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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 17582/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12938-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] A.R.S.S.A. [OSCURATO:PERSONA] E PER I [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12938/2019 Cron.

Rep.

Ud.20/12/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1394/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/10/2018 R.G.N. 821/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 18 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Catanzaro, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], Sara e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’A.R.S.A.C. - Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’[OSCURATO:PERSONA] –Gestione stralcio A.R.S.S.A., avente ad oggetto la condanna dell’allora A.R.S.S.A., alle cui dipendenze [OSCURATO:PERSONA] prestava servizio quale dirigente, al pagamento della somma dovuta a conguaglio dell’indennità incentivante (dovuta per aver aderito alla risoluzione consensuale del rapporto in essere con l’ A.R.S.S.A. con riconoscimento di un incentivo all’esodo previsto dall’art. 6 l.

Regione Calabria n.9/2007) computata su una base di calcolo comprensiva della tredicesima mensilità rispetto a quella versata in base a quanto previsto con il negozio risolutivo che quelle voci non contemplava; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che l’indennità incentivante di cui all’art. 7, l.

Regione Calabria n. 8/2005, non essendo frutto di un accordo transattivo intervenuto tra le parti avente natura novativa e come tale volto a mutare le pregresse posizioni soggettive, sostituendole con altre autonome e distinte ma ponendosi, viceversa, quale mera controprestazione cui la legge obbligava l’Amministrazione a corrispettivo del consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, non diversamente dal TFR, al quale viene ad aggiungersi, è collegato alla fase conclusiva del rapporto e ricade nell’ambito applicativo dell’art. 2948, n. 5, c.c., quale indennità spettante per la cessazione del rapporto di lavoro, risultando soggetta alla prescrizione quinquennale, non tempestivamente interrotta dalla richiesta stragiudiziale di pagamento pur inviata in anticipo rispetto alla proposizione della domanda giudiziale; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono gli eredi Coglitore, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’ l’A.R.S.A.C. –Gestione stralcio A.R.S.S.A.; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., lamentano la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per aver questa erroneamente individuato nella previsione di legge e non nell’accordo risolutivo del rapporto a carattere novativo la fonte dell’erogazione, dovendosi, pertanto, escludere il collegamento con la cessazione del rapporto di lavoro; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., i ricorrenti fanno discendere dal preteso mutamento di orientamento della Corte territoriale l’essere la pronunzia in contrasto con il principio di non discriminazione, dando luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento e con il principio della certezza del diritto; - che, con il terzo motivo, i ricorrenti imputano alla Corte territoriale, in conseguenza dell’error in iudicando denunciato nei motivi che precedono, la mancata pronunzia in ordine ai motivi di censura avanzati nel merito dell’impugnata decisione di primo grado;- che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, avendo la Corte territoriale correttamente escluso il rilievo della volontà delle parti circa il titolo dell’erogazione ed il carattere novativo dell’obbligazione assunta tale da non trovare causa nel pregresso rapporto di lavoro, configurando l’erogazione stessa quale importo destinato in base alla legge ad aggiungersi alle competenze di fine rapporto a stimolare il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del medesimo, così che risulta condivisibile la ritenuta riconducibilità dell’erogazione in questione nell’ambito delle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 2948, n. 5, c.c. ed, a quella stregua, il suo assoggettamento alla prescrizione breve, il cui termine quinquennale risultava accertato, senza confutazione in questa sede da parte dei ricorrenti, essere già decorso al momento della ricezione del primo atto interruttivo; - che il terzo motivo si rivela inammissibile presupponendo l’accoglimento dei primi due; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13, s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12938-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] A.R.S.S.A. [OSCURATO:PERSONA] E PER I [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12938/2019 Cron. Rep. Ud.20/12/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1394/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/10/2018 R.G.N. 821/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 18 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Catanzaro, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], Sara e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’A.R.S.A.C. - Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’[OSCURATO:PERSONA] –Gestione stralcio A.R.S.S.A., avente ad oggetto la condanna dell’allora A.R.S.S.A., alle cui dipendenze [OSCURATO:PERSONA] prestava servizio quale dirigente, al pagamento della somma dovuta a conguaglio dell’indennità incentivante (dovuta per aver aderito alla risoluzione consensuale del rapporto in essere con l’ A.R.S.S.A. con riconoscimento di un incentivo all’esodo previsto dall’art. 6 l. Regione Calabria n.9/2007) computata su una base di calcolo comprensiva della tredicesima mensilità rispetto a quella versata in base a quanto previsto con il negozio risolutivo che quelle voci non contemplava; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che l’indennità incentivante di cui all’art. 7, l. Regione Calabria n. 8/2005, non essendo frutto di un accordo transattivo intervenuto tra le parti avente natura novativa e come tale volto a mutare le pregresse posizioni soggettive, sostituendole con altre autonome e distinte ma ponendosi, viceversa, quale mera controprestazione cui la legge obbligava l’Amministrazione a corrispettivo del consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, non diversamente dal TFR, al quale viene ad aggiungersi, è collegato alla fase conclusiva del rapporto e ricade nell’ambito applicativo dell’art. 2948, n. 5, c.c., quale indennità spettante per la cessazione del rapporto di lavoro, risultando soggetta alla prescrizione quinquennale, non tempestivamente interrotta dalla richiesta stragiudiziale di pagamento pur inviata in anticipo rispetto alla proposizione della domanda giudiziale; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono gli eredi Coglitore, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’ l’A.R.S.A.C. –Gestione stralcio A.R.S.S.A.; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., lamentano la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per aver questa erroneamente individuato nella previsione di legge e non nell’accordo risolutivo del rapporto a carattere novativo la fonte dell’erogazione, dovendosi, pertanto, escludere il collegamento con la cessazione del rapporto di lavoro; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., i ricorrenti fanno discendere dal preteso mutamento di orientamento della Corte territoriale l’essere la pronunzia in contrasto con il principio di non discriminazione, dando luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento e con il principio della certezza del diritto; - che, con il terzo motivo, i ricorrenti imputano alla Corte territoriale, in conseguenza dell’error in iudicando denunciato nei motivi che precedono, la mancata pronunzia in ordine ai motivi di censura avanzati nel merito dell’impugnata decisione di primo grado;- che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, avendo la Corte territoriale correttamente escluso il rilievo della volontà delle parti circa il titolo dell’erogazione ed il carattere novativo dell’obbligazione assunta tale da non trovare causa nel pregresso rapporto di lavoro, configurando l’erogazione stessa quale importo destinato in base alla legge ad aggiungersi alle competenze di fine rapporto a stimolare il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del medesimo, così che risulta condivisibile la ritenuta riconducibilità dell’erogazione in questione nell’ambito delle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 2948, n. 5, c.c. ed, a quella stregua, il suo assoggettamento alla prescrizione breve, il cui termine quinquennale risultava accertato, senza confutazione in questa sede da parte dei ricorrenti, essere già decorso al momento della ricezione del primo atto interruttivo; - che il terzo motivo si rivela inammissibile presupponendo l’accoglimento dei primi due; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13, s
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