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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40815/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] si associa alle richieste del Procuratore Generale e deposita conclusioni scritte e nota spese dichiarando che la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'assise d'appello di Napoli ha confermato la condanna, resa in data 4 marzo 2020 dalla Corte d'assise di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, per il primo, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata mesi sei, ritenuta la continuazione tra i reati di concorso in omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo A): artt. 110, 575, 61 n. 1 cod. pen.) tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo C): artt. 110, 56, 575, 61 n. 1 cod. pen.), tentata violazione di domicilio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo B): artt. 110, 81, secondo comma, 56, 614, primo e ultimo comma, cod. pen.) porto e detenzione di un fucile a canne mozze (capo D): artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974, art. 3 legge n. 110 del 1975) ricettazione di veicolo (capo E): artt. 110, 648 cod. pen.), con il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., quanto al reato di cui al capo E); per il secondo ([OSCURATO:PERSONA]) alla pena di anni venti di reclusione ed euro trecento di multa, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi A), B), C) e D), riconosciute le circostanze attenuanti generiche, equivalenti rispetto alla circostanza aggravante dei futili motivi, oltre alla pena di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa, relativa al reato sub E), non rientrato nella riconosciuta continuazione. 1.1.Le sentenze di merito ricostruiscono gli accadimenti spiegando che gli odierni ricorrenti, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] nelle campagne di Marano di Napoli e che sopravvivevano con i compensi per piccoli lavori domestici (di pulitura aiuole e cantine, nonché verniciatura di cancellate), erano stati notati, il giorno dei fatti, presso un condominio, in località Pescopagano, nel quale [OSCURATO:PERSONA] aveva provato ad entrare e dal quale Ceraldi, ivi ristretto in detenzione domiciliare, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], lo aveva allontanato con modi bruschi, notando il palese stato di ebbrezza dell'uomo.

Le sentenze di merito spiegano che, dopo circa due ore dall'accaduto, i ricorrenti erano tornati sul posto, a bordo di uno scooter, oggetto del reato di ricettazione e che, mentre Mocian attendeva all'esterno dello stabile, [OSCURATO:PERSONA] vi faceva irruzione, salendo le scale del condominio, notato dal Cerladi, attraverso il sistema di videosorveglianza ivi installato.

Non accortosi che l'uomo imbracciava un fucile a canne mozze, [OSCURATO:PERSONA], anticipando Ceraldi, aveva aperto la porta dell'abitazione venendo così raggiunto da un colpo di fucile esploso a bruciapelo da [OSCURATO:PERSONA], mentre Ceraldi riusciva a richiudere l'uscio, evitando altri colpi.

Nell'allontanarsi dall'abitazione, [OSCURATO:PERSONA] esplodeva un altro colpo di fucile in direzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano provato a fermarlo (lanciandogli dal balcone un cestino di mollette), non riuscendo a colpirle perché la Stanciu si riparava dietro un muretto.

I due imputati, poi, si allontanavano a bordo dell'indicato scooter.

La responsabilità degli imputati veniva accertata in base alle dichiarazioni rilasciate dalle persone offese, dai testi oculari dell'accaduto, nonché sulla scorta degli esiti di intercettazioni trascritte, in parte, nel corso del dibattimento e delle dichiarazioni dagli stessi rilasciate che, durante lo svolgersi del procedimento, conducevano anche al recupero del fucile utilizzato per commettere i reati. 2.Ricorrono, avverso la descritta sentenza gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore, avv.

L. Iannettone denuncia quattro vizi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.1.

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione, nella forma della manifesta illogicità, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al valore attribuito alla confessione resa.

La difesa aveva sottolineato, dal punto di vista della prova della responsabilità, la mancanza dell'accertamento stube, la mancata estrapolazione delle immagini dal sistema di videosorveglianza in uso a Ceraldi e la mancata individuazione di altri impianti di tal genere.

La sentenza di primo grado, a fronte delle descritte carenze probatorie, aveva attribuito alla confessione dell'imputato significato sanante.

Ciononostante, le circostanze attenuanti generiche vengono negate dal giudice di appello, perché il quadro a carico era stato considerato già solido al momento della confessione resa, senza considerare che, invece, anche la motivazione di appello, quanto alla responsabilità del coimputato, fa espresso riferimento proprio alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva che detta confessione è stata chiarificatrice del movente e rispetto al ruolo del coimputato, mentre è stata del tutto trascurata, secondo il ricorrente, la resipiscenza mostrata, avendo [OSCURATO:PERSONA] chiesto scusa ai familiari della vittima sintomo di ravvedimento.

2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen. e mancanza di motivazione.

La Corte d'assise d'appello avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche soltanto sulla scorta della gravità della vicenda, omettendo l'esame del comportamento dell'imputato e della sua condotta susseguente al reato, incidendo questa anche sulla capacità a delinquere.Si assume che, pur a fronte di un fatto-reato grave, la confessione può essere valutata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche e che, anzi, dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione alla determinazione della misura della pena, il giudice deve rendere conto, dandone atto con la motivazione, quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale

2.1.3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione circa la condotta dell'imputato consistita nelle scuse porte ai familiari della vittima a seguito della confessione.

Questa verrebbe valutata, nella sentenza di secondo grado, soltanto in un'ottica di semplificazione probatoria.

Con l'atto di appello la difesa aveva, invece, sottolineato che a questa erano seguite le scuse ai familiari della vittima, da valutare come condotta susseguente al reato, a favore del ricorrente.

Rispetto a tale doglianza la motivazione del secondo giudice sarebbe del tutto assente.

2.1.4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione agli artt. 61 n. 1 e 62 n. 2 cod. pen.

Con i motivi di appello, quanto all'invocata esclusione della circostanza aggravante dei motivi futili, era stato chiesto di valutare il momento precedente all'evento omicidiario, consistito nel primo incontro con Ceraldi e nella reazione che aveva avuto quest'ultimo nei confronti dell'imputato.

Questi è soggetto di nazionalità algerina, dunque con una diversa concezione dei comportamenti umani, con diverso substrato culturale, elementi incidenti anche sulla proporzionalità dell'offesa e sulla provocazione, frutto anche di accumulo di stimoli psichici cui il ricorrente sarebbe stato esposto per il comportamento violento subito, poco prima del fatto, dal Ceraldi medesimo. 2.2.L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione dell'art.143 cod. proc. pen., con conseguente nullità degli atti processuali, per non aver assicurato adeguata difesa, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Mocian è cittadino rumeno che vive sul territorio nazionale da cinque anni e che ha manifestato difficoltà di comprensione della lingua italiana, con particolare riferimento alla lingua scritta.

Non sarebbe specificato, nelle sentenze di merito, come sia stata accertata la comprensione dell'italiano scritto, come preteso, invece, dalla previsione di cui all'art. 143, comma 4, cod. proc. pen.

Il diritto alla traduzione degli atti, a parere del ricorrente, si estende a tutti gli atti del procedimento.Si richiama Corte Cost. n. 10 del 1993 e il d.

Igs. n. 32 del 4 marzo 2014 che ha sancito il diritto alla traduzione degli atti riconosciuto all'imputato che non comprende la lingua italiana. 3.La difesa, avv.

L. Iannettone, ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c. del 9 marzo 2022, richiesta di trattazione orale del procedimento per la prima udienza fissata in data 12 aprile 2022.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, G. Casella, ha fatto pervenire richieste scritte, in data 23 marzo 2022, con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

3.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], avv.

S. Mottola, ha fatto pervenire a mezzo p. e. c. del 5 aprile 2022, memoria scritta con la quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso, ulteriormente argomentando le ragioni dell'impugnazione.

3.3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire conclusioni e nota spese con allegata comparsa di costituzione e nomina di nuovo difensore, datata 5 aprile 2022.

3.4. All'esito della discussione orale, tenutasi all'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe, la parte civile riportandosi anche alle conclusioni scritte già fatte pervenire. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato o, comunque, devolve censure non ammissibili in sede di legittimità; quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato. 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1.11 primo motivo è inammissibile.

Si tratta di censura manifestamente infondata e, comunque, non specifica, posto che non si confronta con la complessiva motivazione di primo grado e, dunque, con quella di appello che ne ribadisce il contenuto.

La prima, infatti (cfr. pag. 95) / tiene conto proprio del momento processuale in cui è intervenuta la confessione da parte del ricorrente, sottolineando che questa è giunta quando il "quadro probatorio a suo carico era ormai di una chiarezza granitica", sottolineando, in particolare, l'aspetto peculiare ravvisato nel comportamento processuale dell'imputato, descritto come avente natura ritorsiva nei confronti del coimputato per la collaborazione da questi prestata all'Autorità giudiziaria, grazie alla quale erano stati ritrovati fucile e munizioni nel corso del dibattimento.Sul punto, la motivazione dei provvedimenti di merito appare conforme alla giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224; Sez. 1, n. 12426 del 24/10/1994, Fiorentino, Rv. 199886) secondo la quale, in materia di attenuanti generiche, tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo.

Sicché, deve essere reputato legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con la esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, per essere stata la responsabilità già acquisita aliunde e perché dettata — tale confessione — non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico.

Del resto, la diversa lettura che dell'intervenuta confessione, quanto all'incidenza di questa sull'evoluzione delle acquisizioni processuali, prospetta la difesa, implica una ricostruzione alternativa cui la Corte in questa sede, non può accedere essendo inibita ogni rivalutazione di elementi di fatto o di prova nel giudizio di legittimità.

1.2. Il secondo motivo è inammissibile.

La censura sembra attingere l'entità della pena, ma risulta, sotto tale profilo, genericamente formulato.

La misura della pena irrogata, infatti, trova nella combinata lettura delle sentenze di merito (nel senso che in caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità le motivazioni delle sentenze di merito si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo: Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) ampia e coerente motivazione anche se quella di appello non è molto diffusa sul punto.

In ogni caso, quanto al profilo del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza di appello valorizza l'estrema gravità dei fatti, descritti non soltanto come avvenuti colpendo la vittima a bruciapelo, come dedotto.

Si sottolinea anche il proposito di vendetta e la successiva condotta tenuta dopo l'omicidio, consistita nell'esplodere il colpo anche in direzione di persone estranee al rapporto con la vittima (affacciatesi al balcone).Si tratta di ratio decidendi autonoma, rispetto a quella che valorizza il momento processuale in cui è avvenuta la confessione, con la quale il motivo di ricorso non si confronta adeguatamente, risultando non specifico (cfr. nel senso che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica puntuale di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano autonome ed autosufficienti : Sez. 5, n. 12952, del 29/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Sidal, n.m.; Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972). [OSCURATO:PERSONA] osserva, comunque, che il richiamo alla gravità dei fatti soddisfi lo standard declinato dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 258410; conforme n. 9120 del 1998, Rv. 211582) e giustifichi, altresì, la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378; conformi Rv. 257425; Rv. 258011), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio.

Peraltro, la Corte territoriale non era tenuta a prendere in esame tutti i dati valorizzati dalla difesa, avendo dato conto di quelli ritenuti di consistenza preponderante, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche ed ai fini della scelta della misura della pena. 1.3.11 terzo motivo è manifestamente infondato.

La motivazione offerta dalla Corte territoriale risulta in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale (tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826) in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi purché sia comunque formulato un giudizio di disvalore della personalità.

La misura della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, invero, sono oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola indicazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia, come quella adottata nel caso in esame, immune da vizi logici di ragionamento (tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 5, n. 5582 del 30/08/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 1.4.11 quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato e comunque, inammissibile.La motivazione con riferimento alla circostanza aggravante dei futili motivi è esauriente, non manifestamente illogica ed immune da vizi di ogni tipo.

Il motivo sotto tale profilo è, peraltro, reiterativo di quello proposto con l'atto di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento immune da vizi di ogni tipo.

In relazione alla circostanza aggravante dei futili motivi priva di censure di ogni tipo risulta la motivazione della sentenza di secondo grado, in quanto in linea con l'orientamento di questa Corte (Sez. 1, n. 16889 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 273119) secondo il quale, a fronte della sproporzione tra reato e ragione soggettiva che lo ha determinato, deve essere svolta altra verifica, diretta ad accertare se questa abbia o meno connotato, in maniera particolarmente significativa e pregnante, l'atteggiamento dell'agente rispetto al reato, giustificando un giudizio di maggiore riprovevolezza e di più accentuata pericolosità nei suoi confronti.

Quindi, oltre al dato oggettivo della sproporzione, tra la ragione soggettiva che ha determinato la condotta criminosa e il reato concretamente realizzato (in tal caso, quella di ritorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che, nel corso del primo incontro, aveva tenuto una condotta gravemente offensiva verso [OSCURATO:PERSONA]) i giudici di merito hanno verificato la sussistenza del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare la sproporzione quale espressione di un moto interiore, assolutamente ingiustificato, tradottosi in mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (come risulta dalla descrizione della successiva condotta, consistita nel procurarsi un'arma micidiale, poi usata a bruciapelo determinando la morte del [OSCURATO:PERSONA], trovatosi occasionalmente alla porta).

In relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., si osserva che il motivo è inedito e, comunque, soltanto enunciato, senza la precisa indicazione delle ragioni, in fatto in diritto su cui fonda, così da essere inammissibile (tra le altre, Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5,n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029, nel senso che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione). 2.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

Osserva il Collegio che in tema di traduzione degli atti, ex art. 143 cod. proc. pen., anche all'esito della modifica apportata dal d.lgs. n. 32 del 2014, il diritto all'assistenza all'interprete non discende automaticamente dallo status di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693; Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, Khadraoui, Rv. 273246; Sez. 2, n. 8094 del 04/02/2016, T., Rv. 266238).

Ciò comporta che i presidi di tutela indicati dall'art. 143 cod. proc. pen. debbano essere predisposti dall'autorità giudiziaria procedente, solo ove emergano elementi univocamente indicativi dell'incapacità di comprensione della lingua italiana, essendo escluso che tale incapacità possa essere riconosciuta solo perché l'imputato non sia cittadino italiano.

Si è, poi, fissato in sede di legittimità il condivisibile principio secondo il quale l'eventuale nullità, generata dalla mancata attivazione dei presidi di garanzia previsti dall'art. 143 cod. proc. pen., è generale a regime intermedio, in quanto determinata dalla lesione del diritto di difesa conseguente al mancato esercizio del diritto alla partecipazione consapevole al procedimento.

Sicché opera il regime di decadenze e sanatorie previsto dagli artt. 178 e sgg. cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 11060 del 17/11/2017, dep. 2018, Kovacs, Rv. 272861; Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265026; Sez. 3, n. 14990 del 18/02/2015, n. 14990, Rv. 263236).

2.1. Con riguardo alla sentenza di secondo grado della quale si denuncia la nullità per omessa traduzione degli atti, si rileva che il provvedimento è successivo alle modifiche apportate all'art. 143 cod. proc. pen. dal d.

Igs. n. 32 del 2014, con cui è stata data attuazione nell'ordinamento alla direttiva 64/10/UE.

L'attuale formulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., quale risulta dalle innovazioni apportate dal citato decreto legislativo, contempla la sentenza fra gli atti di cui va disposta la traduzione a beneficio dell'imputato alloglotta, adempimento pacificamente non assicurato nella specie.

Orbene va rilevato che l'art. 143 cod. proc. pen. individua espressamente lo scopo della traduzione a beneficio dell'imputato nel fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa, con l'aggiunta nel testo attuale della disposizione medesima, del riferimento, accanto al compimento degli atti, anche allo svolgimento delle udienze cui partecipa.

Si è affermato che la mancata traduzione non inficia di per sé la decisione, ma incide soltanto sui termini per proporre impugnazione, dal momento che impedisce al diretto interessato di prendere contezza delle ragioni che sono state poste a fondamento della condanna pronunciata nei suoi confronti e, dunque, di esercitare appieno le sue prerogative difensive, che passano anche attraverso il diretto accesso alle motivazioni, senza il filtro della difesa tecnica, così da poter meglio valutare l'an ed il quomodo degli ulteriori sviluppi processuali (Sez. 6, n. 45457 del 29/09/2015, Astorga, Rv. 265521).L'omessa traduzione ha, dunque, quale effetto quello di dilazionare il termine per proporre impugnazione in capo all'imputato, fino a che questi non abbia avuto compiuta conoscenza dell'atto in una lingua al medesimo accessibile.

Va aggiunto che è principio affermato da questa Corte, anche successivamente alla modifica introdotta dal decreto legislativo citato, quello secondo il quale, in caso di impugnazione, ritualmente proposta dal difensore di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione (Sez. 6, n. 25276 del 06/04/2017, Money, Rv. 270491; Sez. 3, n. 22261 del 09/12/2016, dep. 2017, Zaroual, Rv. 269982; Sez. 6, n. 22814 del 10/05/2016, Pannatier, Rv. 267941).

2.2. Ciò posto in via generale, si osserva che, nel caso al vaglio, la dedotta nullità è stata eccepita con l'atto di appello ma è stato accertato, nel giudizio di merito, che l'imputato conosce la lingua italiana.

Invero, i giudici di secondo grado hanno dato atto della diretta acquisizione della padronanza della lingua italiana da parte dell'imputato (cfr. pag. 14) con motivazione adeguata ed esauriente, pur se essenziale.

Né la doglianza prospettata, sia pure nei termini precisati con la memoria depositata nel presente procedimento, fornisce elementi tali da porre in dubbio i dati di fatto accertativi esplicitamente ed esaurientemente esposti, sia pure in modo sintetico, dalla Corte territoriale.

Sul punto va richiamato l'indirizzo costante di questa Corte di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità secondo il quale, in tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280992; Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014, The, Rv. 261640).

Infine, è appena il caso di osservare che, rispetto alla sentenza di secondo grado, emessa in data 23 febbraio 2021, la presentazione di ricorso personale non è più prerogativa riconosciuta all'imputato, ai sensi della novella di cui alla Legge n. 103 del 2017, in vigore per ricorsi depositati dopo il 3 agosto 2017 (Sez. 5 n. 15056 del 11/03/2019, Rv. 275103).

Né, peraltro, di pregiudizio effettivo vi è traccia in atti, nemmeno nel ricorso in esame e nella memoria depositata a sostegno con ulteriori argomentazioni, ove si lamenta, puramente e semplicemente la nullità dell'atto per omessa traduzione, senza altro addurre circa il concreto pregiudizio subito dall'imputato dalla mancata traduzione. 3.Segue a quanto sin qui esposto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna di questi al pagamento delle spese processuali, nonché della somma indicata in dispositivo e determinata equitativamente, in favore della Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa di cui alla pronuncia della Corte Cost. n. 3.1.

Segue altresì, il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3.2.

Va, infine, pronunciata la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, attingendo entrambi i ricorsi, profili anche relativi alla responsabilità degli imputati e per i quali la parte civile ha interesse.

Trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la misura delle spese sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Napoli, con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. n. 115 del 2002, disponendone il pagamento in favore dell'Erario (Sez.

U, ord. n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760, nel senso che, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dello Stato, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.p.r.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, entrambi gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] si associa alle richieste del Procuratore Generale e deposita conclusioni scritte e nota spese dichiarando che la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'assise d'appello di Napoli ha confermato la condanna, resa in data 4 marzo 2020 dalla Corte d'assise di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, per il primo, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata mesi sei, ritenuta la continuazione tra i reati di concorso in omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo A): artt. 110, 575, 61 n. 1 cod. pen.) tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo C): artt. 110, 56, 575, 61 n. 1 cod. pen.), tentata violazione di domicilio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo B): artt. 110, 81, secondo comma, 56, 614, primo e ultimo comma, cod. pen.) porto e detenzione di un fucile a canne mozze (capo D): artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974, art. 3 legge n. 110 del 1975) ricettazione di veicolo (capo E): artt. 110, 648 cod. pen.), con il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., quanto al reato di cui al capo E); per il secondo ([OSCURATO:PERSONA]) alla pena di anni venti di reclusione ed euro trecento di multa, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi A), B), C) e D), riconosciute le circostanze attenuanti generiche, equivalenti rispetto alla circostanza aggravante dei futili motivi, oltre alla pena di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa, relativa al reato sub E), non rientrato nella riconosciuta continuazione. 1.1.Le sentenze di merito ricostruiscono gli accadimenti spiegando che gli odierni ricorrenti, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] nelle campagne di Marano di Napoli e che sopravvivevano con i compensi per piccoli lavori domestici (di pulitura aiuole e cantine, nonché verniciatura di cancellate), erano stati notati, il giorno dei fatti, presso un condominio, in località Pescopagano, nel quale [OSCURATO:PERSONA] aveva provato ad entrare e dal quale Ceraldi, ivi ristretto in detenzione domiciliare, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], lo aveva allontanato con modi bruschi, notando il palese stato di ebbrezza dell'uomo. Le sentenze di merito spiegano che, dopo circa due ore dall'accaduto, i ricorrenti erano tornati sul posto, a bordo di uno scooter, oggetto del reato di ricettazione e che, mentre Mocian attendeva all'esterno dello stabile, [OSCURATO:PERSONA] vi faceva irruzione, salendo le scale del condominio, notato dal Cerladi, attraverso il sistema di videosorveglianza ivi installato. Non accortosi che l'uomo imbracciava un fucile a canne mozze, [OSCURATO:PERSONA], anticipando Ceraldi, aveva aperto la porta dell'abitazione venendo così raggiunto da un colpo di fucile esploso a bruciapelo da [OSCURATO:PERSONA], mentre Ceraldi riusciva a richiudere l'uscio, evitando altri colpi. Nell'allontanarsi dall'abitazione, [OSCURATO:PERSONA] esplodeva un altro colpo di fucile in direzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano provato a fermarlo (lanciandogli dal balcone un cestino di mollette), non riuscendo a colpirle perché la Stanciu si riparava dietro un muretto. I due imputati, poi, si allontanavano a bordo dell'indicato scooter. La responsabilità degli imputati veniva accertata in base alle dichiarazioni rilasciate dalle persone offese, dai testi oculari dell'accaduto, nonché sulla scorta degli esiti di intercettazioni trascritte, in parte, nel corso del dibattimento e delle dichiarazioni dagli stessi rilasciate che, durante lo svolgersi del procedimento, conducevano anche al recupero del fucile utilizzato per commettere i reati. 2.Ricorrono, avverso la descritta sentenza gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore, avv. L. Iannettone denuncia quattro vizi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione, nella forma della manifesta illogicità, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al valore attribuito alla confessione resa. La difesa aveva sottolineato, dal punto di vista della prova della responsabilità, la mancanza dell'accertamento stube, la mancata estrapolazione delle immagini dal sistema di videosorveglianza in uso a Ceraldi e la mancata individuazione di altri impianti di tal genere. La sentenza di primo grado, a fronte delle descritte carenze probatorie, aveva attribuito alla confessione dell'imputato significato sanante. Ciononostante, le circostanze attenuanti generiche vengono negate dal giudice di appello, perché il quadro a carico era stato considerato già solido al momento della confessione resa, senza considerare che, invece, anche la motivazione di appello, quanto alla responsabilità del coimputato, fa espresso riferimento proprio alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che detta confessione è stata chiarificatrice del movente e rispetto al ruolo del coimputato, mentre è stata del tutto trascurata, secondo il ricorrente, la resipiscenza mostrata, avendo [OSCURATO:PERSONA] chiesto scusa ai familiari della vittima sintomo di ravvedimento. 2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen. e mancanza di motivazione. La Corte d'assise d'appello avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche soltanto sulla scorta della gravità della vicenda, omettendo l'esame del comportamento dell'imputato e della sua condotta susseguente al reato, incidendo questa anche sulla capacità a delinquere.Si assume che, pur a fronte di un fatto-reato grave, la confessione può essere valutata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche e che, anzi, dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione alla determinazione della misura della pena, il giudice deve rendere conto, dandone atto con la motivazione, quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale 2.1.3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione circa la condotta dell'imputato consistita nelle scuse porte ai familiari della vittima a seguito della confessione. Questa verrebbe valutata, nella sentenza di secondo grado, soltanto in un'ottica di semplificazione probatoria. Con l'atto di appello la difesa aveva, invece, sottolineato che a questa erano seguite le scuse ai familiari della vittima, da valutare come condotta susseguente al reato, a favore del ricorrente. Rispetto a tale doglianza la motivazione del secondo giudice sarebbe del tutto assente. 2.1.4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione agli artt. 61 n. 1 e 62 n. 2 cod. pen. Con i motivi di appello, quanto all'invocata esclusione della circostanza aggravante dei motivi futili, era stato chiesto di valutare il momento precedente all'evento omicidiario, consistito nel primo incontro con Ceraldi e nella reazione che aveva avuto quest'ultimo nei confronti dell'imputato. Questi è soggetto di nazionalità algerina, dunque con una diversa concezione dei comportamenti umani, con diverso substrato culturale, elementi incidenti anche sulla proporzionalità dell'offesa e sulla provocazione, frutto anche di accumulo di stimoli psichici cui il ricorrente sarebbe stato esposto per il comportamento violento subito, poco prima del fatto, dal Ceraldi medesimo. 2.2.L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione dell'art.143 cod. proc. pen., con conseguente nullità degli atti processuali, per non aver assicurato adeguata difesa, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Mocian è cittadino rumeno che vive sul territorio nazionale da cinque anni e che ha manifestato difficoltà di comprensione della lingua italiana, con particolare riferimento alla lingua scritta. Non sarebbe specificato, nelle sentenze di merito, come sia stata accertata la comprensione dell'italiano scritto, come preteso, invece, dalla previsione di cui all'art. 143, comma 4, cod. proc. pen. Il diritto alla traduzione degli atti, a parere del ricorrente, si estende a tutti gli atti del procedimento.Si richiama Corte Cost. n. 10 del 1993 e il d. Igs. n. 32 del 4 marzo 2014 che ha sancito il diritto alla traduzione degli atti riconosciuto all'imputato che non comprende la lingua italiana. 3.La difesa, avv. L. Iannettone, ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c. del 9 marzo 2022, richiesta di trattazione orale del procedimento per la prima udienza fissata in data 12 aprile 2022. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, G. Casella, ha fatto pervenire richieste scritte, in data 23 marzo 2022, con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 3.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], avv. S. Mottola, ha fatto pervenire a mezzo p. e. c. del 5 aprile 2022, memoria scritta con la quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso, ulteriormente argomentando le ragioni dell'impugnazione. 3.3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire conclusioni e nota spese con allegata comparsa di costituzione e nomina di nuovo difensore, datata 5 aprile 2022. 3.4. All'esito della discussione orale, tenutasi all'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe, la parte civile riportandosi anche alle conclusioni scritte già fatte pervenire. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato o, comunque, devolve censure non ammissibili in sede di legittimità; quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato. 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1.11 primo motivo è inammissibile. Si tratta di censura manifestamente infondata e, comunque, non specifica, posto che non si confronta con la complessiva motivazione di primo grado e, dunque, con quella di appello che ne ribadisce il contenuto. La prima, infatti (cfr. pag. 95) / tiene conto proprio del momento processuale in cui è intervenuta la confessione da parte del ricorrente, sottolineando che questa è giunta quando il "quadro probatorio a suo carico era ormai di una chiarezza granitica", sottolineando, in particolare, l'aspetto peculiare ravvisato nel comportamento processuale dell'imputato, descritto come avente natura ritorsiva nei confronti del coimputato per la collaborazione da questi prestata all'Autorità giudiziaria, grazie alla quale erano stati ritrovati fucile e munizioni nel corso del dibattimento.Sul punto, la motivazione dei provvedimenti di merito appare conforme alla giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224; Sez. 1, n. 12426 del 24/10/1994, Fiorentino, Rv. 199886) secondo la quale, in materia di attenuanti generiche, tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo. Sicché, deve essere reputato legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con la esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, per essere stata la responsabilità già acquisita aliunde e perché dettata — tale confessione — non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico. Del resto, la diversa lettura che dell'intervenuta confessione, quanto all'incidenza di questa sull'evoluzione delle acquisizioni processuali, prospetta la difesa, implica una ricostruzione alternativa cui la Corte in questa sede, non può accedere essendo inibita ogni rivalutazione di elementi di fatto o di prova nel giudizio di legittimità. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. La censura sembra attingere l'entità della pena, ma risulta, sotto tale profilo, genericamente formulato. La misura della pena irrogata, infatti, trova nella combinata lettura delle sentenze di merito (nel senso che in caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità le motivazioni delle sentenze di merito si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo: Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) ampia e coerente motivazione anche se quella di appello non è molto diffusa sul punto. In ogni caso, quanto al profilo del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza di appello valorizza l'estrema gravità dei fatti, descritti non soltanto come avvenuti colpendo la vittima a bruciapelo, come dedotto. Si sottolinea anche il proposito di vendetta e la successiva condotta tenuta dopo l'omicidio, consistita nell'esplodere il colpo anche in direzione di persone estranee al rapporto con la vittima (affacciatesi al balcone).Si tratta di ratio decidendi autonoma, rispetto a quella che valorizza il momento processuale in cui è avvenuta la confessione, con la quale il motivo di ricorso non si confronta adeguatamente, risultando non specifico (cfr. nel senso che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica puntuale di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano autonome ed autosufficienti : Sez. 5, n. 12952, del 29/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Sidal, n.m.; Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972). [OSCURATO:PERSONA] osserva, comunque, che il richiamo alla gravità dei fatti soddisfi lo standard declinato dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 258410; conforme n. 9120 del 1998, Rv. 211582) e giustifichi, altresì, la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378; conformi Rv. 257425; Rv. 258011), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio. Peraltro, la Corte territoriale non era tenuta a prendere in esame tutti i dati valorizzati dalla difesa, avendo dato conto di quelli ritenuti di consistenza preponderante, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche ed ai fini della scelta della misura della pena. 1.3.11 terzo motivo è manifestamente infondato. La motivazione offerta dalla Corte territoriale risulta in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale (tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826) in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi purché sia comunque formulato un giudizio di disvalore della personalità. La misura della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, invero, sono oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola indicazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia, come quella adottata nel caso in esame, immune da vizi logici di ragionamento (tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 5, n. 5582 del 30/08/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 1.4.11 quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato e comunque, inammissibile.La motivazione con riferimento alla circostanza aggravante dei futili motivi è esauriente, non manifestamente illogica ed immune da vizi di ogni tipo. Il motivo sotto tale profilo è, peraltro, reiterativo di quello proposto con l'atto di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento immune da vizi di ogni tipo. In relazione alla circostanza aggravante dei futili motivi priva di censure di ogni tipo risulta la motivazione della sentenza di secondo grado, in quanto in linea con l'orientamento di questa Corte (Sez. 1, n. 16889 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 273119) secondo il quale, a fronte della sproporzione tra reato e ragione soggettiva che lo ha determinato, deve essere svolta altra verifica, diretta ad accertare se questa abbia o meno connotato, in maniera particolarmente significativa e pregnante, l'atteggiamento dell'agente rispetto al reato, giustificando un giudizio di maggiore riprovevolezza e di più accentuata pericolosità nei suoi confronti. Quindi, oltre al dato oggettivo della sproporzione, tra la ragione soggettiva che ha determinato la condotta criminosa e il reato concretamente realizzato (in tal caso, quella di ritorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che, nel corso del primo incontro, aveva tenuto una condotta gravemente offensiva verso [OSCURATO:PERSONA]) i giudici di merito hanno verificato la sussistenza del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare la sproporzione quale espressione di un moto interiore, assolutamente ingiustificato, tradottosi in mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (come risulta dalla descrizione della successiva condotta, consistita nel procurarsi un'arma micidiale, poi usata a bruciapelo determinando la morte del [OSCURATO:PERSONA], trovatosi occasionalmente alla porta). In relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., si osserva che il motivo è inedito e, comunque, soltanto enunciato, senza la precisa indicazione delle ragioni, in fatto in diritto su cui fonda, così da essere inammissibile (tra le altre, Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5,n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029, nel senso che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione). 2.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Osserva il Collegio che in tema di traduzione degli atti, ex art. 143 cod. proc. pen., anche all'esito della modifica apportata dal d.lgs. n. 32 del 2014, il diritto all'assistenza all'interprete non discende automaticamente dallo status di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693; Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, Khadraoui, Rv. 273246; Sez. 2, n. 8094 del 04/02/2016, T., Rv. 266238). Ciò comporta che i presidi di tutela indicati dall'art. 143 cod. proc. pen. debbano essere predisposti dall'autorità giudiziaria procedente, solo ove emergano elementi univocamente indicativi dell'incapacità di comprensione della lingua italiana, essendo escluso che tale incapacità possa essere riconosciuta solo perché l'imputato non sia cittadino italiano. Si è, poi, fissato in sede di legittimità il condivisibile principio secondo il quale l'eventuale nullità, generata dalla mancata attivazione dei presidi di garanzia previsti dall'art. 143 cod. proc. pen., è generale a regime intermedio, in quanto determinata dalla lesione del diritto di difesa conseguente al mancato esercizio del diritto alla partecipazione consapevole al procedimento. Sicché opera il regime di decadenze e sanatorie previsto dagli artt. 178 e sgg. cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 11060 del 17/11/2017, dep. 2018, Kovacs, Rv. 272861; Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265026; Sez. 3, n. 14990 del 18/02/2015, n. 14990, Rv. 263236). 2.1. Con riguardo alla sentenza di secondo grado della quale si denuncia la nullità per omessa traduzione degli atti, si rileva che il provvedimento è successivo alle modifiche apportate all'art. 143 cod. proc. pen. dal d. Igs. n. 32 del 2014, con cui è stata data attuazione nell'ordinamento alla direttiva 64/10/UE. L'attuale formulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., quale risulta dalle innovazioni apportate dal citato decreto legislativo, contempla la sentenza fra gli atti di cui va disposta la traduzione a beneficio dell'imputato alloglotta, adempimento pacificamente non assicurato nella specie. Orbene va rilevato che l'art. 143 cod. proc. pen. individua espressamente lo scopo della traduzione a beneficio dell'imputato nel fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa, con l'aggiunta nel testo attuale della disposizione medesima, del riferimento, accanto al compimento degli atti, anche allo svolgimento delle udienze cui partecipa. Si è affermato che la mancata traduzione non inficia di per sé la decisione, ma incide soltanto sui termini per proporre impugnazione, dal momento che impedisce al diretto interessato di prendere contezza delle ragioni che sono state poste a fondamento della condanna pronunciata nei suoi confronti e, dunque, di esercitare appieno le sue prerogative difensive, che passano anche attraverso il diretto accesso alle motivazioni, senza il filtro della difesa tecnica, così da poter meglio valutare l'an ed il quomodo degli ulteriori sviluppi processuali (Sez. 6, n. 45457 del 29/09/2015, Astorga, Rv. 265521).L'omessa traduzione ha, dunque, quale effetto quello di dilazionare il termine per proporre impugnazione in capo all'imputato, fino a che questi non abbia avuto compiuta conoscenza dell'atto in una lingua al medesimo accessibile. Va aggiunto che è principio affermato da questa Corte, anche successivamente alla modifica introdotta dal decreto legislativo citato, quello secondo il quale, in caso di impugnazione, ritualmente proposta dal difensore di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione (Sez. 6, n. 25276 del 06/04/2017, Money, Rv. 270491; Sez. 3, n. 22261 del 09/12/2016, dep. 2017, Zaroual, Rv. 269982; Sez. 6, n. 22814 del 10/05/2016, Pannatier, Rv. 267941). 2.2. Ciò posto in via generale, si osserva che, nel caso al vaglio, la dedotta nullità è stata eccepita con l'atto di appello ma è stato accertato, nel giudizio di merito, che l'imputato conosce la lingua italiana. Invero, i giudici di secondo grado hanno dato atto della diretta acquisizione della padronanza della lingua italiana da parte dell'imputato (cfr. pag. 14) con motivazione adeguata ed esauriente, pur se essenziale. Né la doglianza prospettata, sia pure nei termini precisati con la memoria depositata nel presente procedimento, fornisce elementi tali da porre in dubbio i dati di fatto accertativi esplicitamente ed esaurientemente esposti, sia pure in modo sintetico, dalla Corte territoriale. Sul punto va richiamato l'indirizzo costante di questa Corte di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità secondo il quale, in tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280992; Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014, The, Rv. 261640). Infine, è appena il caso di osservare che, rispetto alla sentenza di secondo grado, emessa in data 23 febbraio 2021, la presentazione di ricorso personale non è più prerogativa riconosciuta all'imputato, ai sensi della novella di cui alla Legge n. 103 del 2017, in vigore per ricorsi depositati dopo il 3 agosto 2017 (Sez. 5 n. 15056 del 11/03/2019, Rv. 275103). Né, peraltro, di pregiudizio effettivo vi è traccia in atti, nemmeno nel ricorso in esame e nella memoria depositata a sostegno con ulteriori argomentazioni, ove si lamenta, puramente e semplicemente la nullità dell'atto per omessa traduzione, senza altro addurre circa il concreto pregiudizio subito dall'imputato dalla mancata traduzione. 3.Segue a quanto sin qui esposto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna di questi al pagamento delle spese processuali, nonché della somma indicata in dispositivo e determinata equitativamente, in favore della Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa di cui alla pronuncia della Corte Cost. n. 3.1. Segue altresì, il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3.2. Va, infine, pronunciata la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, attingendo entrambi i ricorsi, profili anche relativi alla responsabilità degli imputati e per i quali la parte civile ha interesse. Trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la misura delle spese sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Napoli, con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. n. 115 del 2002, disponendone il pagamento in favore dell'Erario (Sez. U, ord. n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760, nel senso che, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dello Stato, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.p.r.). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, entrambi gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato,