CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 06768/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di UDINEdato avviso alle parte udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste, trasmetteva alla Corte di Cassazione il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], finalizzato al riesame del provvedimento in epigrafe emesso dal Giudice di sorveglianza di Udine sul diniego della sostituzione di una forbicina per uso domestico con quella per cura della persona. Si tratta di istanza, tuttavia, interposta personalmente dall'interessato. Essa, a prescindere dalla sua genericità, è successiva al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, valendo come ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] onio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANrP! • r"!!\ 2