Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 01719/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato ad APRILIA (LT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 24/11/2020 dalla CORTE di APPELLO di ROMA.

Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Svolgimento del processo e motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA]Innocenzo ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma, decidendo a seguito del giudizio di rinvio (disposto a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 8), ha rideterminato il trattamento sanzionatorio applicabile all'imputato, deducendo vizi di motivazione quanto alla determinazione degli aumenti di pena operati in continuazione per i residui reati satellite.

Il ricorso, presentato per un motivo infondato, va rigettato.

L'imputato si duole essenzialmente del fatto che non sia stata specificamente indicata l'entità dell'aumento di pena in continuazione per ciascuno dei reati satellite, avendo la Corte di appello operato per ciascuno un aumento di pari misura, senza alcuna specifica argomentazione.

Nella sentenza impugnata, la Corte di appello: - ha quantificato il conclusivo trattamento sanzionatorio per l'imputato partendo dalla pena base di anni nove di reclusione ed euro trentamila di multa; - la ha ridotta, per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, ad anni sei di reclusione ed euro ventimila di multa; - la ha aumentata, per la continuazione, ad anni otto, mesi undici e giorni tre di reclusione ed euro ventiquattromila di multa; - la ha conclusivamente ridotta per il rito ad anni cinque, mesi sette e giorni ventuno di reclusione ed euro sedicimila di multa.

In realtà, la conclusiva riduzione per il rito, che andava operata nella misura fissa di un terzo, avrebbe comportato l'irrogazione della più elevata pena di anni cinque, mesi undici e giorni dodici di reclusione ed euro sedicimila di multa.

L'evidente errore di calcolo, in difetto dell'impugnazione della parte pubblica, non appare emendabile, essendosi risolto in favore del ricorrente, ma la pena in concreto irrogata, sia pure per effetto del predetto errore, appare tanto mite da far risultare infondata, e comunque assorbita, ogni ulteriore doglianza della difesa, e comunque certamente legittimato dalle sufficientemente gravi modalità dei fatti e dalla loro reiterazione (elementi già correttamente valorizzati ai fini della determinazione della pena base).

Questa Corte (Sez.

U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418) ha già chiarito che, nel caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, I pronuncia di condanna diviene irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudice 2 rinvio di dichiarare prescritto il reato, non solo quando la causa estintiva sia sopravvenuta ma anche quando, eventualmente, tale causa fosse preesistente e non sia stata valutata dalla Corte di cassazione.

Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso, 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e ani , [OSCURATO:PERSONA] --

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato ad APRILIA (LT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 24/11/2020 dalla CORTE di APPELLO di ROMA. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Svolgimento del processo e motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA]Innocenzo ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma, decidendo a seguito del giudizio di rinvio (disposto a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 8), ha rideterminato il trattamento sanzionatorio applicabile all'imputato, deducendo vizi di motivazione quanto alla determinazione degli aumenti di pena operati in continuazione per i residui reati satellite. Il ricorso, presentato per un motivo infondato, va rigettato. L'imputato si duole essenzialmente del fatto che non sia stata specificamente indicata l'entità dell'aumento di pena in continuazione per ciascuno dei reati satellite, avendo la Corte di appello operato per ciascuno un aumento di pari misura, senza alcuna specifica argomentazione. Nella sentenza impugnata, la Corte di appello: - ha quantificato il conclusivo trattamento sanzionatorio per l'imputato partendo dalla pena base di anni nove di reclusione ed euro trentamila di multa; - la ha ridotta, per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, ad anni sei di reclusione ed euro ventimila di multa; - la ha aumentata, per la continuazione, ad anni otto, mesi undici e giorni tre di reclusione ed euro ventiquattromila di multa; - la ha conclusivamente ridotta per il rito ad anni cinque, mesi sette e giorni ventuno di reclusione ed euro sedicimila di multa. In realtà, la conclusiva riduzione per il rito, che andava operata nella misura fissa di un terzo, avrebbe comportato l'irrogazione della più elevata pena di anni cinque, mesi undici e giorni dodici di reclusione ed euro sedicimila di multa. L'evidente errore di calcolo, in difetto dell'impugnazione della parte pubblica, non appare emendabile, essendosi risolto in favore del ricorrente, ma la pena in concreto irrogata, sia pure per effetto del predetto errore, appare tanto mite da far risultare infondata, e comunque assorbita, ogni ulteriore doglianza della difesa, e comunque certamente legittimato dalle sufficientemente gravi modalità dei fatti e dalla loro reiterazione (elementi già correttamente valorizzati ai fini della determinazione della pena base). Questa Corte (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418) ha già chiarito che, nel caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, I pronuncia di condanna diviene irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudice 2 rinvio di dichiarare prescritto il reato, non solo quando la causa estintiva sia sopravvenuta ma anche quando, eventualmente, tale causa fosse preesistente e non sia stata valutata dalla Corte di cassazione. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso, 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e ani , [OSCURATO:PERSONA] --