CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 novembre 2024
Cassazione n. 31411/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27910-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 3970/21 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello, limitatamente alle spese processuali, avverso la sentenza n. 12931/2019della Commissione tributaria provinciale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso estratti di ruolo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione «dell’art. 4 Decreto Ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle Tabelle 1-2 dei Parametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente confermato la sentenza di primo grado quanto alla liquidazione complessiva delle spese di lite in violazione dei valori minimi applicabili (risultando il valore della controversia pari ad Euro 4.102,72) e senza indicare le diverse fasi del giudizio, liquidazione che, poi, non ha reso possibile alla parte di verificarne l’eventuale correttezza. 1.2. La censura è fondata. 1.3. Occorre, in primo luogo, evidenziare la riformulazione - operata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. 8 marzo 2018, n. 37 (per le liquidazioni delle spese a far tempo dal 27 aprile 2018), e che permane a seguito del d.m. 13 agosto 2022, n. 147 -dell’art. 4, comma 1, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. 1.4. Nell’iniziale formulazione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, era stabilito che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice dovesse tener conto dei «valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento». 1.5. Nel vigore della suddetta norma, era stato affermato da questa Corte che l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione il limite dell’art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (cfr. ex plurimisCass.n. 28325 del 2022). 1.6. Sulla base della modifica operata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. n. 37 del 2018 - applicabile alla presente fattispecie - l’art. 4, comma 1, dispone invece che i valori medi «possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento» (nel senso dell'inderogabilità delle «riduzioni massime» in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37 del 2018, cfr. Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021). 1.7. Occorre, inoltre, precisare che la Corte di Giustizia (cfr. sentenza 427/2017) ha affermato che «l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi». 1.8. Nella specie, i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma adottati dal Ministero della giustizia, previo parere del Consiglio di Stato,e pertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlati all’esigenza di garantire la trasparenza e l’unitarietà nella determinazione dei compensi professionali. 1.9. Deve pertanto affermarsi che, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, il Giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate. 1.10. Nel caso in esame la Commissione tributaria regionale non si è attenuta ai principi dianzi illustrati, atteso che la liquidazione operata dalla Commissione tributaria provinciale (pari ad Euro 400,00) risultava in contrasto con tali principi, in quanto lesiva dei minimi tariffari tenuto conto del valore della controversia (Euro 4.102,72) e dei valori medi ad essa applicabili. 2. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di c