CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18249/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaPuglia, n. 1018/2024 depositata il 14/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente vicenda processuale attiene all’impugnazione da parte diARCA -Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare- JONICA Ex I.a.c.p. (diseguito più brevemente anche solo ARCA) dell’avviso di accertamento IMU2013 per l’importo di Euro 56.520,48 che, secondo la contribuente, erastato emesso dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in violazione dell’art.1 D.L.Numero registro generale 21639/2024Numero sezionale 2737/2026Numero di raccolta generale 18249/2026Data pubblicazione 06/06/2026n.102/13 e art. 1 D.L. 133/13, avendo tutti gli immobili assoggettati adimposizione, in quanto alloggi di e.r.p. sovvenzionata regolarmenteassegnati dal Comune, diritto all’esenzione dall’imposta sia per la primache per la seconda rata dell’IMU 2013.2. La CTP accoglieva la domanda per quanto di ragione e dichiaravaspettanti le agevolazioni tributarie per riduzione di aliquota e detrazioniIMU anno 2013 limitatamente agli immobili elencati nell’impugnato avvisodi accertamento per i quali vi era stato esplicito riconoscimento da partedel comune impositore sia della regolare assegnazione in favore degliaventi diritto sia dell’utilizzo da parte degli stessi come abitazioneprincipale, come da elenco allegato alle prodotte controdeduzioni;annullava tutte le sanzioni applicate, rigettando per il resto il ricorso.3. ARCA proponeva appello avverso siffatta pronuncia nella parte in cui,disattendendo le richieste della ricorrente, non riconosceva il dirittoall’esenzione dall’IMU anno 2013 per tutti gli immobili accertati nell’avvisodi rettifica oggetto di impugnativa, con conferma delle parti nonimpugnate.4. La CGT di 2°grado della Puglia rigettava l’appello proposto dall’ArcaJonica e confermava la legittimità dell’avviso di accertamento impugnatoIMU 2013 emesso dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA].5. In particolare, secondo il giudice di appello l’esenzione dal pagamentodell’IMU 2013 poteva riconoscersi soli per gli immobili ex IACP che fosseroal contempo regolarmente assegnati e utilizzati come abitazione principaleda parte dell’avente diritto; riteneva che anche in assenza diprovvedimenti di decadenza l’esenzione non spettasse nel caso in cui taliimmobili fossero risultati non occupati dai legittimi assegnatari; infine,confermava l’avviso di accertamento.6. Avverso siffatta pronuncia ricorre in cassazione la contribuente,affidandosi a tre motivi.7. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.Numero registro generale 21639/2024Numero sezionale 2737/2026Numero di raccolta generale 18249/2026Data pubblicazione 06/06/20268. In prossimità dell’adunanza camerale il controricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità delricorso sollevata nel controricorso per violazione dell’art. 366 primocomma n. 6 cod. proc. civ..1.1. Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primocomma, n. 6), cod. proc. civ. . quale corollario del requisito di specificitàdei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza dellaCorte EDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essereinterpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sullasostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in unineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti afondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmenteindicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(Cass. Sez. U. 18/03/2022, n. 8950).1.2. Il ricorso contiene tutto quanto necessario a porre il giudice dilegittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia edel suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censurecontrapposte. La ricorrente, inoltre, ha esplicitato quale sia, per la parterilevante, il contenuto degli atti o dei documenti menzionati. (cfr.Cass. 14ottobre 2021 n 27961).2. Ciò premesso, con il primo motivo, la ricorrente lamental’illegittimità della sentenza in relazione all’art. 360, co.1, n.3 c.p.c. perviolazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 1 del D.L. 54/13, dell’art.1 D.L. 102/13 convertito nella L. 124/13, dell’art. 1 D.L. 133/13 convertitonella L. 5/14, sostenendo che il giudice di 2° grado, nel rigettare l’appello,avesse errato nel ritenere necessario per beneficiare dell’esenzione di cuiNumero registro generale 21639/2024Numero sezionale 2737/2026Numero di raccolta generale 18249/2026Data pubblicazione 06/06/2026alle norme appena citate, oltre al requisito della regolare assegnazione,anche quello dell’utilizzazione come abitazione principale da partedell’avente diritto, anziché ritenere che le norme su richiamate richiedonoquale unico presupposto che l’alloggio fosse stato “regolarmenteassegnato” mediante un provvedimento del sindaco competente perterritorio a seguito della procedura disciplinata dalla normativa diriferimento.3. Con il secondo motivo ARCA sostiene l’illegittimità della sentenza, inrelazione all’art. 360 co. 1 n.3 cpc, per violazione e falsa applicazione delleseguenti norme: art. 1 comma 1 del D.L. 54/13, art. 1 D.L. 102/13convertito nella L. 124/13, art. 1 D.L. 133/13 convertito nella L. 5/14, art.19 L. Regione Puglia 54/84, art. 2697 c.c., art. 7 co.5 D.Lgs 546/92.Assume che la CGT di 2° grado sia incorsa in violazione delle norme sulriparto dell’onere della prova in relazione alla non debenza dell’IMU 2013,laddove ha negato che gravi sull’ente comunale l’onere di provare che siavenuto meno il requisito della regolare assegnazione mediante la provadell’emanazione da parte del Sindaco competente del provvedimento didecadenza dall’assegnazione, ritenendo che il Comune avesse assolto aldetto onere sebbene non avesse dimostrato l’emissione dei provvedimentidi decadenza dell’assegnazione.3.1. I primi due motivi, in quanto strettamente connessi, consigliano unatrattazione congiunta e sono entrambi fondati, sebbene il primo vadaaccolto per quanto di ragione.3.2. Le questioni di diritto poste dai motivi in esame riguardano ipresupposti necessari per beneficiare dell’esenzione della prima rata IMU2013 di cui all’art.1 D.L. 102/2013 convertito nella L. 124/2013 edell’esenzione totale o parziale della seconda rata della medesima impostadi cui all’art. 1 D.L. 133/2013 convertito nella L. 5/14.3.3. Quanto all’esenzione (totale) per la prima rata dell’IMU 2013 l’art. 1del D.L. n.102/2013 fa espresso rinvio all'articolo 1, comma 1, del D.L.Numero registro generale 21639/2024Numero sezionale 2737/2026Numero di raccolta generale 18249/2026Data pubblicazione 06/06/202654/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85che, a sua volta, ne aveva sospeso il versamento, per quanto quiinteressa, in riferimento agli “alloggi regolarmente assegnati dagli Istitutiautonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenzialepubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente dellaRepubblica 24 luglio 1977, n. 616.”.3.4. Sulla scorta di quanto già affermato da questa Corte (vediCass.n.21121/2022 e 21123/2022) in tema di regolare assegnazione deglialloggi ex IACP per esenzioni/agevolazioni ICI, del tutto estensibile peridentità di ratio anche all’IMU, ritiene il Collegio che il beneficiodell’esenzione dalla prima rata IMU 2013 per gli alloggi ex IACP -che qui inparticolare interessano- presupponga la sola regolare assegnazione, pereffetto del rinvio operato all’art.1 del d.l. 54/2013.3.5. Ciò perché, detta materia relativa alle agevolazioni fiscali è riservatain via esclusiva alla legislazione statale, con la conseguenza che la leggeregionale de qua - che disciplina la materia della edilizia residenziale adessa riservata - non può essere interpretata in modo tale da interferirecon l'estensione o la limitazione delle agevolazioni tributarie.3.6. Difatti, l'esenzione dalla prima rata dall'imposta presuppone la solaregolare assegnazione dell'alloggio e non anche la persistenza dei requisitidi legge ai fini della regolarità dell'assegnazione, mentre la decadenzadall'assegnazione dell'alloggio esige il rispetto della procedura disciplinatadalla legge regionale.3.7. Nella materia delle esenzioni e delle riduzioni d'imposta il legislatoregode di ampia discrezionalità, il cui esercizio non è sindacabile se non permanifesta irragionevolezza o arbitrarietà che nella fattispecie nonsussistono (v. Cass. n. 20135 del 2019).3.8. Ne consegue che non può distinguersi tra gli alloggi posseduti dalloI.A.C.P. a seconda che siano stati regolarmente assegnati ovvero la cuiNumero registro generale 21639/2024Numero sezionale 2737/2026Numero di raccolta generale 18249/2026Data pubblicazione 06/06/2026"regolarità" sarebbe venuta meno successivamente, ma senza alcunaconstatazione della perdita dei requisiti secondo il procedimentoamministrativo previsto dalla normativa che regola la materia, trovandoinvece applicazione i principi affermati da questa Corte ( Cass. n. 558 del2020; Cass. n. 5285 del 2013) secondo la quale "Si deve presumere chegli alloggi di cui si discute siano gestiti dall'ente pubblico in conformità allalegge e quindi siano "regolarmente assegnati" (così come vuole la normaagevolativa), incombendo sull'ente impositore la eventuale provacontraria". Dello stesso avviso è, condivisibilmente, Sez. 5, Sentenza n.6556 del 2012.3.9. Esiste pertanto una presunzione iuris tantum secondo cui gli alloggidello I.A.C.P. siano gestiti in conformità alla legge e, quindi, sianoregolarmente assegnati; grava, quindi, sull'ente impositore l'onere difornire la prova contraria e, in assenza di tale prova, trova applicazione lanorma agevolativa (vale a dire, l’esenzione fiscale per la prima ratadell’IMU 2013). In quest'ottica, non può sostenersi che l’esenzione spettiautomaticamente ex lege, ma solo in difetto di prova, gravante sull'enteimpositore, sulla irregolare gestione e/o assegnazione degli alloggi.3.10. D'altra parte, è al Sindaco del Comune (divenuto competente inmateria, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , art. 95, e della L. 5agosto 1978, n. 457, art. 54) che spetta emettere il provvedimento diassegnazione ovvero di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio,verificando previamente la regolarità dell'intera procedura. Ciò non toglie,ovviamente, che, benchè l'art. 95 citato abbia attribuito ai Comuni lefunzioni amministrative inerenti all'assegnazione degli alloggi residenzialipubblici, questi continuano ad appartenere al patrimonio indisponibiledegli I.A.C.P., che ne hanno conservato la gestione (Sez. U, Sentenza n.7085 del 23/06/1995; conf. Sez. 2, Sentenza n. 7269 del12/05/2003).3.11. Quanto poi alla seconda rata dell’IMU 2013, occorre considerare chel’art.1 del D.L. 133/2013 stabilisce al 1° comma che “Per l'anno 2013,Numero registro generale 21639/2024Numero sezionale 2737/2026Numero di raccolta generale 18249/2026Data pubblicazione 06/06/2026fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la secondarata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, per: a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1,lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, conmodificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, (…)”. Al 5° comma,richiamato dall’incipit del comma 1, così si legge “L'eventuale differenzatra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultantedall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia diimmobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e delladetrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia diimmobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, inmisura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014.”3.12. Orbene, anche il comma 1 dell’art.1 del DL 133/2013 individua neglialloggi ex IACP regolarmente assegnati, tramite il rinvio all’art.1 comma 1lett. b) del D.L. 54/2013, gli immobili beneficiari dell’esenzione dellaseconda rata dell’IMU 2013, sicché anche in tal caso vale quanto appenaesposto sul presupposto della regolare assegnazione degli stessi, qualeunico requisito per godere dell’esenzione.3.13. Si pone, però, per effetto del rinvio alla disciplina del 5° comma delmedesimo articolo, la questione di stabilire, di volta in volta, se si tratti diesenzione totale o parziale rispetto alla seconda rata dell’IMU 2013,individuando la corretta interpretazione del rapporto tra tale disciplinaparticolare con quella generale di cui al 1° comma del medesimo art.1D.L. 133/2013.3.14. A tale proposito occorre subito anticipare che il comma 5 dell’art. 1DL 133/2013 non introduce una nuova agevolazione per gli alloggi exIACP, ma limita e “condiziona” l’esenzione della seconda rata prevista dalcomma 1, introducendo la cosiddetta “mini‑IMU”.Numero registro generale 21639/2024Numero sezionale 2737/2026Numero di raccolta generale 18249/2026Data pubblicazione 06/06/20263.15. In particolare, il comma 1 stabilisce che per il 2013 “non è dovuta laseconda rata” IMU per una serie di immobili (abitazione principale edequiparati, alloggi ex art. 2, comma 5, DL 102/2013, ecc.), tra cuirientrano gli alloggi ex IACP regolarmente assegnati in quanto giàricompresi nel perimetro di esenzione del DL 102/2013.3.16. Il comma 5, a sua volta, stabilisce che, se l’aliquota e/o ladetrazione comunale 2013 sono superiori a quelle “standard” diriferimento, la differenza di imposta (tra il calcolo con aliquota/detrazionecomunale e quello con aliquota/detrazione base statale) resta dovuta dalcontribuente entro un termine successivo (la “mini‑IMU”).3.17. Pertanto, la clausola “fermo restando quanto previsto dal comma 5”contenuta nel comma 1 significa che l’esenzione della seconda rata operasolo fino a concorrenza dell’imposta calcolata con l’aliquota/detrazionebase; se il Comune ha deliberato per il 2013 aliquote più alte o detrazionipiù basse (o ulteriori maggiorazioni) sugli immobili di cui al comma 1, laquota eccedente è dovuta come mini‑IMU.3.18. Traendo le conclusioni di quanto sin qui esposto, gli alloggi ex IACPregolarmente assegnati, così come sopra intesi, beneficiano dell’esenzionetotale della prima rata dell’IMU 2013, mentre, con riferimento alla secondarata dell’IMU 2013, essi rientrano tra gli immobili per i quali, in linea diprincipio, tale rata non è dovuta, salvo che restino assoggettati al possibileversamento della “mini‑IMU” se e nella misura in cui il Comune abbiaprevisto un’aliquota effettiva 2013 superiore a quella base e/o unadetrazione inferiore.3.19. Nel caso di specie, la CGT di 2° grado non ha fatto buon governo ditali principi, avendo erroneamente affermato che, oltre alla regolareassegnazione -da presumersi nei termini indicati in diritto- fossenecessaria per godere dell’esenzione anche l’effettiva destinazione deglialloggi ad abitazione principale degli assegnatari e, al contempo,addossando, altrettanto erroneamente, all’istituto ex IACP l’onere diNumero registro generale 21639/2024Numero sezionale 2737/2026Numero di raccolta generale 18249/2026Data pubblicazione 06/06/2026provare tale preteso requisito, non previsto per il godimento del beneficio.Ciò perché occorre distinguere tra il momento dell’assegnazione -dapresumersi regolare juris tantum e di per sé sufficiente ad individuare gliimmobili ex IACP che godono dell’esenzione totale o parziale dell’IMU2013 - dalle vicende successive, rispetto alle quali viene in rilievol’eventuale decadenza dall’assegnazione stessa, per effetto di unprovvedimento del Comune, con conseguente onere in capo all’enteterritoriale di provare un tanto.4. Con il terzo motivo, ARCA si duole dell’illegittimità della sentenza inrelazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c.,dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 325 c.p.c., assumendo che il giudicedi appello, rigettando il gravame e confermando la legittimità dell’avvisodi accertamento impugnato avesse violato il giudicato interno formatosi suparte della domanda considerato che il giudice di prime cure, accogliendola domanda per quanto di ragione, aveva riconosciuto agevolazioni infavore del ricorrente non previste nell’avviso, violando il giudicato internoformatosi su tali statuizioni, in assenza di impugnazione da parte delComune appellato.4.1. Il motivo è fondato.4.2. La CTR, confermando tout court la legittimità dell’avviso impugnato,ha palesemente violato l’art.112 c.p.c. e l’art.2909 c.c. considerato che,non essendo stato oggetto di impugnazione incidentale da parte delComune di [OSCURATO:SOCIETA] il capo della sentenza di primo grado che avevariconosciuto ad ARCA “le agevolazioni tributarie per riduzione di aliquotadetrazioni Imu anno 2013” in relazione agli alloggi per i quali l’enteterritoriale aveva espressamente riconosciuto la regolare assegnazionenell’elenco allegato alle controdeduzioni e che aveva annullato tutte lesanzioni, ha pronunciato oltre i limiti di quanto devoluto con l’atto diappello della contribuente, stante la formazione del giudicato interno sutale capo della sentenza.Numero registro generale 21639/2024Numero sezionale 2737/2026Numero di raccolta generale 18249/2026Data pubblicazione 06/06/20264.3. In definitiva, va accolto il primo motivo, per quanto di ragione,nonchè il secondo e il terzo e, pertanto, l’impugnata sentenza va cassatacon rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questogiudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia che, in diversa composizione, procederà al riesame dellacontroversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione, il secondo e ilterzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia la causa alla Corte di Giustizia di 2° grado della Puglia, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del25/3/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO