CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33003/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 24132/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (nato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - e Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 24132/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avversola sentenza n. 1048/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 27/6/2022, la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1947) e SalvatoreOlivieri per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1944), GiovinaOlivieri e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dagli attori in conseguenza della rinuncia (comunicata dai convenuti al [OSCURATO:PERSONA]) al conseguimento del permesso di costruire già in precedenza richiesto da tutte le parti in causa (proprietarie in comunionepro indiviso di un fabbricato ubicato nel centro cittadino di Cerignola),con la conseguente impossibilità, per gli attori, di godere dei profitti che sarebbero stati realizzati attraverso la costruzione (previa demolizione dell’esistente) e la successiva vendita del prefiguratoimmobile da costruire; a fondamento della decisione assunta la C orte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cuiaveva evidenziato la mancata dimostrazione, da parte degli attori, deldanno subito, avendo gli stessi trascurato di allegare al giudizio il progetto depositato presso la pubblica amministrazione (non acquisibiled’ufficio dal consulente tecnico nelle more nominato), e non avendoneppure adeguatamente dimostrato la consistenza effettiva del Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 24132/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri prefigurato immobile da costruire attraverso la documentazione ritualmentedepositata in giudizio; sotto altro profilo, la C orte territoriale ha evidenziato come gli appellanti,oltre a non aver identificato il titolo della responsabilità delle controparti, non avevano neppure comprovato la sussistenza di tale responsabilità, attesa, da un lato, l’impossibilità di configurare la rinuncia al permesso di costruire alla stregua di un illecito d’indole aquiliana e, dall’altro, la mancata dimostrazione, da parte degli originariattori, dell’eventuale intervento, tra tutti i singoli comunisti, di uno specifico accordo per il conseguimento del permesso di costruire; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1947) e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di cinquemotivi d’impugnazione; TommasoOlivieri (nato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di unica di [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, resistonocon due distinti controricorsi; SalvatoreOlivieri e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione degli artt. 276, co. 2, e 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4, c.p.c.), per avere la C orte territoriale erroneamenteomesso di rilevare l’intervenuto passaggio in giudicato (implicito) della questione relativa all’ an della responsabilità dei convenuti,sostenendo che il T ribunale avesse deciso facendo ricorso al criterio della ‘ragione più liquida’ (relativa alla mancata dimostrazionedei danni), là dove in nessuna parte della sentenza di primogrado era stato operato alcun riferimento a tale criterio, con la Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 24132/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conseguente violazione, da parte del giudice d’appello, dei limiti del devolutum (quale risultante dall’appello degli odierni istanti) nell’estendere la propria decisione all’ an della responsabilità delle controparti, implicitamente ammessa dal giudice di primo grado, da ritenersi,sul punto, coperta dal giudicato interno, in assenza di alcun appelloincidentale dei convenuti; ilmotivo è infondato ; osservail C ollegio come, s econdo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, deve escludersi la formazione, nemmeno implicita, de l giudicato sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito , come accade quando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della ‘ragione più liquida’ (Sez. 3, ordinanzan. 32650 del 09/11/2021, Rv. 662732 – 01; Sez. 1, s entenza n.5264 del 17/03/2015, Rv. 634652 - 01) ; ciòposto, pur volendo prescindere dalla questione della ‘ragione più liquida’ (che gli odierni ricorrenti ritengono non essere stata menzionatadal giudice di primo grado), rimane il valore dirimente, nel casodi specie, del principio secondo cui s ulle questioni non esaminate dalgiudice d'appello perché ritenute assorbite dall'accoglimento di un motivodi gravame avente natura pregiudiziale non può formarsi alcun giudicato (Sez. 3, o rdinanza n. 13952 del 23/05/2019, Rv. 653924 – 01;Sez. 3, s entenza n. 9303 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 622824 - 01) ; nel caso di specie, pur volendo sorvolare sulla questione della ragione più liquida (benché sia del tutto ragionevole ritenere che il giudicedi primo grado abbia implicitamente applicato tale criterio nel rigettare la domanda a seguito dell’immediato rilievo della mancata dimostrazionedei danni da parte degli attori), deve ritenersi in ogni caso certamente assorbita la questione relativa all’accertamento Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 24132/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’andella responsabilità dei convenuti, dovendo ritenersi che su tale questionenon vi sia stata alcuna decisione, neppure implicita, da parte delprimo giudice, avendo quest’ultimo ritenuto che la decisione su tale responsabilità dovesse ritenersi in ogni caso assorbita (c.d. assorbimentoimproprio) dalla decisione di rigetto sul quantum , con la conseguente mancata formazione di alcun giudicato (neppure implicito)sul punto ; al riguardo, v a rrà inoltre ricordare come, m entre il giudicato internosi forma anche sui capi della sentenza che siano stati oggetto didecisione implicita, ove la stessa non sia stata impugnata, nel caso diassorbimento c.d. improprio (il quale ricorre allorché una domanda viene rigettata in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che rende vano esaminare le altre), sul soccombente non grava l ’ onere di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impugnazione, essendo sufficiente, per evitare il giudicato interno, censurare o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento, contestando i presuppostiapplicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa (Sez. 1, o rdinanza n. 48 del 4/01/2022, Rv. 663479 – 01; Sez. 1, sentenzan. 14190 del 12/07/2016, Rv. 640482 – 01; Sez. 2, s entenza n.17219 del 9/10/2012, Rv. 624092 - 01) ; sulla base di tali premesse, deve pertanto escludersi, tanto l’avvenuta violazione , da parte del giudice a quo , di un preteso giudicato interno, quanto l’avvenuta violazione del divieto di ultrapetizioneimposto dall’art. 112 c.p.c. ; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132, co. 2, n.4 c.p.c. e dell’art. 111, co. 6, Cost. (in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.), per avere la C orte territoriale omesso di dettare alcuna Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 24132/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri motivazione(o dettandola in modo apparente, insufficiente, perplessa e/o contraddittoria) circa il contenuto della domanda di risarcimento del danno per perdita di chance ritualmente proposta dagli attori - appellanti,odierni ricorrenti, nonché per avere erroneamente escluso l’avvenuta deduzione e la concreta dimostrazione, da parte degli originari attori, del titolo contrattuale della responsabilità dei convenuti; ilmotivo è inammissibile; dev’essere preliminarmente evidenziata l’inammissibilità della questione concernente l’effettiva deduzione e la concreta dimostrazione,da parte degli originari attori (odierni istanti) del titolo contrattuale della responsabilità dei convenuti, atteso che, a fronte dell’avvenutaed espressa affermazione, da parte del giudice d’appello, della mancata dimostrazione, ad opera degli appellanti, di alcun accordocontrattuale intervenuto tra tutti i comunisti per l’ottenimento delpermesso di costruire, la censura in esame si rivela inammissibile nellamisura in cui prospetta una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove relative a tali specifici aspetti negoziali , secondo un’impostazionecritica non consentita in sede di legittimità ; parimenti inammissibile deve ritenersi il dedotto vizio motivazionale riguardante tale specifico punto, avendo i ricorrenti prospettato detto vizio di motivazione (peraltro in concreto insussistente, avendo il giudice d’appello fornito tutti gli elementi per un’adeguataricostruzione dell’ iter logico seguito ai fini della decisione) attraverso il confronto della motivazione con elementi tratti aliunde rispettoal solo testo del discorso giustificativo elaborato , in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattereillogico o apparente della motivazione (cfr. Sez. U, s entenza Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 24132/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri n.8053 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 629830 – 01; Sez. U, s entenza n. 8054 del 7/04/2014,Rv. 629833 - 01) ; quanto alla questione relativa alla domanda avente ad oggetto il risarcimentodella perdita di chances , la stessa deve ritenersi del tutto irrilevante, avendo la C orte territoriale disatteso la domanda degli odierni istanti anche in relazione all’ an della responsabilità degli originariconvenuti (escludendo il carattere illecito del comportamento diquesti ultimi), con la conseguenza che ogni questione relativa agli effetti dannosi di tale comportamento (anche sotto il profilo dell’eventuale c.d. perdita di chances ) deve ritenersi inevitabilmente destituitadi concreto ril i ev o; conil terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132 e 194 c.p.c.,nonché per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere la C orte territoriale omessodi avvedersi che il giudice di primo grado, dopo aver dapprima sostanzialmentericonosciuto l’ an della responsabilità delle controparti ed ammesso la c.t.u. per quantificare il danno, non avrebbe potuto successivamente rigettare la domanda sostenendo che non fosse provatain ordine al quantum , essendosi in tal modo posta in contrasto con il principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “ se il dannopuò provarsi mediante c.t.u. il giudice non può poi rigettare la domandaperché non provata. Il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, e poi negarle la prova offerta ” (Sez. U, sentenza n. 789 del 29/03/1963, Rv. 261080; nello stesso senso si vedanoanche Sez. 3, s entenza n. 2631 del 20/10/1964, Rv. 303958, e Sez. 3, s entenza n. 2505 del 5/10/1964, Rv. 303753; principio costantementeribadito sino a divenire ius receptum : all’ultimo cpv. del Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 24132/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri paragr.3, a pag. 6, di Cass. 7/05/2015, n. 9249; nonché si v. pure ex pl.: Cass. 27/11/2019, n. 30980), senza peraltro considerare l’avvenuta offerta, anche per altra via, della dimostrazione delle conseguenzedannose concretamente sofferte; conil quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 118, 183, 194,213 e 228 c.p.c., degli artt. 1226, 2056, 2697, 2701, 2729 e 2733 c.c.,nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere la C orte territoriale erroneamenteomesso di acquisire la documentazione tecnica ritenuta (asseritamente)mancante dal c.t.u. ai fini della prova del danno e per avere, in ogni caso, erroneamente trascurato di rilevare l’avvenuta offerta,da parte degli attori, di elementi probatori idonei a consentire laliquidazione dei danni sofferti, anche in via equitativa; entrambi i motiv i - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione- sono inammissibil i ; osservail Collegio come, u na volta attestato (secondo quanto già rilevatoa proposito della decisione sul primo motivo) che il giudice di primo grado non accertò affatto la sussistenza dell’ an della responsabilità degli odierni convenuti (limitandosi a ritenerla meramente assorbita dal rigetto della domanda sul quantum ), risulta sostanzialmente irrilevante ogni ulteriore considerazione in ordine all’eventualeillegittimità del rigetto della domanda sul quantum (nella specie, in ragione dell’asserita contrarietà della decisione impugnata rispetto ai principi del ‘diritto vivente’ in materia di liquidazione del danno, o in ragione dell’asserita violazione dei principi relativi all’acquisizione d’ufficio della prova sul quantum , o dell’asserit o mancato rilievo dell’avvenuta dimostrazione per altra via delle conseguenze dannose sofferte ), essendo rimasta, tale domanda sul Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 24132/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri quantum,all’evidenza del tutto priva di incidenza sull’esito del giudizio, una volta che la C orte territoriale ha espressamente escluso la sussistenzastessa (l’ an ) di ogni forma di responsabilità dei convenuti ; etanto, sulla base di un’argomentazione (la mancata dimostrazione di un accordo contrattuale volto all’ottenimento del permesso di costruire) rispetto alla quale il tentativo degli odierni ricorrenti di prospettare una diversa lettura degli elementi di prova (al fine di ritenerecomprovata la conclusione di un simile accordo) deve ritenersi nonconsentito in questa sede ; quanto alla questione dell’avvenuta dimostrazione per altra via (diversadalla c.t.u.) dei danni sofferti, si tratta ancora una volta di una questioneirrilevante ai fini del giudizio (essendo stato escluso l’ an della responsabilità dei convenuti), al di là dell’avvenuta prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base , ancorauna volta, di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità; conil quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione degli artt. 112, 88, 91, 92, 96, 116 e 175 c.p.c., del d.m. n. 55/04, nonché per omesso esame di fatti decisivicontroversi (in relazione all’art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere laCorte territoriale omesso di adottare alcuna statuizione in ordine alla contestata liquidazione, da parte del giudice di primo grado, della maggiorazione del 20% delle spese di lite, essendosi le controparti artificiosamente costituite in modo separato nonostante l’assunzione della medesima posizione processuale, rendendosi in tal modo responsabilidi una condotta processuale scorretta e abusiva; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, gli odierni ricorrenti intendano censurare la valutazione Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 24132/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri operata dal giudice d’appello in ordine alla ritenuta correttezza della maggiorazione del 20% degli importi liquidati a titolo di spese di lite dal giudice di primo grado (per la pluralità delle parti costituite), ritenendo meramente artificiosa (e sostanzialmente abusiva) la costituzione separata dei diversi convenuti, nonostante l’assunzione dellamedesima posizione processuale ; sitratta, all’evidenza, di una censura destinata a investire , non già l’eventuale violazione dei parametri normativi evocati , destinati a regolarele modalità di liquidazione delle spese di lite , bensì la pretesa scorrettezza della valutazione discrezionale operata da entrambi i giudici di merito in ordine all’applicazione della maggiorazione contestata;e ciò, sulla base dell’invocata revisione del giudizio sulla ritenutacorrettezza (tale per valutazione implicita dei giudici di merito) delcomportamento processuale dei convenuti, ancora una volta sulla base di un’impostazione critica come tale non consentita in sede di legittimità; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; non sussistono gli estremi per la cancellazione delle asserzioni offensive o denigratorie asseritamente contenute nel ricorso introduttivodel presente giudizio, secondo la denuncia del difensore di MichelinaFicco, trattandosi di espressioni che non travalicano i limiti deldiritto di difesa della parte; neppure sussistono i presupposti per disporre la condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., come sollecitato da MichelinaFicco nella sua memoria; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 24132/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna di dette part i , in complessivi euro 5.500,00,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin euro 200,00, e agli accessori come per l