CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29046/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’imputato ha presentato ricorso personalmente avverso il provvedimentoindicato in epigrafe.2. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo dilegittimazione come emerge dalla circostanza che il ricorso risulti sottoscrittodall’imputato stesso, in violazione del disposto dell’art. 613 cod. proc. pen..3. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., dellasomma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosiragione alcuna d’esonero. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso il 07 maggio 2026Il Consigliere estensore Il Presidente