CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2021
Cassazione n. 30750/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAgran—avvrTEn —alre-pa-rtn udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, aspetto questo estraneo all'accordo delle parti recepito dalla sentenza emessa il 20 aprile 2021, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Roma che, in riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Civitavecchia del 3 ottobre 2019, ha ridotto la pena da questi irrogata ad anni 3 di reclusione ed euro 12.000 di multa rispetto a una illecita importazione di sostanza stupefacente (circa 1.400 grammi di eroina) accertata il 18-19 febbraio 2019; Considerato che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), profili questi non ravvisabili nella vicenda per cui si procede; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso odierno deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ma