Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 00964/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Livorno del 4.11.2016 di condanna nei suoi confronti alla pena di anni tre di reclusione ed C 700,00 di multa , per i reati di cui agli artt. 110, 56, 624 bis, 625 n. 2 c.p., 9 comma 2 legge 27.12.1956 e 707 c.p.

Deduce l'imputato: con il primo motivo la violazione di legge processuale penale ex art 606 comma 1 lett. b) in relazione all'art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p. ed il vizio di motivazione in tema di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62 bis c.p.; con il secondo motivo la violazione di legge penale éx art. 606 comma 1 lett. b) in relazione all'art. 99 comma 4 c.p.. 2.11 ricorso è inammissibile siccome generico e comunque manifestamente infondato.

2.1. Inveryion merita censure la valutazione della Corte territoriale /che ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche all'imputato in considerazione dell'assenza di elementi positivamente valutabili/ tenuto conto della gravità del fatto posto in essere dall'imputato del tentativo di introdursi in un luogo di privata dimora.

Sul punto la Corte territoriale/contrariamente a quanto ritenuto dall'imputato / ha fatto corretta applicazione dei principi più volte enunciati da questa Corte secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e• della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez.

III, 27/01/2012, n. 19639).

La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737).

Peraltro la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826).

2.2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo dì ricorso, circa il riconoscimento all'imputato della recidiva ex art. 99/4 c.p., condividendo la Corte territoriale la valutazione del primo giudice, secondo cui i fatti contestati all'imputato appaiono manifestazione di maggiore pericolosità del Mazzotta, insofferente al rispetto di ogni regola, pur essendo destinatario di una misura di prevenzione.

Senza illogicità, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto la ricaduta nel reato per cui si procede espressione di più marcata pericolosità ed indice di maggior colpevolezza, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n.192/07, sulla scorta della valutazione dei numerosi fatti illeciti già perpetrati dall'imputato_

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 20.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] este re [OSCURATO:PERSONA] P Maria es -ichelli j IDEPOSITp',7771

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Livorno del 4.11.2016 di condanna nei suoi confronti alla pena di anni tre di reclusione ed C 700,00 di multa , per i reati di cui agli artt. 110, 56, 624 bis, 625 n. 2 c.p., 9 comma 2 legge 27.12.1956 e 707 c.p. Deduce l'imputato: con il primo motivo la violazione di legge processuale penale ex art 606 comma 1 lett. b) in relazione all'art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p. ed il vizio di motivazione in tema di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62 bis c.p.; con il secondo motivo la violazione di legge penale éx art. 606 comma 1 lett. b) in relazione all'art. 99 comma 4 c.p.. 2.11 ricorso è inammissibile siccome generico e comunque manifestamente infondato. 2.1. Inveryion merita censure la valutazione della Corte territoriale /che ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche all'imputato in considerazione dell'assenza di elementi positivamente valutabili/ tenuto conto della gravità del fatto posto in essere dall'imputato del tentativo di introdursi in un luogo di privata dimora. Sul punto la Corte territoriale/contrariamente a quanto ritenuto dall'imputato / ha fatto corretta applicazione dei principi più volte enunciati da questa Corte secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e• della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737). Peraltro la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826). 2.2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo dì ricorso, circa il riconoscimento all'imputato della recidiva ex art. 99/4 c.p., condividendo la Corte territoriale la valutazione del primo giudice, secondo cui i fatti contestati all'imputato appaiono manifestazione di maggiore pericolosità del Mazzotta, insofferente al rispetto di ogni regola, pur essendo destinatario di una misura di prevenzione. Senza illogicità, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto la ricaduta nel reato per cui si procede espressione di più marcata pericolosità ed indice di maggior colpevolezza, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n.192/07, sulla scorta della valutazione dei numerosi fatti illeciti già perpetrati dall'imputato_ 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] este re [OSCURATO:PERSONA] P Maria es -ichelli j IDEPOSITp',7771
Sentenza Cassazione n. 00964/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris