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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38885/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della determinazione del trattamento sanzionatorio in ordine al delitto di furto in abitazione pluriaggravato sub b), è aspecifico in quanto, dando atto della riforma in melius statuita dalla Corte d'appello in accoglimento del correlativo motivo di gravame, si limita a contestare, in via dubitativa, la cornice edittale di riferimento, e trascura di considerare come le circostanze attenuanti generiche siano state, in violazione di legge, concesse in termini di prevalenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della determinazione del trattamento sanzionatorio in ordine al delitto di furto in abitazione pluriaggravato sub b), è aspecifico in quanto, dando atto della riforma in melius statuita dalla Corte d'appello in accoglimento del correlativo motivo di gravame, si limita a contestare, in via dubitativa, la cornice edittale di riferimento, e trascura di considerare come le circostanze attenuanti generiche siano state, in violazione di legge, concesse in termini di prevalenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 38885/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris