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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25445/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29426/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 2, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6417/32/2015 , depositata il 29 giugno 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26aprile 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2006.

R.G.

N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], depositate il 31 marzo 2023, -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n.

TF501AN06606/2011, notificato il 27 dicembre 2011, l ’Agenzia delle Entrate rideterminava sinteticamente il reddito del geom. [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2006, quantificandolo in € 961.047,34, sulla base degli accrediti per versamenti diretti, bonifici e altre operazioni rilevate sui suoi conti correnti, con conseguente richiesta di pagamento di maggiore IRPEF e relative addizionali.

2. Avverso tale avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 923/17/2013, depositata il 3 dicembre 2013, lo rigettava.

3. Interposto gravame dall’interessato , la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 6417/32/2015, pronunciata il 20 giugno 2015 e depositata in segreteria il 29 giugno 2015, accoglieva parzialmente l’appello, rideterminando il reddito per l’anno 2006 in € 776.524,00, e compensando le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sette motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste in giudizio con controricorso. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 26aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.

E’ intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ili R.G.

N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rigetto del ricorso quanto al primo e sesto motivo, e per la declaratoria di inammissibilità per i restanti motivi.

Il ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

6. Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a sette motivi.

6.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Sostiene, in particolare, il ricorrente che l’avviso di accertamento impugnato era stato notificato il 27 dicembre 2011, mentre le operazioni di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria si erano concluse il 22 novembre 2011, e quindi l’avviso suddetto era stato inviato prima del decorso del termine dilatorio di 60 gg. previsti dalla norma suddetta; erroneamente, pertanto, la C.T.R. avre bbe rigettato lo specifico motivo di appello sollevato dalla difesa del contribuente sul punto.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Sostiene il ricorrente che erroneamente la C.T.R. avrebbe rigettato il secondo motivo di appello, con il quale veniva denunciata la violazione dell’art. 38,comma 5, cit., sulla base del presupposto che, trattandosi di accertamento basato su incrementi patrimoniali, l’Ufficio avrebbe dovuto “spalmare” il R.G.

N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] maggior reddito sull’anno in cui è stata sostenuta la spesa, e sui quattro anni successivi.

6.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.

Sostiene il ricorrente che egli, con il terzo motivo di appello, aveva sollevato due questioni: con la prima, aveva eccepito che gli elementi indiziari posti a fondamento dell’accertamento fossero privi dei requisiti di certezza che avrebbero potuto legittimare l’accertamento induttivo, in quanto l’Ufficio aveva effettuato l’accertamento sulla base della “massa” complessiva degli accrediti registrati in conto corrente, senza una specifica analisi degli elementi che componevano tale massa.Su tale questione, la C.T.R. aveva omesso qualunque valutazione.

6.4. Con il quarto motivo di ricorso il contribuenteeccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 38 del d.P.R. n. 600/1973, riproponendo, sotto questo profilo, le censure sollevate con il terzo motivo.

6.5. Con il quinto motivo di ricorso si eccepisce violazione dei “principi del libero convincimento del giudice e di non contestazione”, di cui agli artt. 116 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 2712 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod.proc. civ.

Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. aveva accolto solo in parte il terzo motivo di appello, ritenendo che il contribuente avesse fornito giustificazione soltanto per una parte della somma complessiva oggetto di versamenti su conto corrente, mentre non avrebbe tenuto conto della R.G.

N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] restante documentazione, in quanto non dimostrativa del fatto che si trattasse di operazioni riferibili al Mari, e consistente in mere fotocopie «senza neppure l’allegazione della fotocopia del documento di riconoscimento, prevista dalle vigenti norme sulla documentazione amministrativa»; con ciò, avrebbe violato le norme suindicate, in quanto in sede giurisdizionale le regole relative alla validità della documentazione amministrativa non avevano alcuna rilevanza, vigendo il principio del libero convincimento del giudice che prevale su ogni formalismo.

6.6. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente eccepisce violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per avere la C.T.R. confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto legittimo che l’atto di accertamento non dovesse essere motivato adeguatamente, e per avere, la stessa C.T.R., ritenuto adeguatamente motivata la decisione di primo grado.

6.7. Con il settimo motivo di ricorso, infine, il contribuente eccepisce violazione del principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 4 protocollo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene, in particolare, il ricorrente che, con l’avviso di accertamento impugnato, l’Agenzia delle E ntrate aveva contestato anche la dichiarazione infedele per indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato e di un’imposta inferiore a quella dovuta; la relativa sanzione non R.G.

N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere applicata, in quanto egli era stato sottoposto a procedimento penale per la medesima violazione, all’esito del quale era stata disposta l’archiviazione nei confronti dello stesso contribuente.

7. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

7.1. Il primo motivo è infondato.

Correttamente la C.T.R. ha ritenuto non applicabile, nella specie, il termine dilatorio di 60 gg. per l’emissione dell’avviso di accertamento, previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, vertendosi, nella specie, di accertamento “a tavolino”, e non all’esito di accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali o professionali.

Sul punto, va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, non determina la nullità dell’avviso di accertamento emanato prima di detto termine, ove si tratti di tributi “non armonizzati”, e ove si tratti di avvisi emessi non all’esito di accessi, ispezioni e verifiche presso la sede dell’esercizio commerciale o professionale (Cass. 20 luglio 2016, n. 14861).

Più in particolare, le ipotesi del controllo eseguito presso la sede del contribuente e del controllo c.d. a tavolino non possono essere assimilate.

Nella prima ipotesi l'espansione della tutela del contraddittorio procedimentale è massima, in quanto tale tutela tende a bilanciare lo squilibrio tra contribuente e R.G.

N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] derivantedall'assoggettamento del primo ai poteri ispettivi della seconda; cosicché, il termine dilatorio in questione si applica in tutti casi di accesso presso i locali del contribuente, pur quando il relativo processo verbale non contenga rilievi o addebiti (dovendo infatti, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6, richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, redigersi processo verbale anche degli accessi che si risolvano in una mera acquisizione di dati, elementi e notizie) (Cass. 29 ottobre 2018, n. 27420 ; Cass.5 novembre 2020, n. 24793).

Nella seconda ipotesi, per contro, la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto da imporre termini dilatori all'azione di accertamento che derivi da controlli fatti dall'Amministrazione nella propria sede, in base ai dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente.

Al riguardo il Collegio intende ribadire che, nell'ordinamento, non sussiste un principio generale che imponga il contraddittorio fin dalla fase di formazione della pretesa fiscale; nél'esistenza di tale principio potrebbe desumersi dal diritto comunitario, avendo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 22ottobre 13 C-276/12, [OSCURATO:PERSONA], affermato che « l'Amministrazione, quando procede alla raccolta d'informazioni, non è tenuta ad informarne il contribuente néa conoscere il suo punto di vista» (punto 45) (Cass. 13 giugno 2014, n. 13588;).

Ciò posto, è pacifico che, nella fattispecie in esame, non vi è stato alcun accesso o ispezione dell’Ufficio presso i locali destinati, ma solo un contradditorio su invito dell’Ufficio in R.G.

N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sede di accertamento induttivo per ottenere chiarimenti sulla congruità dei redditi, sviluppatosi in una serie di sedute e conclusosi il 22 novembre 2011, ragion per cui non vi era obbligo per l’A.F. di attendere il termine di 60 gg. per l’emanazione dell’avviso di accertamento.

7.2. Anche il secondo motivo è infondato.

E’ pacifico che, nel caso di specie, si verta in un’ipotesi di accertamento che, pur innescato dall’esistenza di spese non corrispondenti ai redditi dichiarati, era stato poi effettuato in relazione non a dette spese, bensì all’indice reddituale costituito dal volume degli accrediti bancari dell’anno d’imposta in oggetto, come tale non “spalmabile” su altre annualità.

Correttamente, pertanto, la C.T.R. ha valutato l’avviso di accertamento impugnato applicando l’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, nella formulazione vigente all’epoca dell’accertamento, e quindi ritenendo accertati i maggiori redditi solo per quell’anno, sulla base del volume degli accrediti bancari effettuati nell’anno in oggetto.

7.3. Il terzo motivo è infondato.

La C.T.R., invero, ha valutato il terzo motivo nel suo complesso, esaminando la documentazione allegata e ritenendo superata la presunzione di provenienza reddituale per alcuni accrediti operati sul conto corrente del contribuente (tanto è vero che l’appello è stato parzialmente accolto, con rideterminazione del reddito complessivo accertato).

Non può prospettarsi, quindi, alcun vizio di omessa pronuncia.

7.4. Il quarto motivo è anch’esso infondato.

R.G.

N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza costante di questa Corte, l’Ufficio può limitarsi ad un accertamento totale degli accrediti su conto corrente, mentre è onere del contribuente, al fine di superare la presunzione di provenienza posta a carico dello stesso contribuente dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività (Cass. 11 marzo 2015, n. 4829; Cass. 3 maggio 2018, n. 10480).

7.5. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, invero, censura sostanzialmente la valutazione in punto di fatto effettuata dalla corte territoriale, in merito alla rilevanza ed alla idoneità probatoria della documentazione prodotta ai fini della giustificazione delle movimentazioni bancarie oggetto di accertamento.

Trattasi di valutazione di fatto inammissibile in sede di legittimità, tanto più che, proprio per il principio del libero convincimento del giudice, la corte di merito ha legittimamente ritenuto una parte dei documenti prodotti inidonei a superare la presunzione di provenienza reddituale degli accrediti.

A tal proposito, deve peraltro evidenziarsi che la censura in oggetto appare inammissibile anche per difetto di specificità, in quanto non vengono analiticamente indicati i documenti che la C.T.R. ha ritenuto non utilizzabili o comunque inidonei a provare la riferibilità delle operazioni bancarie alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

7.6. Il sesto motivo è invece infondato.

La sentenza della C.T.R. appare adeguatamente motivata, nella parte in cui esclude il vizio di motivazione della sentenza R.G.

N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, evidenziando come quest’ultima sentenza riporti sia lo svolgimento del processo che i fatti rilevanti della causa, esponendo le ragioni poste a base del rigetto dell’impugnazione proposta, laddove disattende l’eccezione sull’erronea applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, e attribuisce valore legale alla presunzione derivante dall’esame delle operazioni di accredito registrate nei conti correnti bancari rilevando, nel contempo, il mancato assolvimento dell’onere della prova contraria da parte del contribuente.

Peraltro, al di là del richiamo della funzione della motivazione quale provocatio ad opponendum, contenuto nella sentenza di primo grado, va rilevato che la C.T.P. ha comunque precisato che l’obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento è soddisfatto ogni qual volta l’A.F. abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria, e ciò conformemente alla giurisprudenza più recente, secondo la quale, per l’appunto, «l'avvisodi accertamento è correttamente motivato quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, nel petitum e nella causa petendi, tramite una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a base dell'atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell'attività della [OSCURATO:PERSONA], in considerazione di un immediato controllo della stessa»(da ultimo Cass. 10 agosto 2022, n. 24659; v. anche Cass. 5 marzo 2021, n. 6154; Cass. 21 novembre 2018, n. 30039).

Correttamente, pertanto, la C.T.R. ha ritenuto in parte qua motivata la R.G.

N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza di primo grado, posto che la corte di primo grado ha comunque evidenziato come la pretesa tributaria si basi non già su incrementi patrimoniali, ma sulla base di movimentazioni bancarie, rispetto alle quali il contribuente non ha superato la presunzione di provenienza reddituale, né ha provato che le operazioni di accredito registrate sui conti personali del contribuente corrispondano addebiti effettuati in favoer degli altri soci della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”

7.7. Il settimo motivo, infine,è inammissibile.

La censura in oggetto, infatti, riguardante le sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento, non è stata sollevata in primo grado, e neanche in appello.

In ogni caso o ccorre, al riguardo, premettere che il riconoscimento della garanzia delne bis in idem è sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 7 annesso alla Convenzione Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA] (CEDU), adottato nel novembre del 1984, reso esecutivo nell'ordinamento italiano con la legge 9 aprile 1990, n. 98, e dall'art. 50 dellaCarta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea (CDFUE), che stabiliscono che nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale, nella giurisdizione del medesimo Stato, è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza penale divenuta definitiva.

Il principio è stato affermato con riguardo alla materia penale ed all'irrogazione delle sanzioni definite dalla legge "penali", ma è stato successivamente esteso anche ai casi di sanzioni che, sebbene non formalmente penali, vengano ritenute tali, secondoi criteri Engel, per il contenuto afflittivo dalla giurisprudenza della Corte EDU.

R.G.

N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] effetto dell'evoluzione della giurisprudenza della CEDU, la garanziaconvenzionale è stata, infatti, riconosciuta anche nei casi di irrogazione di una sanzione amministrativa per lo stesso fatto, avente natura sostanzialmente penale, in presenza di un doppio binario sanzionatorio in materia tributaria.

Dopo la sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Italiadel 4 marzo 2014, in materia di manipolazione del mercato, è intervenuta la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale, nell'intento di precisare il perimetro della garanziaconvenzionale del divieto di un secondo giudizio, in ambitotributario, con la decisione A. e B . c. [OSCURATO:PERSONA] del 15 novembre 2016, ric. nn. 24130/11 e 29758/11, ridimensionando il precedente orientamento, ha affermato che non viola il principio delne bis in idem convenzionale la celebrazione di un processo penale, e l'irrogazione della relativa sanzione, nei confronti di chi sia stato sanzionato in via definitiva dall'amministrazione tributaria con una sovrattassa, purché sussista tra i due procedimenti una «connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta».

La Corte di Strasburgo ha, in particolare, chiarito che in linea di principio l'art. 4 prot. 7 Cedu, non esclude che lo Stato possa legittimamente apprestare un sistema di risposte a condotte socialmente offensive (come l'evasione fiscale) che si articoli -nella cornice di un approccio unitario e coerente - attraverso procedimenti distinti, purché le plurime risposte sanzionatorie non comportino un sacrificio eccessivo per l'interessato, con il conseguente onere per la Corte di verificare se la strategia adottata da ogni singolo Stato R.G.

N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] comporti una violazione delne bis in ide m , oppure, sia, al contrario, il «prodotto di un sistema integrato che permette di affrontare i diversi aspetti dell'illecito in maniera prevedibile e proporzionata, nel quadro di una strategia unitaria»(p. 122).

Non sarebbe, infatti, possibile dedurre dall'art. 4 prot. 7, un divieto assoluto per gli Stati di imporre una sanzione amministrativa (ancorché qualificabile come "sostanzialmente penale" ai fini delle garanzie dell'equo processo) per quei fatti di evasione fiscale in cui è possibile, altresì, perseguire e condannare penalmente il soggetto, in relazione a un elemento ulteriore rispetto al mero mancato pagamento del tributo, come una condotta fraudolenta, alla quale non potrebbe dare risposta sanzionatoria adeguata la mera procedura amministrativa (p.123).

Nella prospettiva di un equilibrato bilanciamento tra gli interessi del singolo e quelli collettivi, la Corte ha dunque valorizzato il criterio della "sufficiently dose connection in substance and time" ricavato da parte della propria precedente giurisprudenza (p.125).

In sostanza, secondo la Corte EDU, la disposizioneconvenzionale non esclude lo svolgimento parallelo di due procedimenti, purchéessi appaiano connessi dal punto di vista sostanziale e cronologico in maniera sufficientemente stretta e purché esistano meccanismi in grado di assicurare risposte sanzionatorie nel loro complesso proporzionate e, comunque, prevedibili (p. 130). [OSCURATO:PERSONA], dunque, finisce con l'affidare al giudice nazionale il compito di stabilire se ci si trovi, o meno, in presenza di unbis in idem , valutando se i procedimenti in questione presentino, avuto riguardo alle peculiarità dei casi R.G.

N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di specie, l'ulteriore requisito di un nesso materiale e temporale sufficientemente stretto.

L'esito interpretativo così raggiunto è stato recepito anche dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia della UE, nelle tre sentenze coeve del 20 marzo 2018 (rispettivamente in causa C-537/16, [OSCURATO:PERSONA] SA e altri c.

Consob, nelle cause riunite C-596/16 e C-597/16, [OSCURATO:PERSONA] c.

Consob e Zecca c.

Consob, e in causa C-524/15, Menci, quest'ultima relativa alla materia tributaria), secondo cui la violazione delne bis in idem sancito dall'art. 50 CDFUE, non si verifica a) allorché le due sanzioni perseguano scopi differenti e complementari, sempre che b ) il sistema normativo garantisca una coordinazione fra i due procedimenti sì da evitare eccessivi oneri per l'interessato e c ) assicuri comunque che il complessivo risultato sanzionatorio non risulti sproporzionato rispetto alla gravità della violazione, derivando tale obbligo dall'art. 52, par. 1, della Carta, e dal principio di proporzionalità delle pene sancito dall'art. 49, par.

Anche laCorte cost., con la sentenza 24 gennaio 2018, n. 43, dopo avere rilevato che il consolidato principio del nesso strumentale e temporale sufficientemente stretto, se riscontrato sussistente tra idue procedimenti amministrativo e penale, rende il doppio binario conforme alla Convenzione EDU, ha sottolineato il chiaro carattere innovativo della sentenza A. e B . contro [OSCURATO:PERSONA] , poich é « si è passati dal divieto imposto agli Stati aderenti di configurare per lo stesso fatto illecito due procedimenti che si concludono indipendentemente l'uno dall'altro, alla facoltà di coordinare nel tempo e nell'oggetto tali procedimenti, in modo che essi possano reputarsi nella sostanza come preordinati a un'unica, R.G.

N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva, avuto specialmente riguardo all'entità della pena (in sensoconvenzionale) complessivamente irrogata».

Secondo la Corte Costituzionale, non «si può continuare a sostenere che il divieto dibis in idem convenzionale abbia carattere esclusivamente processuale, giacché criterio eminente per affermare o negare il legame materiale è proprio quello relativo all'entità della sanzione complessivamente irrogata.

Se pertanto la prima sanzione fosse modesta, sarebbe in linea di massima consentito, in presenza del legame temporale, procedere nuovamente al fine di giungere all'applicazione di una sanzione che nella sua totalità non risultasse sproporzionata, mentre nel caso opposto il legame materiale dovrebbe ritenersi spezzato e il divieto dibis in idem pienamente operante » .

La stessa Corte ha, quindi, evidenziato che questa svolta giurisprudenziale è produttiva di effetti con riguardo al rapporto tra procedimento tributario e procedimento penale, atteso che, in precedenza, l'autonomia dell'uno rispetto all'altro escludeva in radice che essi potessero sottrarsi al divieto dibis in idem , mentre attualmente, pur dovendosi prendere in considerazione il loro grado di coordinamento probatorio, al fine di ravvisare il legame materiale, vi è la possibilità che in concreto gli stessi siano ritenuti sufficientemente connessi, in modo da far escludere l'applicazione del divieto dibis in idem , come chiarito dalla sentenza A. e B . contro [OSCURATO:PERSONA] (sull’argomento, v., di recente, Cass. 20 dicembre 2019, n. 34219).

Nel caso in esame, alla stregua degli orientamenti interpretativi della giurisprudenza sovranazionale e R.G.

N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nazionale, recentemente ribaditi dalla Corte EDU con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Islanda del 16 aprile 2019, deve rilevarsi l'insussistenza dei presupposti per ravvisare una duplicazione di sanzioni nei confronti del contribuente, posto che il processo penale nel quale è stata chiesta l’archiviazione ha riguardato l’annualità 2005, mentre l’avviso di accertamento impugnato riguarda l’anno 2006; il reato tributario, inoltre, risulta contestato in quanto commesso dal contribuente con riferimento a società del c.d. gruppo [OSCURATO:SOCIETA]., nel mentre l’accertamento riguarda la persona fisica del ricorrente.

8. Il ricorso quindi deve, nel complesso, essere rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte delricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29426/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 2, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6417/32/2015 , depositata il 29 giugno 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26aprile 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2006. R.G. N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], depositate il 31 marzo 2023, -Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. TF501AN06606/2011, notificato il 27 dicembre 2011, l ’Agenzia delle Entrate rideterminava sinteticamente il reddito del geom. [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2006, quantificandolo in € 961.047,34, sulla base degli accrediti per versamenti diretti, bonifici e altre operazioni rilevate sui suoi conti correnti, con conseguente richiesta di pagamento di maggiore IRPEF e relative addizionali. 2. Avverso tale avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 923/17/2013, depositata il 3 dicembre 2013, lo rigettava. 3. Interposto gravame dall’interessato , la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 6417/32/2015, pronunciata il 20 giugno 2015 e depositata in segreteria il 29 giugno 2015, accoglieva parzialmente l’appello, rideterminando il reddito per l’anno 2006 in € 776.524,00, e compensando le spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sette motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste in giudizio con controricorso. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 26aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. E’ intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ili R.G. N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rigetto del ricorso quanto al primo e sesto motivo, e per la declaratoria di inammissibilità per i restanti motivi. Il ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 6. Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a sette motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, il ricorrente che l’avviso di accertamento impugnato era stato notificato il 27 dicembre 2011, mentre le operazioni di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria si erano concluse il 22 novembre 2011, e quindi l’avviso suddetto era stato inviato prima del decorso del termine dilatorio di 60 gg. previsti dalla norma suddetta; erroneamente, pertanto, la C.T.R. avre bbe rigettato lo specifico motivo di appello sollevato dalla difesa del contribuente sul punto. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che erroneamente la C.T.R. avrebbe rigettato il secondo motivo di appello, con il quale veniva denunciata la violazione dell’art. 38,comma 5, cit., sulla base del presupposto che, trattandosi di accertamento basato su incrementi patrimoniali, l’Ufficio avrebbe dovuto “spalmare” il R.G. N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] maggior reddito sull’anno in cui è stata sostenuta la spesa, e sui quattro anni successivi. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che egli, con il terzo motivo di appello, aveva sollevato due questioni: con la prima, aveva eccepito che gli elementi indiziari posti a fondamento dell’accertamento fossero privi dei requisiti di certezza che avrebbero potuto legittimare l’accertamento induttivo, in quanto l’Ufficio aveva effettuato l’accertamento sulla base della “massa” complessiva degli accrediti registrati in conto corrente, senza una specifica analisi degli elementi che componevano tale massa.Su tale questione, la C.T.R. aveva omesso qualunque valutazione. 6.4. Con il quarto motivo di ricorso il contribuenteeccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 38 del d.P.R. n. 600/1973, riproponendo, sotto questo profilo, le censure sollevate con il terzo motivo. 6.5. Con il quinto motivo di ricorso si eccepisce violazione dei “principi del libero convincimento del giudice e di non contestazione”, di cui agli artt. 116 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 2712 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod.proc. civ. Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. aveva accolto solo in parte il terzo motivo di appello, ritenendo che il contribuente avesse fornito giustificazione soltanto per una parte della somma complessiva oggetto di versamenti su conto corrente, mentre non avrebbe tenuto conto della R.G. N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] restante documentazione, in quanto non dimostrativa del fatto che si trattasse di operazioni riferibili al Mari, e consistente in mere fotocopie «senza neppure l’allegazione della fotocopia del documento di riconoscimento, prevista dalle vigenti norme sulla documentazione amministrativa»; con ciò, avrebbe violato le norme suindicate, in quanto in sede giurisdizionale le regole relative alla validità della documentazione amministrativa non avevano alcuna rilevanza, vigendo il principio del libero convincimento del giudice che prevale su ogni formalismo. 6.6. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente eccepisce violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per avere la C.T.R. confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto legittimo che l’atto di accertamento non dovesse essere motivato adeguatamente, e per avere, la stessa C.T.R., ritenuto adeguatamente motivata la decisione di primo grado. 6.7. Con il settimo motivo di ricorso, infine, il contribuente eccepisce violazione del principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 4 protocollo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene, in particolare, il ricorrente che, con l’avviso di accertamento impugnato, l’Agenzia delle E ntrate aveva contestato anche la dichiarazione infedele per indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato e di un’imposta inferiore a quella dovuta; la relativa sanzione non R.G. N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere applicata, in quanto egli era stato sottoposto a procedimento penale per la medesima violazione, all’esito del quale era stata disposta l’archiviazione nei confronti dello stesso contribuente. 7. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 7.1. Il primo motivo è infondato. Correttamente la C.T.R. ha ritenuto non applicabile, nella specie, il termine dilatorio di 60 gg. per l’emissione dell’avviso di accertamento, previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, vertendosi, nella specie, di accertamento “a tavolino”, e non all’esito di accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali o professionali. Sul punto, va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, non determina la nullità dell’avviso di accertamento emanato prima di detto termine, ove si tratti di tributi “non armonizzati”, e ove si tratti di avvisi emessi non all’esito di accessi, ispezioni e verifiche presso la sede dell’esercizio commerciale o professionale (Cass. 20 luglio 2016, n. 14861). Più in particolare, le ipotesi del controllo eseguito presso la sede del contribuente e del controllo c.d. a tavolino non possono essere assimilate. Nella prima ipotesi l'espansione della tutela del contraddittorio procedimentale è massima, in quanto tale tutela tende a bilanciare lo squilibrio tra contribuente e R.G. N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] derivantedall'assoggettamento del primo ai poteri ispettivi della seconda; cosicché, il termine dilatorio in questione si applica in tutti casi di accesso presso i locali del contribuente, pur quando il relativo processo verbale non contenga rilievi o addebiti (dovendo infatti, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6, richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, redigersi processo verbale anche degli accessi che si risolvano in una mera acquisizione di dati, elementi e notizie) (Cass. 29 ottobre 2018, n. 27420 ; Cass.5 novembre 2020, n. 24793). Nella seconda ipotesi, per contro, la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto da imporre termini dilatori all'azione di accertamento che derivi da controlli fatti dall'Amministrazione nella propria sede, in base ai dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente. Al riguardo il Collegio intende ribadire che, nell'ordinamento, non sussiste un principio generale che imponga il contraddittorio fin dalla fase di formazione della pretesa fiscale; nél'esistenza di tale principio potrebbe desumersi dal diritto comunitario, avendo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 22ottobre 13 C-276/12, [OSCURATO:PERSONA], affermato che « l'Amministrazione, quando procede alla raccolta d'informazioni, non è tenuta ad informarne il contribuente néa conoscere il suo punto di vista» (punto 45) (Cass. 13 giugno 2014, n. 13588;). Ciò posto, è pacifico che, nella fattispecie in esame, non vi è stato alcun accesso o ispezione dell’Ufficio presso i locali destinati, ma solo un contradditorio su invito dell’Ufficio in R.G. N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sede di accertamento induttivo per ottenere chiarimenti sulla congruità dei redditi, sviluppatosi in una serie di sedute e conclusosi il 22 novembre 2011, ragion per cui non vi era obbligo per l’A.F. di attendere il termine di 60 gg. per l’emanazione dell’avviso di accertamento. 7.2. Anche il secondo motivo è infondato. E’ pacifico che, nel caso di specie, si verta in un’ipotesi di accertamento che, pur innescato dall’esistenza di spese non corrispondenti ai redditi dichiarati, era stato poi effettuato in relazione non a dette spese, bensì all’indice reddituale costituito dal volume degli accrediti bancari dell’anno d’imposta in oggetto, come tale non “spalmabile” su altre annualità. Correttamente, pertanto, la C.T.R. ha valutato l’avviso di accertamento impugnato applicando l’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, nella formulazione vigente all’epoca dell’accertamento, e quindi ritenendo accertati i maggiori redditi solo per quell’anno, sulla base del volume degli accrediti bancari effettuati nell’anno in oggetto. 7.3. Il terzo motivo è infondato. La C.T.R., invero, ha valutato il terzo motivo nel suo complesso, esaminando la documentazione allegata e ritenendo superata la presunzione di provenienza reddituale per alcuni accrediti operati sul conto corrente del contribuente (tanto è vero che l’appello è stato parzialmente accolto, con rideterminazione del reddito complessivo accertato). Non può prospettarsi, quindi, alcun vizio di omessa pronuncia. 7.4. Il quarto motivo è anch’esso infondato. R.G. N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza costante di questa Corte, l’Ufficio può limitarsi ad un accertamento totale degli accrediti su conto corrente, mentre è onere del contribuente, al fine di superare la presunzione di provenienza posta a carico dello stesso contribuente dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività (Cass. 11 marzo 2015, n. 4829; Cass. 3 maggio 2018, n. 10480). 7.5. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, invero, censura sostanzialmente la valutazione in punto di fatto effettuata dalla corte territoriale, in merito alla rilevanza ed alla idoneità probatoria della documentazione prodotta ai fini della giustificazione delle movimentazioni bancarie oggetto di accertamento. Trattasi di valutazione di fatto inammissibile in sede di legittimità, tanto più che, proprio per il principio del libero convincimento del giudice, la corte di merito ha legittimamente ritenuto una parte dei documenti prodotti inidonei a superare la presunzione di provenienza reddituale degli accrediti. A tal proposito, deve peraltro evidenziarsi che la censura in oggetto appare inammissibile anche per difetto di specificità, in quanto non vengono analiticamente indicati i documenti che la C.T.R. ha ritenuto non utilizzabili o comunque inidonei a provare la riferibilità delle operazioni bancarie alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 7.6. Il sesto motivo è invece infondato. La sentenza della C.T.R. appare adeguatamente motivata, nella parte in cui esclude il vizio di motivazione della sentenza R.G. N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, evidenziando come quest’ultima sentenza riporti sia lo svolgimento del processo che i fatti rilevanti della causa, esponendo le ragioni poste a base del rigetto dell’impugnazione proposta, laddove disattende l’eccezione sull’erronea applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, e attribuisce valore legale alla presunzione derivante dall’esame delle operazioni di accredito registrate nei conti correnti bancari rilevando, nel contempo, il mancato assolvimento dell’onere della prova contraria da parte del contribuente. Peraltro, al di là del richiamo della funzione della motivazione quale provocatio ad opponendum, contenuto nella sentenza di primo grado, va rilevato che la C.T.P. ha comunque precisato che l’obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento è soddisfatto ogni qual volta l’A.F. abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria, e ciò conformemente alla giurisprudenza più recente, secondo la quale, per l’appunto, «l'avvisodi accertamento è correttamente motivato quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, nel petitum e nella causa petendi, tramite una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a base dell'atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell'attività della [OSCURATO:PERSONA], in considerazione di un immediato controllo della stessa»(da ultimo Cass. 10 agosto 2022, n. 24659; v. anche Cass. 5 marzo 2021, n. 6154; Cass. 21 novembre 2018, n. 30039). Correttamente, pertanto, la C.T.R. ha ritenuto in parte qua motivata la R.G. N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza di primo grado, posto che la corte di primo grado ha comunque evidenziato come la pretesa tributaria si basi non già su incrementi patrimoniali, ma sulla base di movimentazioni bancarie, rispetto alle quali il contribuente non ha superato la presunzione di provenienza reddituale, né ha provato che le operazioni di accredito registrate sui conti personali del contribuente corrispondano addebiti effettuati in favoer degli altri soci della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” 7.7. Il settimo motivo, infine,è inammissibile. La censura in oggetto, infatti, riguardante le sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento, non è stata sollevata in primo grado, e neanche in appello. In ogni caso o ccorre, al riguardo, premettere che il riconoscimento della garanzia delne bis in idem è sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 7 annesso alla Convenzione Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA] (CEDU), adottato nel novembre del 1984, reso esecutivo nell'ordinamento italiano con la legge 9 aprile 1990, n. 98, e dall'art. 50 dellaCarta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea (CDFUE), che stabiliscono che nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale, nella giurisdizione del medesimo Stato, è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza penale divenuta definitiva. Il principio è stato affermato con riguardo alla materia penale ed all'irrogazione delle sanzioni definite dalla legge "penali", ma è stato successivamente esteso anche ai casi di sanzioni che, sebbene non formalmente penali, vengano ritenute tali, secondoi criteri Engel, per il contenuto afflittivo dalla giurisprudenza della Corte EDU. R.G. N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] effetto dell'evoluzione della giurisprudenza della CEDU, la garanziaconvenzionale è stata, infatti, riconosciuta anche nei casi di irrogazione di una sanzione amministrativa per lo stesso fatto, avente natura sostanzialmente penale, in presenza di un doppio binario sanzionatorio in materia tributaria. Dopo la sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Italiadel 4 marzo 2014, in materia di manipolazione del mercato, è intervenuta la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale, nell'intento di precisare il perimetro della garanziaconvenzionale del divieto di un secondo giudizio, in ambitotributario, con la decisione A. e B . c. [OSCURATO:PERSONA] del 15 novembre 2016, ric. nn. 24130/11 e 29758/11, ridimensionando il precedente orientamento, ha affermato che non viola il principio delne bis in idem convenzionale la celebrazione di un processo penale, e l'irrogazione della relativa sanzione, nei confronti di chi sia stato sanzionato in via definitiva dall'amministrazione tributaria con una sovrattassa, purché sussista tra i due procedimenti una «connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta». La Corte di Strasburgo ha, in particolare, chiarito che in linea di principio l'art. 4 prot. 7 Cedu, non esclude che lo Stato possa legittimamente apprestare un sistema di risposte a condotte socialmente offensive (come l'evasione fiscale) che si articoli -nella cornice di un approccio unitario e coerente - attraverso procedimenti distinti, purché le plurime risposte sanzionatorie non comportino un sacrificio eccessivo per l'interessato, con il conseguente onere per la Corte di verificare se la strategia adottata da ogni singolo Stato R.G. N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] comporti una violazione delne bis in ide m , oppure, sia, al contrario, il «prodotto di un sistema integrato che permette di affrontare i diversi aspetti dell'illecito in maniera prevedibile e proporzionata, nel quadro di una strategia unitaria»(p. 122). Non sarebbe, infatti, possibile dedurre dall'art. 4 prot. 7, un divieto assoluto per gli Stati di imporre una sanzione amministrativa (ancorché qualificabile come "sostanzialmente penale" ai fini delle garanzie dell'equo processo) per quei fatti di evasione fiscale in cui è possibile, altresì, perseguire e condannare penalmente il soggetto, in relazione a un elemento ulteriore rispetto al mero mancato pagamento del tributo, come una condotta fraudolenta, alla quale non potrebbe dare risposta sanzionatoria adeguata la mera procedura amministrativa (p.123). Nella prospettiva di un equilibrato bilanciamento tra gli interessi del singolo e quelli collettivi, la Corte ha dunque valorizzato il criterio della "sufficiently dose connection in substance and time" ricavato da parte della propria precedente giurisprudenza (p.125). In sostanza, secondo la Corte EDU, la disposizioneconvenzionale non esclude lo svolgimento parallelo di due procedimenti, purchéessi appaiano connessi dal punto di vista sostanziale e cronologico in maniera sufficientemente stretta e purché esistano meccanismi in grado di assicurare risposte sanzionatorie nel loro complesso proporzionate e, comunque, prevedibili (p. 130). [OSCURATO:PERSONA], dunque, finisce con l'affidare al giudice nazionale il compito di stabilire se ci si trovi, o meno, in presenza di unbis in idem , valutando se i procedimenti in questione presentino, avuto riguardo alle peculiarità dei casi R.G. N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di specie, l'ulteriore requisito di un nesso materiale e temporale sufficientemente stretto. L'esito interpretativo così raggiunto è stato recepito anche dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia della UE, nelle tre sentenze coeve del 20 marzo 2018 (rispettivamente in causa C-537/16, [OSCURATO:PERSONA] SA e altri c. Consob, nelle cause riunite C-596/16 e C-597/16, [OSCURATO:PERSONA] c. Consob e Zecca c. Consob, e in causa C-524/15, Menci, quest'ultima relativa alla materia tributaria), secondo cui la violazione delne bis in idem sancito dall'art. 50 CDFUE, non si verifica a) allorché le due sanzioni perseguano scopi differenti e complementari, sempre che b ) il sistema normativo garantisca una coordinazione fra i due procedimenti sì da evitare eccessivi oneri per l'interessato e c ) assicuri comunque che il complessivo risultato sanzionatorio non risulti sproporzionato rispetto alla gravità della violazione, derivando tale obbligo dall'art. 52, par. 1, della Carta, e dal principio di proporzionalità delle pene sancito dall'art. 49, par. Anche laCorte cost., con la sentenza 24 gennaio 2018, n. 43, dopo avere rilevato che il consolidato principio del nesso strumentale e temporale sufficientemente stretto, se riscontrato sussistente tra idue procedimenti amministrativo e penale, rende il doppio binario conforme alla Convenzione EDU, ha sottolineato il chiaro carattere innovativo della sentenza A. e B . contro [OSCURATO:PERSONA] , poich é « si è passati dal divieto imposto agli Stati aderenti di configurare per lo stesso fatto illecito due procedimenti che si concludono indipendentemente l'uno dall'altro, alla facoltà di coordinare nel tempo e nell'oggetto tali procedimenti, in modo che essi possano reputarsi nella sostanza come preordinati a un'unica, R.G. N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva, avuto specialmente riguardo all'entità della pena (in sensoconvenzionale) complessivamente irrogata». Secondo la Corte Costituzionale, non «si può continuare a sostenere che il divieto dibis in idem convenzionale abbia carattere esclusivamente processuale, giacché criterio eminente per affermare o negare il legame materiale è proprio quello relativo all'entità della sanzione complessivamente irrogata. Se pertanto la prima sanzione fosse modesta, sarebbe in linea di massima consentito, in presenza del legame temporale, procedere nuovamente al fine di giungere all'applicazione di una sanzione che nella sua totalità non risultasse sproporzionata, mentre nel caso opposto il legame materiale dovrebbe ritenersi spezzato e il divieto dibis in idem pienamente operante » . La stessa Corte ha, quindi, evidenziato che questa svolta giurisprudenziale è produttiva di effetti con riguardo al rapporto tra procedimento tributario e procedimento penale, atteso che, in precedenza, l'autonomia dell'uno rispetto all'altro escludeva in radice che essi potessero sottrarsi al divieto dibis in idem , mentre attualmente, pur dovendosi prendere in considerazione il loro grado di coordinamento probatorio, al fine di ravvisare il legame materiale, vi è la possibilità che in concreto gli stessi siano ritenuti sufficientemente connessi, in modo da far escludere l'applicazione del divieto dibis in idem , come chiarito dalla sentenza A. e B . contro [OSCURATO:PERSONA] (sull’argomento, v., di recente, Cass. 20 dicembre 2019, n. 34219). Nel caso in esame, alla stregua degli orientamenti interpretativi della giurisprudenza sovranazionale e R.G. N.29426/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nazionale, recentemente ribaditi dalla Corte EDU con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Islanda del 16 aprile 2019, deve rilevarsi l'insussistenza dei presupposti per ravvisare una duplicazione di sanzioni nei confronti del contribuente, posto che il processo penale nel quale è stata chiesta l’archiviazione ha riguardato l’annualità 2005, mentre l’avviso di accertamento impugnato riguarda l’anno 2006; il reato tributario, inoltre, risulta contestato in quanto commesso dal contribuente con riferimento a società del c.d. gruppo [OSCURATO:SOCIETA]., nel mentre l’accertamento riguarda la persona fisica del ricorrente. 8. Il ricorso quindi deve, nel complesso, essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte delricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Cond
Sentenza Cassazione n. 25445/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris