CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23703/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a FOGGIA il 07/01/1996 avverso la sentenza del 19/11/2025 del TRIBUNALE di FOGGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1. [OSCURATO:PERSONA]Antonio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di furto pluriaggravato. 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Ed invero, vi è agli atti il verbale di remissione di querela (da parte del difensore della persona offesa munito di procura speciale) e contestuale accettazione (da parte del difensore dell'imputato e procuratore speciale), redatto il 22 dicembre 2025 dinanzi alla sezione di polizia giudiziaria - Polizia di Stato della Procura della Repubblica di Foggia. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). 3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza P.Q.M