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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 37983/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso ripropone questione concernente l'utilizzabilità del riconoscimento fotografico dell'imputato quale autore del reato ex art. 337 cod. pen. che la Corte di appello ha risolto con analitica argomentazione (i quattro operanti della Polizia riconobbero senza alcun dubbio l'imputato dalla foto segnaletica loro mostrata, in particolare due di loro durante operazione di controllo ebbero la possibilità di osservarlo da vicino a bordo dell'autovettura, dalla quale poi il conducente fuggi e dove rimasero e furono identificati la moglie e i figli dell'imputato, risultato sprovvisto di patente di guida); ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente esplicitato il criterio in base al quale ha escluso le circostanze attenuanti generiche evidenziando che non solo non è emerso alcun elemento di valutazione favorevole ma anche che rilevano in senso contrario molteplici e gravi precedenti penale specifici e la gravità della condotta attuata (fuga in auto con guida pericolosa per gli inseguitori e gli stessi occupanti dell'automobile) nel realizzare il reato per il quale si procede; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso ripropone questione concernente l'utilizzabilità del riconoscimento fotografico dell'imputato quale autore del reato ex art. 337 cod. pen. che la Corte di appello ha risolto con analitica argomentazione (i quattro operanti della Polizia riconobbero senza alcun dubbio l'imputato dalla foto segnaletica loro mostrata, in particolare due di loro durante operazione di controllo ebbero la possibilità di osservarlo da vicino a bordo dell'autovettura, dalla quale poi il conducente fuggi e dove rimasero e furono identificati la moglie e i figli dell'imputato, risultato sprovvisto di patente di guida); ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente esplicitato il criterio in base al quale ha escluso le circostanze attenuanti generiche evidenziando che non solo non è emerso alcun elemento di valutazione favorevole ma anche che rilevano in senso contrario molteplici e gravi precedenti penale specifici e la gravità della condotta attuata (fuga in auto con guida pericolosa per gli inseguitori e gli stessi occupanti dell'automobile) nel realizzare il reato per il quale si procede; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 37983/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris