CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30318/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E CONS31:[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 11 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Perugia, in data 21 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che, contesta genericamente una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per la ricettazione lui ascritta, invocandone la derubricazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito che, in particolare a pagina 1 della motivazione della sentenza impugnata, ha evidenziato come il dolo della ricettazione, quantomeno sotto il profilo eventuale, si dovesse desumere dal contesto in cui le res erano state rinvenute nella disponibilità del prevenuto, senza che questi avesse offerto plausibile giustificazione del possesso, così escludendo quella condotta di mera negligenza che caratterizza la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurD tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il