendi di una sentenza di primo grado ed arrivare a spiegare altrettanto razionalmente perché ritiene di ribaltarla, deve indicare le ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado. Ciò è infatti presupposto concettuale ineludibile dell'applicazione della regola BARD (beyond any reasonable doubt) atteso che l'art. 533 cod. proc. pen. è ormai diventato la regola fondamentale di giudizio (Sez. U., n.14800 del 21 dicembre 2017, Troise, Rv.272480). Ci si deve allora chiedere cosa debba intendersi per motivazione rinforzata. Essa va individuata nell'apparato motivazionale dotato di "forza persuasiva superiore", pertanto idonea a conferire al decísum la maggiore solidità possibile. Viene presupposta e si richiede innanzitutto una cautela decisionale, cioè un'attenzione valutativa ed una prudenza deliberativa per così dire maggiorate nella disamina di un certo istituto di diritto sostanziale o processuale ovvero di un determinato aspetto della vicenda sottoposta all'attenzione del giudice. La Corte d'Appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Infatti, benché la trattazione svolta dal ricorrente nello specifico motivo di ricorso corra sul filo dell'inammissibilità, evidenziando circostanze di fatto per contrapporsi alla ricostruzione della sentenza impugnata, fa ugualmente emergere una carenza di fondo del provvedimento impugnato sotto il profilo motivazionale. [OSCURATO:PERSONA] per l'Udienza Preliminare aveva assolto l'imputato, per questa parte dell'imputazione, premettendo che "dall'ascolto integrale della conversazione intercorsa ... si percepisce abbastanza agevolmente che ... [OSCURATO:PERSONA] ... consapevole della nomea che lo accompagnava, ... si preoccupava innanzitutto di evitare che la propria richiesta venisse equivocata dal proprio interlocutore". L'ascolto della registrazione era necessaria proprio perché era "necessario un attento vaglio circa l'effettiva presenza di un contenuto minatorio legato alla richiesta stessa che, come già detto sopra, può essere anche velato o larvato" (pg.14). All'esito dell'ascolto e di una attenta analisi il giudice era pervenuto alla conclusione assolutoria a dimostrazione di quanto egli stesso aveva ancora considerato nella premessa, vale a dire che "non ogni richiesta proveniente da un soggetto mafioso può per ciò solo connotarsi di rilevanza penale e configurarsi come estorsione". Lo scrupolo giudiziale nel caso concreto è stato massimo: avendo colto che l'essenza della valutazione derivava dal tono e dal contesto ("c'est le ton qui fait la musique" è un vecchio adagio d'oltralpe) il giudice dell'udienza preliminare ha esercitato il massimo scrupolo, liberandosi dalla neutralità della trascrizione (in cui è il lettore ad aggiungere il tono che i propri convincimenti -o i proprio pregiudizi- gli suggeriscono) per attingere all'unica fonte fedele, la registrazione. Non pare che altrettanto sia stato fatto a livello di Corte d'appello dove la rilettura del dialogo pare frutto di una mera rilettura, appunto del testo della conversazione. Ciò si desume chiaramente dal modo in cui il tessuto della conversazione viene riportato nelle due sentenza e dalla ricchezza di riferimenti alle impressioni sonore (cioè al tono) che si trova nella sentenza del primo giudice, a differenza della seconda, dove sono del tutto assenti. Addirittura, si giunge in un passaggio della decisione d'appello (pg.61) a svalorizzare l'elemento della 'mortificazione' (evidentemente desunta dalla audizione diretta), considerato dal primo giudice quale significativa chiave euristica per convalidare la tesi assolutoria, contrapponendovi la considerazione, meramente ipotetica, che la mortificazione fosse incompatibile con lo spessore criminale del [OSCURATO:PERSONA]. Ma la mortificazione il primo giudice l'aveva percepita! Analogamente, la motivazione della Corte d'appello nulla dice su una ulteriore circostanza, enfatizzata dal primo giudice in quanto dimostrativa dell'interesse 'genuino' del [OSCURATO:PERSONA] di raccomandare un conoscente, senza che questo implicasse una 'pressione' di stile mafioso. Ci si riferisce al fatto che l'imputato, ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA] una spiegazione sulle ragioni per cui l'Indelicato non poteva essere riassunto in azienda (il lavoratore era poco perito e poco affidabile), "dopo alcune insistenze -mai però pressanti e minacciose" (il GUP evidentemente le aveva percepite come tali perché aveva ascoltato la registrazione) si fosse 'scusato' alla luce delle spiegazioni fornitegli. Rispetto a tale quadro di riferimento la Corte d'appello ha riformato la sentenza di assoluzione ritenendo, quanto al capo b) che la base probatoria sulla quale era intervenuta l'assoluzione consentisse il ribaltamento della sentenza di primo grado senza approfondire i punti critici e la metodologia adottata dal primo giudice. Infine, la motivazione della Corte è silente anche sull'ultimo appunto della decisione del GUP, il fatto (assai significativo) che quando escusso il [OSCURATO:PERSONA] non avesse fatto riferimento a minacce, menzionate per contro con riferimento ad altro episodio. Si ritiene pertanto che si tratti di una motivazione (quella d'appello) incentrata su una rilettura aprioristica del dato letterale, sull'assunto di una più ampia conoscenza delle dinamiche criminali in cui inserire il contenuto della conversazione. In questo, manifesta l'insufficienza di una motivazione sincopata poiché essa avrebbe dovuto quanto meno spiegare: 1) che la nuova interpretazione era frutto della audizione, da parte del collegio, della registrazione ovvero spiegare perché tale audizione fosse superflua; 2) che 'mortificazione' ed altri stati emotivi o atteggiamenti coloranti percepiti e descritti dal giudice (la preoccupazione che la nomea dell'imputato desse alla richiesta un significato diverso da quello da lui stesso voluto, vale a dire neutro; l'assenza di toni minacciosi o intimidatori; l'assenza di pressioni; la cordialità della conversazione; addirittura la 'serenità' della richiesta; l'accettazione degli argomenti della controparte; la assenza di recriminazione o rinvio ad azioni future) non fossero stati correttamente intesi e trasposti nella motivazione; 3) perché l'atteggiamento comprensivo se non apologetico manifestato dal [OSCURATO:PERSONA] a fronte delle spiegazioni del [OSCURATO:PERSONA] non fosse genuino o non dovesse essere considerato ai fini della valutazione complessiva; 4) l'irrilevanza della considerazione finale del giudice sulla mancata segnalazione di minacce da parte del [OSCURATO:PERSONA] alle forze dell'ordine. Si tratta di profili che obbligavano una motivazione rafforzata nel senso indicato, cui la Corte non ha provveduto. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza quanto al capo in esame con rinvio della sentenza. 4. Venendo infine al terzo capo di imputazione, descritto come estorsione a seguito della riqualificazione operata dalla Corte d'appello, che ha fatto rivivere l'accusa originaria, l'annullamento va disposto senza rinvio. La Corte infatti osserva che la corretta qualificazione del fatto è quella delineata nella sentenza del primo giudice, cui è necessario ritornare. Infatti, al netto di una ricostruzione dei fatti che in entrambe le sentenze propende per la responsabilità degli imputati e che non consente di valorizzare elementi decisivi di distinguishing, sufficienti a fare pendere la qualificazione giuridica in un senso piuttosto che nell'altro, occorre sottolineare che la puntualizzazione dei tratti salienti della giurisprudenza in materia formulata dal giudice di primo grado è quella corretta, in quanto riflessa negli ultimi sviluppo di giurisprudenza. Ci si riferisce qui alla sentenza Filardo (Sez. U, sent. n. 29541 del 16 luglio 2020 Rv. 280027), intervenuta a chiarire diversi aspetti controversi nella definizione del contorno delle due figure di reato qui in discussione, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia e l'estorsione. Ai fini che qui interessano, si è quindi definitivamente sancito che: 1) la differenziazione va ricercata sul piano psicologico piuttosto che su quello della materialità 2) Il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. Si ritiene che nel caso concreto l'applicazione dei predetti parametri induca alla ricostruzione propugnata in primo grado o quanto meno, non consenta di configurare quella affermata in secondo. In relazione al primo profilo, nella pronuncia delle Sezioni Unite si afferma infatti che "i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia". Nel caso concreto, è indiscusso che Gambino vantasse un credito di diverse decine di migliaia di euro nei confronti della società EMA s.r.I., amministrata dal [OSCURATO:PERSONA]. Si trattava di un credito che trovava origine nella effettuazione di lavori elettrici, stradali ed edili, come si legge nella prima sentenza (pg.24). Si legge pure che la circostanza era ammessa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nella denuncia, anche se per un importo significativamente inferiore. Il richiedente (Gambino, nel caso concreto per mezzo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) era genuinamente convinto di avere un diritto in tal senso. Si trattava di una pretesa per nulla arbitraria o campata in aria. In relazione al secondo profilo, la sentenza Filardo ha finalmente chiarito che "due sono i punti di partenza... 1) il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio non esclusivo; 2) il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia o violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico. Di conseguenza, se, ai fini della distinzione tra i reati de quibus, alla partecipazione al reato di terzi concorrenti non creditori (abbiano, o meno, posto in essere la condotta tipica) non è possibile attribuire rilievo decisivo, risulta, al contrario, determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio. Ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione; in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni". Questa seconda opzione pare essersi materializzata nel caso concreto giacché non vi è traccia di un ritorno personale diretto dei due imputati nella partita. Sicuramente si può sostenere che attraverso l'assistenza fornita al Gambino il [OSCURATO:PERSONA] vedeva accresciuta la propria credibilità personale. Certamente si può ritenere che ad un 'favore' avrebbe fatto seguito la 'fidelizzazione' del beneficiario. E tuttavia di questi aspetti non vi è alcuna evidenza negli atti del processo, pur a fronte di una analisi approfondita del materiale probatorio. Né, in vero, si può acriticamente enfatizzare come interesse proprio il perseguimento (immateriale) dell'accrescimento (altrettanto immateriale ed in più non misurabile) di un preteso 'prestigio criminale'. Alla luce delle predette considerazioni, il fatto va riqualificato nell'ipotesi di cui all'art.393 aggravato dall'art.7 d. 152/1991 con conseguente annullamento anche per tale profilo della sentenza impugnata che riflette un orientamento giurisprudenziale oramai non solo minoritario ma definitivamente superato dalla 'nuova' giurisprudenza. E' corretta sul punto la conclusione finale della sentenza pronunciata dal Giudice per l'Udienza Preliminare di Palermo: l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo sub c) perché, riqualificato il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 393 cp aggravato dall'art 7 d.l. n. 152/1991, l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela; annulla la sentenza impugnata nei conf
Sentenza Cassazione n. 27026/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris