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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16620/2026

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VASCO;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1383/2023 de-positata il 25/09/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udite le osservazioni del Sostituto P.G., [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del ricorso.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente.Numero registro generale 22969/2023Numero sezionale 2827/2025Numero di raccolta generale 16620/2026Data pubblicazione 27/05/2026La società ‘Noi compriamo auto’ acquistava dalla società C.e.d.

DeCosmo un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di € 42.499,00.L’acquirente rivendeva poi l'auto ad una società terza, la qualescopriva che il veicolo aveva il numero di telaio contraffatto (non viera corrispondenza tra il numero di telaio e il numero del motore) erisultava oggetto di furto.

La terza acquirente otteneva la risoluzionedel contratto e la condanna della ‘Noi compriamo auto’ allarestituzione del prezzo e al risarcimento dei danni.

Quest'ultimaconveniva la venditrice C.e.d. dinanzi al Tribunale di Foggia per ladeclaratoria di nullità del contratto di compravendita per illiceità eimpossibilità dell'oggetto e, in subordine, per la risoluzione delcontratto per vendita di aliud pro alio e in ogni caso per ilrisarcimento del danno.

Il Tribunale di Foggia rigettava entrambe ledomande, ritenendo che non vi fosse alcuna responsabilità in capoalla venditrice per i vizi lamentati nella documentazione per esserestata l’autovettura visionata prima dell’acquisto e verificatadall’acquirente ‘Noi compriamo auto’, anche nella documentazionepresentata dalla venditrice, che l’aveva ritenuta esente da vizi.Aggiungeva che le indagini penali relative ad una eventualeresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nel furto ovvero nella ricettazione delveicolo si erano concluse con l’archiviazione.La Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza di primo grado,dichiarando la nullità del contratto di compravendita per «laoggettiva illiceità del bene compravenduto trattandosi di beneoggetto di furto, tuttavia rigettava la domanda di risarcimento deldanno, poiché la nullità del contratto non era imputabile allavenditrice.Ricorre in cassazione la parte venditrice con un unico motivo diricorso.

Resiste l’acquirente con controricorso e memoria.

Conordinanza interlocutoria del 05/03/2025, la trattazione del ricorso èstata rinviata alla pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] P.G., dott.

Stefano2 di 7Numero registro generale 22969/2023Numero sezionale 2827/2025Numero di raccolta generale 16620/2026Pepe, in vista della pubblica udienza ha depositato conclusioni scritteData pubblicazione 27/05/2026nel senso dell’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. deducendo che l’art. 1346c.c. concerne le prestazioni, non il bene dedotto nel contratto,giacchè la liceità può essere riferita solo a una condotta umana, nona una cosa.

Al limite, la vendita di un’autovettura immatricolata confalsa documentazione e recante il numero di telaio contraffattoconfigura un’ipotesi di inadempimento contrattuale per aliud pro alio.In ogni caso, la parte venditrice è esente da colpa, come è statoaccertato in sede penale.Il motivo è accolto nei seguenti termini.La Corte di appello ha dichiarato la nullità sulla base della seguenteaffermazione: l’autovettura compravenduta è stata oggetto di furto,quindi è illecita (nella sentenza impugnata si parla di ‘oggettiva illi-ceità del bene compravenduto’), ed ha concluso per la nullità perilliceità dell’oggetto ex artt. 1346 e 1418, co. 2 c.c.L’affermazione è illogica, prima di essere contraria al diritto.

Per-sonae, res, actiones, distingueva Gaio intorno al 161 d.C.

Una resnon può essere illecita, può essere illecita solo l’azione (o l’omis-sione) di una persona intorno alla cosa (compresa, se del caso,l’azione che la produce: ad esempio, è nullo per illiceità dell’oggettoil contratto di appalto per la costruzione di un edificio senza la con-cessione edilizia: tra le molte, v.

Cass. n. 21418/2018).

Si parla adesempio comunemente di ‘sostanze vietate’, ma la locuzione è ellit-tica o, meglio, dà luogo ad una specie di metonimia di relazione: siqualifica la cosa, invece di qualificare (come si dovrebbe, ove siescludesse di ricorrere a figure retoriche) le azioni intorno ad essa:di una sostanza, se del caso, è vietato il commercio.3 di 7Numero registro generale 22969/2023Numero sezionale 2827/2025Ove le parti ignorino senza colpa il carattere di refurtiva della cosaNumero di raccolta generale 16620/2026(tale è il caso di specie) e quindi non si dischiuda la prospDeatta tpiuvbabli cdaziio ne 27/05/2026una qualificazione penale della loro condotta (ad esempio in terminidi ricettazione, art. 648 c.p., o quanto meno di acquisto di cose disospetta provenienza, art. 712 c.p.: ‘reato-contratto’), non vi èmodo di pervenire ad una qualificazione di nullità del contratto dicompravendita di una res furtiva, nemmeno (evidentemente) sottoil profilo della causa.Chiarito l’errore della sentenza impugnata, non ci si può limitaread indicare al giudice di rinvio di individuare il rimedio genericamentenell’ambito della disciplina dell’inadempimento e della responsabilitàcontrattuale.

Questa restrizione dei margini d’intervento nell’ambitodella fase rescissoria non può trovare sostegno nel precedente (aquanto consta) meno remoto in materia: Cass. n. 28807 del 2008,in un caso di vendita di una autovettura immatricolata con falsa do-cumentazione e recante il numero di telaio contraffatto si è limitataa configurare una ‘ipotesi di inadempimento contrattuale’, senza of-frire ulteriori specificazioni, se non quella di confermare la sentenzaimpugnata che aveva applicato la responsabilità risarcitoria ex art.1494 c.c. alla parte che aveva consegnato (al fine di rivendita) l’au-tovettura al commerciante di auto usate.

Diverso è il caso attuale, incui si va incontro ad una cassazione con rinvio.Gli accertamenti di fatto già compiuti in causa impongono di dareindicazioni ulteriori al giudice del rinvio.

Due sono le soluzioni spe-cifiche prossime che si prospettano nell’ordinamento italiano: la ven-dita di cosa altrui (art. 1478 c.c.) oppure la vendita di aliud pro alio(secondo una delle concretizzazioni che la giurisprudenza ha datodell’art. 1497 c.c.).In astratto, percorribile sarebbe anche l’applicazione della disci-plina della vendita di cosa altrui, poiché essa non presuppone che leparti siano consapevoli che la cosa appartenga ad altri: ‘se al mo-mento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del4 di 7Numero registro generale 22969/2023Numero sezionale 2827/2025venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore’Numero di raccolta generale 16620/2026(art. 1478 co. 1 c.c.).

Distinta rilevanza ha qui solo la buonaD aftea dpuebb ldicaezlio ne 27/05/2026compratore (art. 1479 c.c.).

Tuttavia, non si ravvisa l’esigenza diargomentare il superamento dell’orientamento che la Corte haespresso nelle poche pronunce in questa materia, le quali peraltrohanno avuto frequentemente ad oggetto la compravendita di auto-vetture.

Significativa, tra le più risalenti in questo senso, Cass. n.11117 del 1990: ‘La vendita di autoveicolo recante i numeri di mo-tore o di telaio alterati, [diversi da quelli indicati sulla carta di circo-lazione], integra una consegna di aliud pro alio che legittima l'acqui-rente a proporre l'azione generale di risoluzione per inadempimentoex art. 1453 cod. civ. indipendentemente da qualsiasi eventuale suc-cessiva regolarizzazione, dovendo annettersi rilevanza, ai fini indicatidall’ art. 1453 cod. civ., allo stato della cosa al momento della con-clusione del contratto (o della consegna), non a situazioni future edincerte’.Tale principio ben si attaglia ad essere applicato al caso attuale,sebbene non emerga se vi sia corrispondenza o meno tra il numerodi telaio e il numero indicato sulla carta di circolazione.

Si tratta in-fatti di una differenza (nella riproduzione della massima al capoversoprecedente la si è evidenziata interponendo delle parentesi quadre)occasionata dal caso in cui il principio de quo è stato enunciato, chenon ne esclude l’applicabilità al caso attuale.La pratica del riciclaggio di veicoli mostra che, se l’obiettivo è reim-mettere nel circuito lecito un’auto rubata, spesso si interviene sia sultelaio sia sulla documentazione, proprio per creare un pacchetto ap-parentemente coerente telaio–targa–carta di circolazione.

Tuttavia,la giurisprudenza penale attesta che la contraffazione del telaio e lafalsificazione della carta di circolazione sono due possibili (ma nonnecessariamente concomitanti) componenti di un’unica operazionedi riciclaggio (cfr. tra le altre Cass. pen. n. 2074 del 2012).

La ven-dita di aliud pro alio costituisce vero e proprio inadempimento, a5 di 7Numero registro generale 22969/2023Numero sezionale 2827/2025differenza delle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancanteNumero di raccolta generale 16620/2026delle qualità promesse le quali integrano la fattispecie diD ainta epusbabltictaozio ne 27/05/2026adempimento, per cui l'azione di risoluzione contrattuale concessa alcompratore è, nella prima ipotesi, assoggettata alle regole generaliin tema di inadempimento, con conseguente rilevanza della colpa aifini del giudizio di inadempimento, mentre negli altri casi, operandola speciale garanzia cui di cui agli artt. 1492 e 1497 c.c., la colparileva soltanto ai fini del risarcimento così come stabilito dall'art.1494 c.c. (così Cass. n. 7561 del 2006).Il principio enunciato da Cass. n. 11117 del 1990 non è stato con-traddetto da pronunce successive, in particolare Cass. n. 26953 del2008: ‘In tema di vendita, è configurabile la consegna di aliud proalio non solo quando la cosa consegnata è completamente difformeda quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso,ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzio-nali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difettiche la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destina-zione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinanteper l'offerta di acquisto’.

In quel caso questa Corte ha confermato lasentenza di merito che aveva ricompreso in tale istituto la consegna,da parte di un concessionario, di un veicolo poi sottoposto a seque-stro penale in quanto munito di un motore rubato.Anche di recente (v.

Cass. n. 24481 del 2025), questa Corte haavuto modo di chiarire che, in tema di vendita di cose mobili, quandoil venditore si sia procurato la cosa in modo illecito (furto, ricetta-zione "et similia") o comunque non dimostri di avere ignorato senzacolpa (neppure lieve) la sua provenienza delittuosa, non trova appli-cazione la disciplina degli artt. 1478 e 1479 cod. civ. (vendita di cosaaltrui), che ha come presupposto il comportamento lecito di en-trambe le parti contraenti, ed il compratore in buona fede, avendoricevuto cosa diversa da quella pattuita, ha diritto alla risoluzione delcontratto in base agli ordinari principi in materia di inadempimento6 di 7Numero registro generale 22969/2023Numero sezionale 2827/2025a nulla rilevando che abbia acquistato la proprietà della cosa in baseNumero di raccolta generale 16620/2026al disposto dell'art. 1153 cod. civ. (Cass. Sez. 2, n. 6Da6ta2 p6ub bldicaezlio ne 27/05/20266/12/1988; conf. a Cass. n. 3306/1977).2. - Su questa base, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appellodi Bari, in diversa composizione, che riesaminerà la vicenda alla lucedei principi sopra illustrati.Il giudice del rinvio provvederà anche per la liquidazione dellespese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in rela-zione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione Civile, il 20/11/2025.L’Estensore La PresidenteREMO [OSCURATO:PERSONA] FALASCHI7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VASCO;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1383/2023 de-positata il 25/09/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udite le osservazioni del Sostituto P.G., [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del ricorso.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente.Numero registro generale 22969/2023Numero sezionale 2827/2025Numero di raccolta generale 16620/2026Data pubblicazione 27/05/2026La società ‘Noi compriamo auto’ acquistava dalla società C.e.d. DeCosmo un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di € 42.499,00.L’acquirente rivendeva poi l'auto ad una società terza, la qualescopriva che il veicolo aveva il numero di telaio contraffatto (non viera corrispondenza tra il numero di telaio e il numero del motore) erisultava oggetto di furto. La terza acquirente otteneva la risoluzionedel contratto e la condanna della ‘Noi compriamo auto’ allarestituzione del prezzo e al risarcimento dei danni. Quest'ultimaconveniva la venditrice C.e.d. dinanzi al Tribunale di Foggia per ladeclaratoria di nullità del contratto di compravendita per illiceità eimpossibilità dell'oggetto e, in subordine, per la risoluzione delcontratto per vendita di aliud pro alio e in ogni caso per ilrisarcimento del danno. Il Tribunale di Foggia rigettava entrambe ledomande, ritenendo che non vi fosse alcuna responsabilità in capoalla venditrice per i vizi lamentati nella documentazione per esserestata l’autovettura visionata prima dell’acquisto e verificatadall’acquirente ‘Noi compriamo auto’, anche nella documentazionepresentata dalla venditrice, che l’aveva ritenuta esente da vizi.Aggiungeva che le indagini penali relative ad una eventualeresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nel furto ovvero nella ricettazione delveicolo si erano concluse con l’archiviazione.La Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza di primo grado,dichiarando la nullità del contratto di compravendita per «laoggettiva illiceità del bene compravenduto trattandosi di beneoggetto di furto, tuttavia rigettava la domanda di risarcimento deldanno, poiché la nullità del contratto non era imputabile allavenditrice.Ricorre in cassazione la parte venditrice con un unico motivo diricorso. Resiste l’acquirente con controricorso e memoria. Conordinanza interlocutoria del 05/03/2025, la trattazione del ricorso èstata rinviata alla pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] P.G., dott. Stefano2 di 7Numero registro generale 22969/2023Numero sezionale 2827/2025Numero di raccolta generale 16620/2026Pepe, in vista della pubblica udienza ha depositato conclusioni scritteData pubblicazione 27/05/2026nel senso dell’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. deducendo che l’art. 1346c.c. concerne le prestazioni, non il bene dedotto nel contratto,giacchè la liceità può essere riferita solo a una condotta umana, nona una cosa. Al limite, la vendita di un’autovettura immatricolata confalsa documentazione e recante il numero di telaio contraffattoconfigura un’ipotesi di inadempimento contrattuale per aliud pro alio.In ogni caso, la parte venditrice è esente da colpa, come è statoaccertato in sede penale.Il motivo è accolto nei seguenti termini.La Corte di appello ha dichiarato la nullità sulla base della seguenteaffermazione: l’autovettura compravenduta è stata oggetto di furto,quindi è illecita (nella sentenza impugnata si parla di ‘oggettiva illi-ceità del bene compravenduto’), ed ha concluso per la nullità perilliceità dell’oggetto ex artt. 1346 e 1418, co. 2 c.c.L’affermazione è illogica, prima di essere contraria al diritto. Per-sonae, res, actiones, distingueva Gaio intorno al 161 d.C. Una resnon può essere illecita, può essere illecita solo l’azione (o l’omis-sione) di una persona intorno alla cosa (compresa, se del caso,l’azione che la produce: ad esempio, è nullo per illiceità dell’oggettoil contratto di appalto per la costruzione di un edificio senza la con-cessione edilizia: tra le molte, v. Cass. n. 21418/2018). Si parla adesempio comunemente di ‘sostanze vietate’, ma la locuzione è ellit-tica o, meglio, dà luogo ad una specie di metonimia di relazione: siqualifica la cosa, invece di qualificare (come si dovrebbe, ove siescludesse di ricorrere a figure retoriche) le azioni intorno ad essa:di una sostanza, se del caso, è vietato il commercio.3 di 7Numero registro generale 22969/2023Numero sezionale 2827/2025Ove le parti ignorino senza colpa il carattere di refurtiva della cosaNumero di raccolta generale 16620/2026(tale è il caso di specie) e quindi non si dischiuda la prospDeatta tpiuvbabli cdaziio ne 27/05/2026una qualificazione penale della loro condotta (ad esempio in terminidi ricettazione, art. 648 c.p., o quanto meno di acquisto di cose disospetta provenienza, art. 712 c.p.: ‘reato-contratto’), non vi èmodo di pervenire ad una qualificazione di nullità del contratto dicompravendita di una res furtiva, nemmeno (evidentemente) sottoil profilo della causa.Chiarito l’errore della sentenza impugnata, non ci si può limitaread indicare al giudice di rinvio di individuare il rimedio genericamentenell’ambito della disciplina dell’inadempimento e della responsabilitàcontrattuale. Questa restrizione dei margini d’intervento nell’ambitodella fase rescissoria non può trovare sostegno nel precedente (aquanto consta) meno remoto in materia: Cass. n. 28807 del 2008,in un caso di vendita di una autovettura immatricolata con falsa do-cumentazione e recante il numero di telaio contraffatto si è limitataa configurare una ‘ipotesi di inadempimento contrattuale’, senza of-frire ulteriori specificazioni, se non quella di confermare la sentenzaimpugnata che aveva applicato la responsabilità risarcitoria ex art.1494 c.c. alla parte che aveva consegnato (al fine di rivendita) l’au-tovettura al commerciante di auto usate. Diverso è il caso attuale, incui si va incontro ad una cassazione con rinvio.Gli accertamenti di fatto già compiuti in causa impongono di dareindicazioni ulteriori al giudice del rinvio. Due sono le soluzioni spe-cifiche prossime che si prospettano nell’ordinamento italiano: la ven-dita di cosa altrui (art. 1478 c.c.) oppure la vendita di aliud pro alio(secondo una delle concretizzazioni che la giurisprudenza ha datodell’art. 1497 c.c.).In astratto, percorribile sarebbe anche l’applicazione della disci-plina della vendita di cosa altrui, poiché essa non presuppone che leparti siano consapevoli che la cosa appartenga ad altri: ‘se al mo-mento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del4 di 7Numero registro generale 22969/2023Numero sezionale 2827/2025venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore’Numero di raccolta generale 16620/2026(art. 1478 co. 1 c.c.). Distinta rilevanza ha qui solo la buonaD aftea dpuebb ldicaezlio ne 27/05/2026compratore (art. 1479 c.c.). Tuttavia, non si ravvisa l’esigenza diargomentare il superamento dell’orientamento che la Corte haespresso nelle poche pronunce in questa materia, le quali peraltrohanno avuto frequentemente ad oggetto la compravendita di auto-vetture. Significativa, tra le più risalenti in questo senso, Cass. n.11117 del 1990: ‘La vendita di autoveicolo recante i numeri di mo-tore o di telaio alterati, [diversi da quelli indicati sulla carta di circo-lazione], integra una consegna di aliud pro alio che legittima l'acqui-rente a proporre l'azione generale di risoluzione per inadempimentoex art. 1453 cod. civ. indipendentemente da qualsiasi eventuale suc-cessiva regolarizzazione, dovendo annettersi rilevanza, ai fini indicatidall’ art. 1453 cod. civ., allo stato della cosa al momento della con-clusione del contratto (o della consegna), non a situazioni future edincerte’.Tale principio ben si attaglia ad essere applicato al caso attuale,sebbene non emerga se vi sia corrispondenza o meno tra il numerodi telaio e il numero indicato sulla carta di circolazione. Si tratta in-fatti di una differenza (nella riproduzione della massima al capoversoprecedente la si è evidenziata interponendo delle parentesi quadre)occasionata dal caso in cui il principio de quo è stato enunciato, chenon ne esclude l’applicabilità al caso attuale.La pratica del riciclaggio di veicoli mostra che, se l’obiettivo è reim-mettere nel circuito lecito un’auto rubata, spesso si interviene sia sultelaio sia sulla documentazione, proprio per creare un pacchetto ap-parentemente coerente telaio–targa–carta di circolazione. Tuttavia,la giurisprudenza penale attesta che la contraffazione del telaio e lafalsificazione della carta di circolazione sono due possibili (ma nonnecessariamente concomitanti) componenti di un’unica operazionedi riciclaggio (cfr. tra le altre Cass. pen. n. 2074 del 2012). La ven-dita di aliud pro alio costituisce vero e proprio inadempimento, a5 di 7Numero registro generale 22969/2023Numero sezionale 2827/2025differenza delle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancanteNumero di raccolta generale 16620/2026delle qualità promesse le quali integrano la fattispecie diD ainta epusbabltictaozio ne 27/05/2026adempimento, per cui l'azione di risoluzione contrattuale concessa alcompratore è, nella prima ipotesi, assoggettata alle regole generaliin tema di inadempimento, con conseguente rilevanza della colpa aifini del giudizio di inadempimento, mentre negli altri casi, operandola speciale garanzia cui di cui agli artt. 1492 e 1497 c.c., la colparileva soltanto ai fini del risarcimento così come stabilito dall'art.1494 c.c. (così Cass. n. 7561 del 2006).Il principio enunciato da Cass. n. 11117 del 1990 non è stato con-traddetto da pronunce successive, in particolare Cass. n. 26953 del2008: ‘In tema di vendita, è configurabile la consegna di aliud proalio non solo quando la cosa consegnata è completamente difformeda quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso,ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzio-nali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difettiche la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destina-zione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinanteper l'offerta di acquisto’. In quel caso questa Corte ha confermato lasentenza di merito che aveva ricompreso in tale istituto la consegna,da parte di un concessionario, di un veicolo poi sottoposto a seque-stro penale in quanto munito di un motore rubato.Anche di recente (v. Cass. n. 24481 del 2025), questa Corte haavuto modo di chiarire che, in tema di vendita di cose mobili, quandoil venditore si sia procurato la cosa in modo illecito (furto, ricetta-zione "et similia") o comunque non dimostri di avere ignorato senzacolpa (neppure lieve) la sua provenienza delittuosa, non trova appli-cazione la disciplina degli artt. 1478 e 1479 cod. civ. (vendita di cosaaltrui), che ha come presupposto il comportamento lecito di en-trambe le parti contraenti, ed il compratore in buona fede, avendoricevuto cosa diversa da quella pattuita, ha diritto alla risoluzione delcontratto in base agli ordinari principi in materia di inadempimento6 di 7Numero registro generale 22969/2023Numero sezionale 2827/2025a nulla rilevando che abbia acquistato la proprietà della cosa in baseNumero di raccolta generale 16620/2026al disposto dell'art. 1153 cod. civ. (Cass. Sez. 2, n. 6Da6ta2 p6ub bldicaezlio ne 27/05/20266/12/1988; conf. a Cass. n. 3306/1977).2. - Su questa base, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appellodi Bari, in diversa composizione, che riesaminerà la vicenda alla lucedei principi sopra illustrati.Il giudice del rinvio provvederà anche per la liquidazione dellespese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in rela-zione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione Civile, il 20/11/2025.L’Estensore La PresidenteREMO [OSCURATO:PERSONA] FALASCHI7 di 7
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