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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13934/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04Y91DG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si sollecita la riqualificazione del fatto come furto seguito da violenza, non è consentito, non essendo stato previamente dedotto in appello, poiché la riqualificazione, per come richiesta, presuppone un giudizio di fatto, impossibile in questa sede, circa il profilo temporale intercorrente tra il tentativo di entrare nell'appartamento e la condotta violenta (cfr. Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651-01); che, analogamente, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione all'omessa esclusione della contestata recidiva, non è deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché l'atto di gravame concerneva soltanto il giudizio di bilanciamento tra la recidiva con le circostanze attenuanti generiche e su tale specifico punto la Corte territoriale ha congruamente assolto l'onere argomentativo sul punto (cfr. pp. 15-16); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04Y91DG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si sollecita la riqualificazione del fatto come furto seguito da violenza, non è consentito, non essendo stato previamente dedotto in appello, poiché la riqualificazione, per come richiesta, presuppone un giudizio di fatto, impossibile in questa sede, circa il profilo temporale intercorrente tra il tentativo di entrare nell'appartamento e la condotta violenta (cfr. Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651-01); che, analogamente, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione all'omessa esclusione della contestata recidiva, non è deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché l'atto di gravame concerneva soltanto il giudizio di bilanciamento tra la recidiva con le circostanze attenuanti generiche e su tale specifico punto la Corte territoriale ha congruamente assolto l'onere argomentativo sul punto (cfr. pp. 15-16); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 ma